L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 40bis (nuovo)
1La Confederazione promuove e sostiene sforzi internazionali volti ad arginare il commercio di materiale bellico e a ridurre gli armamenti a favore dello sviluppo sociale.
2L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di materiale bellico e servizi che servono esclusivamente a scopi di tecnica bellica, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati. La fabbricazione di materiale bellico è soggetta ad autorizzazione.
3L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di beni e servizi che possono essere utilizzati a scopi sia militari sia civili, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati quando l'acquirente intende utilizzare tali beni o servizi a scopi di tecnica bellica.
4Sono vietate anche tutte le operazioni tendenti ad eludere il divieto, in particolare:
- le operazioni negoziate tramite sedi all'estero o in cooperazione con ditte estere;
- la fornitura, diretta o mediata, di impianti di produzione, licenze e dati tecnici indispensabili per lo sviluppo o la fabbricazione di materiale bellico e mezzi di distruzione di massa.
5Una commissione federale indipendente dell'amministrazione è incaricata dell'esecuzione. Essa è autorizzata in particolare a:
- intervenire qualora vi sia il sospetto di una violazione dei capoversi 3 o 4;
- valutare l'impatto sulla pace degli sviluppi tecnologici;
- procedere a ispezioni e a verifiche.
6La legislazione federale disciplina i particolari. Essa può sottoporre operazioni definite ai capoversi 3 e 4 all'obbligo d'autorizzazione o di dichiarazione. Commina pene per le infrazioni ai capoverso da 2 a 4.
Art. 41 cpv. 2, 3 e 4
Abrogati