L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 24decies (nuovo)
1La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi e i pericoli derivanti dalla modificazione genetica del patrimonio genetico di animali, vegetali e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità e dell'integrità degli esseri viventi, della conservazione e dell'utilizzazione della varietà genetica, nonché‚ della sicurezza dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente.
2Sono vietati:
- la produzione, l'acquisto e la consegna di animali geneticamente modificati;
- l'immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- il rilascio di brevetti per animali e vegetali geneticamente modificati, nonché‚ per i loro elementi costitutivi, per le procedure applicate a tal fine e per i loro prodotti.
3La legislazione contiene disposizioni segnatamente su:
- la produzione, l'acquisto e la consegna di vegetali geneticamente modificati;
- la produzione industriale di sostanze ottenute applicando organismi geneticamente modificati;
- la ricerca con organismi geneticamente modificati dai quali possa derivare un rischio per la salute umana e per l'ambiente.
4La legislazione esige dal richiedente in particolare la prova dell'utilità, della sicurezza e della mancanza di alternative, nonché la dimostrazione che si tratta di un'operazione accettabile dal profilo etico.