Iniziativa popolare 'Proibire le bevande distillate'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Nella Costituzione federale, facendo seguito all'attuale Art. 32ter viene introdotto un articolo nuovo cosi concepito:

I cantoni ed i comuni sono autorizzati a proibire sul loro territorio la fabbricazione e la vendita delle bevande distillate.

Tale proibizione può essere decisa o abrogata sia nelle forme del diritto cantonale, sia, dietro domanda di un decimo degli elettori, mediante votazione popolare nel cantone o nel comune.

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Ultima modifica 13.05.2024 9:08

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