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Comunicato stampa

Il Consiglio federale rivede le ordinanze sui diritti politici

In futuro le votazioni popolari federali si svolgeranno

a date fisse

In futuro non sarà più necessario fissare ogni anno le date per le votazioni popolari federali. D’ora in poi queste ultime si svolgeranno infatti a date fisse, secondo quanto stabilito dal Consiglio federale con una revisione dell’ordinanza sui diritti politici. Esso ha inoltre concesso agli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto ulteriori facilitazioni per l’esercizio dei diritti politici.

Con l’obiettivo di migliorare la pianificazione delle votazioni, la Cancelleria federale ha indetto lo scorso anno una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le cerchie economiche e le organizzazioni interessate. La proposta di fissare la data delle votazioni per molti anni in base a una regola astratta ha raccolto un ampio consenso. Secondo la decisione del Consiglio federale in futuro le votazioni si terranno alle date seguenti:

  • nel primo trimestre la seconda domenica di febbraio, negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile (dunque negli anni 2003, 2004, 2006 e 2009), rispettivamente la quartultima domenica prima di Pasqua negli altri anni (dunque negli anni 2005, 2007, 2008 e 2010).

  • Nel secondo trimestre la terza domenica di maggio, negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio (dunque negli anni 2003, 2004, 2006 e 2009), rispettivamente la terza domenica dopo Pentecoste negli altri anni (dunque negli anni 2005, 2007, 2008 e 2010).

  • Nel terzo trimestre la quarta domenica di settembre, negli anni in cui non si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Negli anni in cui si svolgono dette elezioni (2003, 2007), la legge prevede che si tengano la penultima domenica di ottobre; in questi casi per il mese di settembre non è indetta alcuna votazione popolare.

  • Nel quarto trimestre sempre l’ultima domenica di novembre.

Se per motivi comprensibili dovesse essere necessario il cambiamento di una data, il Consiglio federale lo può decidere al più tardi nel giugno dell’anno precedente.

Fino al 2010 le date per le votazioni popolari federali determinate secondo le nuove regole sono le seguenti:

Anno

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre

2003

09.02.

18.05.

19.10. elezioni del Consiglio nazionale

30.11.

2004

08.02.

16.05.

26.09.

28.11.

2005

27.02.

05.06.

25.09.

27.11.

2006

12.02.

21.05.

24.09.

26.11.

2007

11.03.

17.06.

21.10. elezioni del Consiglio nazionale

25.11.

2008

24.02.

01.06.

28.09.

30.11.

2009

08.02.

17.05.

27.09.

29.11.

2010

07.03.

13.06.

26.09.

28.11.

Le date sono consultabili anche al seguente indirizzo Internet:

www.admin.ch/ch/i/pore/va/liste2020.html

Facilitazioni per gli Svizzeri all’estero

Il Consiglio federale ha inoltre deciso misure per facilitare agli Svizzeri all’estero l’esercizio dei loro diritti politici. I Comuni degli Svizzeri all’estero potranno così fornire il materiale di voto un’ulteriore settimana in anticipo.

Infine il Consiglio federale ha deciso di facilitare agli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto il rinnovo dell’iscrizione nel registro elettorale. I Comuni di voto fanno loro pervenire almeno una volta all’anno il relativo formulario. Quest’ultimo dev’essere firmato e rispedito al Comune di voto, separatamente o unitamente alla scheda di voto compilata.

La modifica dell’ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all’estero entra in vigore il 1° agosto 2002. Il Dipartimento federale degli affari esteri si occuperà dell’attuazione, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, e trasmetterà ai Comuni per via elettronica il formulario menzionato.

Informazioni:

Hans-Urs Wili, CaF, Sezione diritti politici - tel. 031 322 37 49

Pierre Buchs, DFAE, Divisione politica VI - tel. 031 324 23 85

Markus Börlin, DFAE, Divisione politica VI - tel. 031 322 33 48

Berna, 17 giugno 2002