Iniziativa popolare 'Per la protezione delle aziende contadine e contro le fabbriche di animali (Iniziativa a favore dei piccoli contadini)'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31octies (nuovo)

1Il campo d'applicazione della legislazione volta a conservare una sana popolazione rurale e ad assicurare l'efficienza dell'agricoltura, conformemente all'articolo 31bis capoverso 3 lettera b, è limitato alle aziende contadine.

2Per azienda contadina si intende un'unità produttiva agricola:

  1. gestita da un contadino o una contadina in proprio o da una mano d'opera essenzialmente familiare e
  2. con una propria base foraggiera, situata principalmente in loco, che fornisca, nelle regioni di pianura, almeno due terzi e, in quelle di montagna, almeno la metà del foraggio necessario alla produzione animale e assicuri la sopravvivenza dell'azienda anche in caso dei difficoltà d'importazione. Detta ubicazione vincolata non esclude lo sfruttamento di alpeggi, almende e pascoli.

Il Consiglio federale emana, in via d'ordinanza, le disposizioni esecutive necessarie.

3Se lo smercio dei prodotti agricoli indigeni delle aziende contadine, a prezzi che coprono le spese, è compromesso dalle importazioni, il Consiglio federale prende esclusivamente le misure seguenti:

  1. Obbliga gli importatori di prodotti agricoli a ritirare, in una proporzione determinata in rapporto alle quantità importate ed a prezzi che coprono le spese, prodotti dello stesso genere o analoghi delle aziende contadine(sistema del ritiro); in tal caso, il permesso d'importazione è rilasciato all'atto della consegna della dichiarazione di ritiro.
  2. Ove il sistema del ritiro risulti inadeguato o troppo poco efficace, preleva tasse sull'importazione di prodotti agricoli e le impiega per contributi volti a mantenere i prezzi e ad assicurare lo smercio, come pure per versamenti diretti alle aziende contadine, graduati in funzione delle spese di produzione e destinati a permettere loro di smerciare i propri prodotti a prezzi che coprono le spese.
  3. Le tasse previste nella lettera b possono essere riscosse anche in aggiunta al sistema di ritiro.

4Se le misure previste nel capoverso 3 lettere a-c si rilevano inadeguate o non sufficientemente efficaci, la Confederazione può, in via legislativa, emanare divieti d'importazione o riservarsi il diritto esclusivo di importare.

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Ultima modifica 13.05.2024 9:08

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