L’iniziativa popolare ha il seguente tenore:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 131 cpv. 4 (nuovo)
4 L’imposta sul tabacco greggio e manufatto ammonta al massimo al 20 per cento del prezzo al minuto del prodotto assoggettato all’imposta. I proventi netti dell’imposizione sono impiegati per sostenere provvedimenti atti a prevenire il consumo di tabacco.