La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 43b (nuovo) Principi delle prestazioni di base della Confederazione
1 In materia di prestazioni di base, la Confederazione non mira a conseguire profitti, non sovvenziona trasversalmente altri settori dell'amministrazione e non persegue interessi fiscali.
2 I principi di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle imprese che assolvono compiti legali inerenti a prestazioni di base della Confederazione oppure sono direttamente o indirettamente controllate dalla Confederazione mediante una partecipazione maggioritaria. La Confederazione provvede affinché i salari e gli onorari die collaboratori di tali imprese non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale.
3 La legge disciplina i dettagli; in particolare definisce le prestazioni di base distinguendole dalle altre prestazioni e garantisce la trasparenza riguardo ai loro costi e all'impiego delle entrate che ne derivano.
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1 RS 101