Iniziativa popolare 'Per l'introduzione di un centesimo solare' (Iniziativa solare)

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente :

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24octies cpv. 5 (nuovo)

  1. La Confederazione riscuote una tassa indicizzata di 0,1 centesimi al kilowattora, che aumenta progressivamente fino a 0,5 centesimi, sul consumo finale degli agenti energetici non rinnovabili, destinata a promuovere l'utilizzazione dell'energia solare nelle aree edificate nonché l'utilizzazione efficiente e durevole dell'energia. Almeno la metà del ricavato della tassa è impiegata per l'utilizzazione dell'energia solare.
  2. Nell'ambito della promozione, la Confederazione tiene conto delle aspettative economiche regionali. Essa può emanare disposizioni speciali e accordare termini d'adattamento per le aziende a consumo energetico particolarmente elevato. Le misure legittime di protezione dei siti e dei monumenti già in atto vengono tenute in considerazione. La tassa di cui alla lettera a può essere sostituita da altre tasse senza destinazione vincolata, prelevate sugli agenti energetici.
  3. La legge disciplina i dettagli.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 20 (nuovo)

1Qualora la legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione dell'articolo 24octies capoverso 5, il Consiglio federale emana tramite ordinanza disposizioni d'esecuzione con entrata in vigore immediata. Cinque anni dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni si applica l'aliquota integrale della tassa. L'articolo 24octies capoverso 5 sarà abrogato vent'anni dopo l'entrata in vigore dell'aliquota integrale della tassa.

2Contributi adeguati giusta l'articolo 24octies capoverso 5 lettera a sono versati anche per gli impianti solari esistenti, a condizione che essi non siano in funzione da oltre un anno al momento dell'accettazione di detta disposizione costituzionale.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 89 cpv. 6 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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