Iniziativa popolare federale 'Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)'

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 129 cpv 2bis (nuovo) Armonizzazione fiscale

2bis Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono tuttavia rispettare i seguenti principi:

a. per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabile alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;

b. per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;

c. per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole che vivono con figli o con persone bisognose di cui assumono principalmente il sostentamento, gli importi previsti per le persone sole nelle lettere a e b possono essere aumentati;

d. l'aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con l'aumento della sostanza imponibile.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Articolo 197 n. 8 e 9 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 129 cpv 2bis (Armonizzazione fiscale)

1 La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 129 capoverso 2bis.

2 Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

3 Un termine adeguato è concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione.

9. Disposizione transitoria dell'art. 135 (Perequazione finanziaria)

1 Scaduto il termine concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione alle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 129 capoverso 2bis, i Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base a tale articolo versano, prelevandoli dalle entrate fiscali supplementari risultanti da tale adeguamento, contributi supplementari nel quadro della perequazione finanziaria tra Cantoni per un periodo di tempo stabilito da una legge federale.

2 La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.04.2024 8:28

Inizio pagina