L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 54 bis (nuovo)
1I coniugi hanno un cognome coniugale comune.
2All'atto del matrimonio, gli sposi designano come cognome coniugale il cognome della sposa o quello dello sposo.
3La persona il cui cognome non diviene cognome coniugale può, mediante dichiarazione all'atto del matrimonio, anteporre al cognome coniugale il cognome che aveva prima del matrimonio.