Iniziativa popolare federale 'La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 8bis (nuovo)

1La Svizzera mantiene un servizio civile per la pace (SCP) come strumento di una politica attiva di pace.

2Il servizio civile per la pace contribuisce nel paese e all'estero alla riduzione e alla prevenzione delle situazioni di violenza. In particolare sviluppa misure per il rilevamento e la prevenzione dei potenziali di violenza, per la protezione delle condizioni di vita, per la soluzione pacifica dei conflitti violenti e per la ricostruzione sociale.

3La collaborazione al servizio civile per la pace è volontaria. Chi presta servizio nel servizio civile per la pace riceve un'equa indennità per gli interventi effettivi e per i periodi di formazione e aggiornamento specifici. Sarà promossa una rappresentanza equa dei due sessi.

4Il servizio civile per la pace, in collaborazione con altre istituzioni statali, organizzazioni non governative e privati, offre una formazione di base che serve alla trasmissione di conoscenze e pratiche sulla gestione non violenta dei conflitti. Tale formazione prepara alla partecipazione ad azioni del servizio civile per la pace ed è gratuita e aperta a chiunque risieda in Svizzera.

5Il servizio civile per la pace fornisce la formazione e l'aggiornamento specifici a chi presta servizio. Tiene conto delle qualifiche personali e del bisogno.

6Il servizio civile per la pace organizza azioni non armate per la pace su domanda di organizzazioni non governative, di istituzioni statali e di organizzazioni internazionali. In ciò collabora strettamente con le organizzazioni locali.

7Il servizio civile per la pace è finanziato con fondi pubblici. Di regola affida la pianificazione e l'esecuzione degli interventi a organizzazioni non governative appropriate.

8Una commissione indipendente, nella quale i due sessi sono rappresentati paritariamente, accompagna con direttive e controlli la strutturazione e la realizzazione della formazione di base, della formazione e dell'aggiornamento specifici, come pure degli interventi del servizio civile per la pace. In questo organo collaborano in particolare organizzazioni che difendono interessi pacifisti, delle donne, ambientali, dei migranti e dell'aiuto allo sviluppo.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 25 (nuovo)

1Gli interventi nonché la formazione e l'aggiornamento specifici nel servizio civile per la pace (SCP) secondo l'articolo 8bis della Costituzione equivalgono a un impedimento del lavoro non addebitabile a colpa del lavoratore. La protezione contro i licenziamenti si impronta alle disposizioni sul servizio civile.

2Il servizio civile per la pace non deve mettere in pericolo posti di lavoro esistenti né peggiorare condizioni di lavoro vigenti.

3Fintanto che la Svizzera manterrà il servizio civile, i giorni dedicati alla formazione di base, alla formazione e all'aggiornamento specifici e agli interventi del servizio civile per la pace sono conteggiati come giorni di servizio civile.

4Se entro cinque anni non è entrata in vigore nessuna legge d'applicazione dell'articolo 8bis della Costituzione, il Consiglio federale regola i dettagli del servizio civile per la pace mediante ordinanza.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: titolo prima dell'art. 57, art. 57a cost, art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

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Ultima modifica 30.04.2024 15:05

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