D1a Con dichiarazione concorde diversi gruppi o partiti possono dichiarare che le loro liste sono congiunte.
D1b All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la congiunzione di liste (cfr. Allegato 2). I Cantoni possono riprendere questo modello oppure creare propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.
Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati. Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale.
Le sotto-sottocongiunzioni non sono più ammesse in nessun caso.
Conformemente al nuovo diritto, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:
Tabella 4
Livello di congiunzione | Tra partiti | All'interno del partito |
Congiunzione di liste | Ammessa senza limiti | Ammessa senza limiti |
Sotto-congiunzione | Ammessa limitatamente a. soltano tra liste con denominazione principale uguale b. per distinguere:
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Ammessa limitatamente per distinguere:
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Sotto-sottocongiunzione | Non ammessa | Non ammessa |