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Semplificata e accelerata l'assistenza

Comunicato per la stampa

Semplificata e accelerata l'assistenza
giudiziaria
Il Consiglio federale licenzia messaggio concernente
due revisioni di legge

La Svizzera potrà accordare, in avvenire, alle
autorità straniere di giustizia un'assistenza
giudiziaria più semplice e rapida, contribuendo così
a una lotta più efficace contro la criminalità
internazionale. Il Consiglio federale ha licenziato
il pertinente messaggio concernente la revisione
della legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale e della legge federale relativa al
Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America
sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Circa il 98 per cento delle richieste d'assistenza
giudiziaria rivolte all'Ufficio federale di polizia
(UFP) sono, attualmente, trattate tempestivamente e
senza particolari difficoltà. La revisione concerne
soprattutto le richieste, indirizzate alla Svizzera e
che riguardano la consegna di documenti, il blocco
dei conti bancari o l'audizione di testimoni. La
pratica ha rivelato lacune in occasione di procedure
eccezionalmente gravose e complesse. Le parti hanno
numerose possibilità di procrastinare o addirittura
paralizzare il corso della procedura d'assistenza
giudiziaria e contemporaneamente anche la procedura
penale pendente nello Stato richiedente. Poiché i
Cantoni sono competenti in materia d'esecuzione
dell'assistenza giudiziaria, possono risultare
inoltre grandi divari nello svolgimento della
procedura.

Procedura d'assistenza giudiziaria circoscritta
all'essenziale
Le nuove disposizioni concernenti la procedura
d'assistenza giudiziaria garantiscono uno svolgimento
uniforme: l'UFP trasmette la richiesta d'assistenza
giudiziaria, previo esame formale, alle competenti
autorità d'esecuzione cantonali o federali. In caso
di richieste riguardanti più Cantoni o un'autorità
federale, l'UFP può affidare a un'autorità centrale
la direzione della procedura d'assistenza giudiziaria
nonché l'esecuzione di richieste suppletive. La
portata di siffatta disposizione è rafforzata
ulteriormente grazie al concordato sull'assistenza
giudiziaria e la collaborazione intercantonale in
materia penale  che autorizza il giudice, a procedere
a misure esecutive in un altro Cantone.

Non sarà più impugnabile la decisione di entrata nel
merito a sapere se ammettere o meno, in linea di
principio, la richiesta d'assistenza giudiziaria.
Questa innovazione è determinante, in quanto consente
di eseguire l'assistenza giudiziaria senza
interruzioni fino alla chiusura della procedura.
Unicamente la decisione finale, pronunciata al
termine di tutti gli atti d'assistenza giudiziaria,
può essere deferita all'autorità ricorsuale del
Cantone e in seguito al Tribunale federale. Non è
possibile interporre ricorso prima della chiusura
della procedura d'assistenza giudiziaria: fanno
eccezione i casi in cui viene reso verosimile che una
decisione incidentale potrebbe causare un
"pregiudizio immediato e irreparabile." Soltanto le
persone toccate personalmente e direttamente dalla
misura d'assistenza giudiziaria sono ora legittimate
a ricorrere.

L'"esecuzione semplificata" offre la base per
concludere in modo amichevole, parzialmente o
interamente, numerose procedure d'assistenza
giudiziaria, evitando così ritardi nella procedura.
Attualmente si verifica la situazione seguente: le
persone, colpite da una richiesta d'assistenza
giudiziaria, rimettono spesso in questione, mediante
ricorso, tutti gli atti d'assistenza giudiziaria
richiesti, nonostante il ricorso concerna talvolta
soltanto l'uno o l'altro atto d'assistenza.

Disciplinata in modo chiaro la consegna dei mezzi di
prova e dei beni
La revisione disciplina inoltre, in modo chiaro e
differenziato, la consegna dei mezzi di prova nonché
la consegna degli oggetti e beni a scopo di confisca
o di restituzione. La rielaborazione delle vigenti
disposizioni che sono lacunose agevola la soluzione
dei casi complicati. I mezzi di prova sequestrati
possono essere consegnati allo Stato richiedente, con
la riserva che siano restituiti dopo la chiusura del
processo. La restituzione di oggetti e beni
sequestrati alla persona avente diritto o lesa può
avvenire durante ogni fase del procedimento
straniero, nella misura in cui lo Stato richiedente
abbia pronunciato una decisione cresciuta in
giudicato ed esecutiva.

I giudici svizzeri sono autorizzati in avvenire,
sulla base della vigente Convenzione del Consiglio
d'Europa sul riciclaggio di denaro, a trasmettere
spontaneamente, a determinate condizioni,
informazioni o mezzi di prova a un'autorità straniera
preposta al perseguimento penale. Essi dispongono in
tal modo di uno strumento moderno nella lotta conta
il crimine organizzato, segnatamente contro la
criminalità transfrontaliera in materia di economia.

Più competenze per l'UFP
La revisione amplifica infine le competenze dell'UFP
nei casi seguenti: quando si tratta di ordinare
misure provvisionali, una richiesta concerna
contemporaneamente più Cantoni o un'autorità federale
o quando fosse necessaria la richiesta di chiarimenti
allo Stato richiedente oppure quando l'assistenza
giudiziaria fosse vincolata a oneri. Grazie al
ricorso per ritardata giustizia l'UFP può intervenire
più efficacemente nella procedura in caso di
ostruzione da parte dell'autorità d'esecuzione.

DIPARTIMENTO
FEDERALE DI
GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio
informazione e
stampa
29 marzo 1995

Allegato

Le disposizioni concernenti l'estradizione hanno
fornito buoni risultati

La revisione della legge federale sull'assistenza
internazionale in materia penale (AIMP) riguarda
soprattutto le disposizioni generali della prima
parte e le disposizioni sull'assistenza della terza
parte. Le modificazioni della seconda parte
rafforzano l'efficienza delle disposizioni
concernenti l'estradizione, che hanno dato in
generale, buoni risultati nella pratica, nonché la
protezione delle persone interessate. La revisione
tocca soltanto marginalmente le disposizioni,
applicate meno spesso nella pratica e che si
riferiscono al perseguimento penale in via
sostitutiva (parte quarta) e all'esecuzione di
decisioni penali (parte quinta).

L'AIMP attribuisce, in materia d'estradizione, ampie
competenze all'Ufficio federale di polizia (UFP).
L'UFP avvia ricerche, emana mandati di cattura e
decide in merito all'estradizione. Contro le
decisioni dell'UFP è dato ricorso di diritto
amministrativo alla Camera d'accusa (mandati di
cattura) rispettivamente alla Ia Corte di diritto
pubblico (decisioni d'estradizione) del Tribunale
federale. I dati statistici allegati mostrano quanto
la Svizzera collabori attivamente con l'estero anche
in questo ambito della lotta contro la criminalità
organizzata1. Dalla statistica delle decisioni del
Tribunale federale risulta inoltre che la pratica
d'estradizione dell'UFP venga approvata pressoché
senza eccezioni dalla massima istanza giudiziaria del
nostro Paese.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

29 marzo 1995