L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 34bis
1La Confederazione introduce per legge l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Può affidarne l'esecuzione a istituti che esercitano l'assicurazione secondo il principio della mutualità. Controlla l'ammontare dei premi e delle partecipazioni degli assicurati ai costi (contributi degli assicurati).
2L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è obbligatoria per tutta la popolazione. Essa copre, senza limiti di tempo, le spese di cura in caso di malattia e, sempreché non siano già altrimenti coperte per legge, di infortunio; anche le cure a domicilio e le misure per la prevenzione delle malattie sono coperte dall'assicurazione.
3L'assicurazione è finanziata mediante:
- i contributi degli assicurati:
- un contributo della Confederazione pari ad almeno il 50 per cento delle spese annuali dell'assicurazione. Questo contributo mira a graduare i contributi degli assicurati in base alla loro forza economica, che si misura tenendo conto del reddito e della sostanza imponibili nonché del numero di membri dell'economia domestica.
4Il contributo della Confederazione è finanziato mediante l'imposta federale diretta, mediante contributi dei Cantoni e mediante tributi delle società commerciali calcolati in base ai loro utili e tenendo conto degli ammortamenti e degli accantonamenti. I tributi versati dalle società commerciali devono coprire almeno la metà del contributo della Confederazione.
5Fatti salvi i costi per l'insegnamento e la ricerca, i Cantoni assumono almeno il 50 per cento dei costi degli ospedali e delle case di cura riconosciuti. Questi costi non possono essere trasferiti sull'assicurazione malattie.