I Cantoni hanno l'obbligo di inviare entro il 14 ottobre 1999 al più tardi al domicilio di tutti gli elettori tutte le liste sotto forma di una scheda di voto. Ad ogni elettore deve inoltre essere inviata una scheda bianca.
Nessun gruppo è autorizzato a stampare in proprio schede valide; a tal fine cfr. lettera G3.
Per scopi di propaganda, i partiti e i gruppi possono ottenere presso le cancellerie di Stato dei Cantoni, al prezzo di costo, schede ufficiali supplementari recanti la loro lista prestampata.