Comunicazione-004-DVS-2017-i del 01.02.2017 - Restituzione degli interessi di mora nell’ambito dell’imposta preventiva

Berna, 01.02.2017 - Le Camere federali hanno modificato, nella sessione autunnale, alcune disposizioni della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di notifica. Queste nuove disposizioni sono in vigore a partire dal 15 febbraio 2017. La comunicazione enumera i differenti casi d’applicazione così come la procedura da applicare per rispondere alle nuove norme.

Le Camere federali hanno approvato, il 30 settembre 2016, la modifica e l’introduzione di alcune disposizioni della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di dichiarazione sulla base dell’Iniziativa parlamentare Gasche concernente la procedura di dichiarazione (13.479).

Il Consiglio federale ha deciso di fissare l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni al 15 febbraio 2017.

Secondo le nuove disposizioni, gli interessi di mora fatturati e/o pagati saranno annullati rispettivamente restituiti.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), per facilitare il lavoro, ha preparato una procedura facilitata per ottenere la restituzione degli interessi di mora non più dovuti in applicazioni delle nuove disposizioni e a l’effetto retroattivo previsto dal nuovo articolo 70c LIP.

Restituzione degli interessi di mora pagati

Le società che hanno versato degli interessi di mora ma che avrebbero potuto beneficiare della procedura di dichiarazione secondo le nuove norme devono, per poter ottenere la restituzione degli importi pagati, trasmettere una domanda all’AFC.

La restituzione degli interessi di mora pagati è parimenti applicabile alle fattispecie occorse prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LIP,  a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011 (cfr. art. 70c cpv. 1 LIP).

Un formulario ad hoc per la domanda di restituzione sarà messo a disposizione dall’AFC sul suo sito web (Form. 1 RVZ) a partire dal 15 febbraio 2017. Solo il formulario messo a disposizione deve essere trasmesso. In caso vi fosse necessità di fornire ulteriori informazioni, occorre trasmettere un documento allegato al formulario ufficiale.

La domanda deve essere trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica legislativa. Non vi sarà alcuna restituzione operata d’ufficio.

Sarà effettuato un controllo sistematico delle domande, in particolare per evitare di restituire dei montanti di interessi pagati su eventuali imposte residue (non recuperabili) o nell’ambito di una procedura di dichiarazione che non soddisfa le condizioni materiali.

Annullazione degli interessi di mora fatturati

L’AFC effettuerà lo stralcio di queste fatture d’ufficio. Le società riceveranno una lettera di conferma una volta il caso risolto.

Procedure di reclamo sospese presso l’AFC

Per i casi sospesi a livello della procedura di reclamo e per i quali la restituzione degli interessi di mora deve essere richiesta, è consigliato di trasmettere una domanda secondo quanto precede.

Casi in attesa di giudizio presso le autorità giudiziarie (Tribunale amministrativo federale / Tribunale federale)

Per i casi ancora in attesa di giudizio presso le autorità giudiziarie, è consigliato, alfine di salvaguardare il termine previsto all’art. 70c cpv. 3 LIP, di trasmettere una domanda di restituzione. Una decisione relativa a un’eventuale restituzione degli interessi di mora verrà comunicata una volta che la decisione del Tribunale amministrativo federale rispettivamente del Tribunale federale sarà passata in giudicato.

Casi annunciati per la prima volta e concernenti il periodo tra il 1° gennaio 2012 e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni legali

Questi casi saranno analizzati e evasi giusta le nuove norme in materia. Il loro annuncio deve avvenire utilizzando i formulari previsti (formulari 102/103/110 e formulari 106/108). In applicazione dell’articolo 17 LIP, la prescrizione è di 5 anni.

Disposizioni penali

Il non rispetto delle norme previste dalla legge (in particolare l’art. 20 cpv. 3 LIP) nell’ambito della procedura di dichiarazione costituisce una violazione delle prescrizioni punibile giusta l’articolo 64 LIP. Rimangono riservate, se del caso, le disposizioni penali previste agli articoli 61 segg. LIP.

Disposizioni particolari

Giusta le disposizioni legali applicabili (art. 70c cpv. 2 LIP), nessun interesse rimuneratorio sarà versato in caso di restituzione di interessi di mora.

La prova dell’invio della domanda nei termini incombe alla società contribuente (art. 8 CC).

Disposizioni legali 

Legge federale sull’imposta preventiva (modifica del 30 settembre 2016)

I: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/6867.pdf


Indirizzo cui rivolgere domande

Zone 1 – 4
(Basilea-Campagna, Basilea-Città, Berna (tedesco), Friburgo (tedesco), Glarona, Grigioni (tedesco), San Gallo, Soletta, Svitto, Turgovia, Uri, Vallese (tedesco))
+41 58 465 60 82 - er01.dvs@estv.admin.ch

Zone 5 – 8
(Argovia, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Lucerna, Nidivaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Zugo, Zurigo)
+41 58 465 60 83 - er02.dvs@estv.admin.ch

Zone 9 – 12
(Berna (francese), Friburgo (francese), Ginevra, Giura, Grigioni (italiano), Neuchâtel, Ticino, Valle-se (francese), Vaud)
+41 58 465 60 84 - er03.dvs@estv.admin.ch


Pubblicato da

Amministrazione federale delle contribuzioni
https://www.estv.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-65478.html