Iniziativa popolare federale 'contro gli abusi in materia di asilo'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue:

Art. 121 cpv.1a (nuovo)

1aPer impedire che si abusi del diritto d'asilo, la Confederazione si attiene in particolare ai seguenti principi, fatti salvi gli impegni internazionali:

  1. se il richiedente l'asilo è giunto in Svizzera da uno Stato terzo sicuro nel quale egli ha chiesto o poteva chiedere asilo, non si entra nel merito della domanda;
  2. il Consiglio federale compila un elenco degli Stati terzi sicuri, nei quali è garantita la realizzazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e di quella europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
  3. vanno prese sanzioni contro le compagnie aeree del traffico di linea concessionario che hanno punti di scalo in Svizzera, se disattendono le norme vigenti in materia di collaborazione nel controllo delle prescrizioni sull'entrata degli stranieri. I particolari sono disciplinati dalla legge;
  4. le prestazioni assistenziali ai richiedenti l'asilo sono fissate uniformemente per tutta la Svizzera e in deroga alle norme generali. Sono di regola fornite in natura;
  5. i Cantoni determinano chi dispensa le cure mediche e dentistiche ai richiedenti l'asilo;
  6. fino alla loro partenza dalla Svizzera, i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta o sulla cui domanda non si è entrati nel merito, ed il cui allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, nonché le persone provvisoriamente accolte che violano gravemente il loro obbligo di collaborare ricevono prestazioni assistenziali da parte dello Stato soltanto nel senso che sono garantiti loro vitto ed alloggio semplici, nonché cure mediche e dentistiche di pronto soccorso. È consentito loro di esercitare un'attività lucrativa soltanto nell'ambito di programmi statali di occupazione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 (nuovo)

1.Disposizione transitoria dell'art. 121 cpv. 1a (Diritto d'asilo) (nuova)

Le disposizioni dell'articolo 121 capoverso 1a entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza, fintanto ch'esse non saranno sostituite dalla legislazione ordinaria.

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Ultima modifica 30.04.2024 15:05

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