La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 4
4 Abrogato
Art. 8a2 Diritti delle persone con disabilità
1 La legge assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all’assistenza personale e tecnica.
2 Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.