951.26
Legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus
(Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFiS-COVID-19)
del 18 dicembre 2020 (Stato 19 dicembre 2020)
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente legge disciplina:
- a.
- lo scopo delle fideiussioni solidali concesse secondo l’ordinanza del 25 marzo 20201 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19) e le modalità di utilizzo dei fondi non consentite per la durata di queste fideiussioni;
- b.
- l’ammortamento dei crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19 e i tassi d’interesse;
- c.
- per le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 20062 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazioni che concedono fideiussioni), i compiti in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali di cui alla lettera a nonché i compiti in materia di prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi;
- d.
- la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi in relazione alla concessione di fideiussioni solidali e crediti;
- e.
- la copertura delle perdite e l’assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione;
- f.
- il trasferimento agevolato di crediti alla Banca nazionale svizzera (BNS) per il rifinanziamento dei mutuanti.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
2 RS 951.25
Sezione 2: Scopo della fideiussione solidale e modalità di utilizzo dei fondi non consentite, nonché ammortamento e tassi d’interesse
Art. 2 Scopo della fideiussione solidale e modalità di utilizzo dei fondi non consentite
1 La fideiussione solidale secondo l’OFis-COVID-191 serve a garantire un credito concesso affinché il mutuatario possa far fronte alle esigenze di liquidità derivanti dall’epidemia di COVID-19.
2 Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale:
- a.
- dividendi e tantièmes, nonché la restituzione di apporti di capitale;
- b.
- la concessione di prestiti o la restituzione di prestiti a soci o persone vicine; è tuttavia consentito l’adempimento di obblighi preesistenti alla costituzione della fideiussione solidale, segnatamente di obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento, nei confronti di una società del gruppo avente sede in Svizzera cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente;
- c.
- la restituzione di prestiti di gruppo mediante crediti ricevuti secondo l’OFis-COVID-19; è però consentito segnatamente l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno della struttura di un gruppo;
- d.
- il trasferimento di fondi derivanti da crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19 a una società del gruppo non avente sede in Svizzera, cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente; è però consentito segnatamente l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno della struttura di un gruppo.
3 I fondi derivanti da crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19 non possono essere utilizzati ai fini della conversione di crediti preesistenti. Sono però consentiti:
- a.
- il rifinanziamento di scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l’OFis-COVID-19;
- b.
- l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.
4 Non vi sono restrizioni quanto agli obblighi di pagamento di interessi e di ammortamento di crediti bancari accordati simultaneamente o posteriormente a crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19.
5 Il mutuante e il mutuatario escludono per contratto le modalità di utilizzo dei fondi di cui ai capoversi 2–4.
6 Il mutuatario non può trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dalla relazione di credito. Se ha tuttavia luogo, tale trasferimento non ha alcun effetto sul credito garantito secondo l’OFis-COVID-19. È tuttavia consentito un trasferimento nell’ambito di una ristrutturazione secondo la legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione. Il mutuante dà il proprio assenso al trasferimento se questo comporta il trasferimento di tutti gli attivi e passivi, o almeno della parte essenziale dell’impresa del mutuatario, oppure la trasformazione del mutuatario. In tal caso non è necessario che il mutuante esiga una garanzia. Ai trasferimenti consentiti secondo il presente capoverso non è applicabile l’articolo 493 capoverso 5 secondo periodo del Codice delle obbligazioni (CO)3. Il mutuante informa per scritto o per via elettronica l’organizzazione che concede fideiussioni in merito alla ristrutturazione.
Art. 3 Durata della fideiussione solidale e ammortamento dei crediti
1 La fideiussione solidale dura al massimo otto anni:
- a.
- dalla firma dell’accordo di credito di cui all’articolo 3 OFis-COVID-191;
- b.
- dalla firma del contratto di fideiussione di cui all’articolo 4 OFis-COVID-19.
2 I crediti concessi secondo l’OFis-COVID-19 devono essere ammortizzati integralmente entro otto anni.
3 Se l’ammortamento del credito entro il termine prescritto comporta gravi difficoltà per il mutuatario, con il consenso dell’organizzazione che concede fideiussioni il mutuante può prorogare adeguatamente il termine, ma al massimo fino a dieci anni, in base a un piano di ammortamento, se vi è da ritenere che ciò permetta di ridurre i rischi finanziari per la Confederazione. Durante la proroga la fideiussione solidale resta valida.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 4 Tassi d’interesse
1 Il tasso d’interesse ammonta:
- a.
- allo 0,0 per cento annuo, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 3 OFis-COVID-191;
- b.
- allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 4 OFis-COVID-19;
- c.
- al tasso fissato nel contratto di credito, per l’importo di credito non garantito da una fideiussione solidale secondo l’OFis-COVID-19.
2 Su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), a partire dal 2021 il Consiglio federale adegua ogni anno agli sviluppi del mercato, con effetto a decorrere dal 31 marzo, i tassi d’interesse di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta previamente le banche mutuanti.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Sezione 3: Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni e convenzione con la Confederazione
Art. 5 Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni
1 In relazione alle fideiussioni solidali concesse secondo l’OFis-COVID-191, le organizzazioni che concedono fideiussioni hanno i seguenti compiti:
- a.
- la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni;
- b.
- i compiti loro assegnati in materia di prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi;
- c.
- i compiti previsti nella convenzione conclusa con la Confederazione.
2 Per adempiere i loro compiti possono:
- a.
- prendere misure per fare luce sui casi sospetti di abuso, in particolare consultandosi con i mutuanti e i mutuatari nonché con i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
- avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali dinanzi alle autorità competenti;
- c.
- costituirsi accusatori privati in un procedimento penale, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.
3 Esercitano la loro attività con la necessaria diligenza, tutelando anche gli interessi della Confederazione.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 6 Convenzione tra la Confederazione e le organizzazioni che concedono fideiussioni
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stipula con ogni organizzazione che concede fideiussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fideiussioni per contrastare gli effetti economici dell’epidemia di COVID-19.
2 La convenzione stabilisce in particolare:
- a.
- il tipo e l’entità delle prestazioni fornite dall’organizzazione che concede fideiussioni in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni nonché le modalità del ricorso a terzi;
- b.
- l’indennizzo per le prestazioni di cui alla lettera a nonché per l’aumento delle risorse amministrative e il ricorso a terzi;
- c.
- le disposizioni concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la presentazione dei conti;
- d.
- la documentazione necessaria per il conteggio delle perdite;
- e.
- la garanzia della comunicazione dei dati personali e delle informazioni;
- f.
- le condizioni alle quali si deve sporgere una denuncia penale o rinunciarvi;
- g.
- i dettagli relativi al consenso alla postergazione del credito e al pagamento anticipato della fideiussione di cui all’articolo 7;
- h.
- i dettagli relativi alla gestione dei crediti di cui all’articolo 8;
- i.
- la partecipazione dell’organizzazione che concede fideiussioni alla prevenzione, alla lotta e al perseguimento degli abusi di cui all’articolo 10;
- j.
- i dettagli delle prescrizioni imposte ai mutuanti in merito all’obbligo di informazione di cui all’articolo 11 capoverso 3;
- k.
- la procedura in caso di controversie;
- l.
- la durata minima della convenzione e le successive possibilità di recesso.
Sezione 4: Gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali, nonché prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi
Art. 7 Postergazione del credito e pagamento anticipato della fideiussione solidale
1 La dichiarazione da parte del mutuante di postergazione parziale o integrale di un credito garantito secondo l’OFis-COVID-191 è valida soltanto se l’organizzazione che concede fideiussioni vi ha previamente acconsentito.
2 L’organizzazione che concede fideiussioni può acconsentire a una postergazione del credito nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato alla prosecuzione della parte essenziale dell’impresa e di una liquidazione iscritta nel registro di commercio, se vi è da ritenere che ciò non accresca i rischi finanziari per la Confederazione.
3 Se è soddisfatta la condizione di cui al capoverso 2, l’organizzazione che concede fideiussioni può anche concordare con il mutuante il pagamento anticipato della fideiussione.
4 Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la postergazione del credito e il pagamento anticipato delle fideiussioni.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 8 Gestione dei crediti trasferiti all’organizzazione che concede fideiussioni
1 Dopo l’escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione, l’organizzazione che concede fideiussioni, cui è trasferito il credito, adotta tutte le misure necessarie per recuperare l’importo versato al mutuante; in particolare:
- a.
- riscuote le pretese pecuniarie;
- b.
- respinge le pretese pecuniarie infondate; e
- c.
- gestisce gli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno.
2 Se è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 7 capoverso 2, l’organizzazione che concede fideiussioni può postergare parzialmente o integralmente il credito anche dopo l’escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione.
3 Se ritiene che nel caso concreto la postergazione non sia utile al risanamento durevole del mutuatario, l’organizzazione che concede fideiussioni può, alle stesse condizioni, rinunciare parzialmente al proprio credito.
4 Nell’ambito di una procedura concordataria, su richiesta del mutuatario l’organizzazione che concede fideiussioni può partecipare alle spese per l’onorario del commissario (art. 293b e 295 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento) fino a un importo massimo di 100 000 franchi se in tal modo i rischi finanziari per la Confederazione non aumentano in maniera significativa.
5 Se l’esazione dei crediti appare priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese dell’organizzazione che concede fideiussioni risultano sproporzionati rispetto all’importo scoperto, l’organizzazione che concede fideiussioni può:
- a.
- rinunciare a far valere nei confronti del mutuatario il credito che le è stato trasferito;
- b.
- approvare un concordato con il mutuatario;
- c.
- cedere al mutuatario attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.
6 Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni.
Art. 9 Ricorso a terzi da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni
1 Per adempiere i propri compiti, l’organizzazione che concede fideiussioni può far capo a terzi. Il ricorso a terzi deve essere disciplinato contrattualmente ed essere conforme alle condizioni di mercato usuali. L’organizzazione che concede fideiussioni sceglie, istruisce e sorveglia accuratamente i terzi cui fa capo.
2 L’organizzazione che concede fideiussioni può mettere a disposizione dei terzi cui fa capo tutti i dati personali e tutte le informazioni secondo l’articolo 11 di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti. Impone loro gli obblighi di mantenimento del segreto cui essa stessa è sottoposta.
Art. 10 Prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi
Ai fini della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi, il DEFR collabora con il DFF, il Controllo federale delle finanze (CDF), gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e con le organizzazioni che concedono fideiussioni.
Art. 11 Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e informazioni
1 Le organizzazioni che concedono fideiussioni, i mutuanti, i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il CDF e la BNS possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni concessi secondo l’OFis-COVID-191 e la presente legge nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi.
2 L’organizzazione che concede fideiussioni può raccogliere i dati personali e le informazioni di cui necessita per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni concessi secondo l’OFis-COVID-19 e la presente legge nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. I mutuatari e i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie, come pure i mutuanti, sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
3 Almeno una volta a semestre, i mutuanti informano le organizzazioni che concedono fideiussioni, conformemente alle loro prescrizioni e mediante il sistema di trattamento dei dati da esse gestito, sullo stato dei crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19 nonché sugli arretrati relativi agli ammortamenti e ai pagamenti di interessi. Le organizzazioni che concedono fideiussioni sottopongono il proprio sistema di trattamento dei dati a verifiche regolari per accertare che rispetti i requisiti riconosciuti in materia di sicurezza dei dati. Al riguardo i mutuanti non hanno alcun obbligo di verifica né si assumono alcuna responsabilità.
4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il CDF possono richiedere in qualsiasi momento alle organizzazioni che concedono fideiussioni i dati personali e le informazioni di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.
5 Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d’ufficio non può essere invocato contro il trattamento, il collegamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni di cui al presente articolo.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 12 Statistiche; limitazione dell’accesso a dati personali e informazioni
1 La SECO pubblica periodicamente statistiche concernenti in particolare:
- a.
- numero e volume dei crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-191;
- b.
- numero e volume delle fideiussioni escusse e di quelle pagate anticipatamente.
2 Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 11, non sono resi accessibili i dati personali e le informazioni contenenti:
- a.
- l’identità e le coordinate bancarie delle imprese e delle persone che richiedono un credito e di quelle che lo ricevono;
- b.
- gli importi concessi o negati alle singole imprese e persone.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Sezione 5: Assunzione delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative da parte della Confederazione
Art. 13 Assunzione delle perdite da fideiussioni da parte della Confederazione
1 La Confederazione si assume le perdite da fideiussioni subite dalle organizza- zioni che concedono fideiussioni in relazione ai crediti garantiti secondo l’OFis- COVID-191.
2 Gli elementi determinanti per il calcolo delle perdite assunte dalla Confederazione sono il credito garantito secondo l’articolo 3 capoverso 1 o 4 capoverso 5 OFis-COVID-19, una volta dedotti gli ammortamenti versati, e l’interesse annuo garantito secondo dette disposizioni.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 14 Assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione
1 La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fideiussioni per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni concesse secondo l’OFis-COVID-191 nonché quelle per la gestione dei crediti ad esse trasferiti e degli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno in relazione ai crediti concessi secondo detta ordinanza.
2 Le spese amministrative comprendono anche le spese per:
- a.
- l’onorario del commissario di cui all’articolo 8 capoverso 4;
- b.
- il ricorso a terzi di cui all’articolo 9;
- c.
- la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi di cui all’articolo 10.
3 Se un’organizzazione che concede fideiussioni distribuisce un eventuale avanzo netto ai proprietari, nel corso dell’anno successivo la Confederazione riduce la sua partecipazione alle spese amministrative dell’organizzazione interessata di un importo pari all’avanzo netto distribuito.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 15 Anticipi
Ogni anno la Confederazione versa un anticipo pari al massimo all’80 per cento delle spese amministrative e delle perdite previsti. Può compensare le pretese pecuniarie nei confronti dell’organizzazione che concede fideiussioni con le pretese di quest’ultima in materia di assunzione delle spese amministrative e delle perdite.
Art. 16 Versamento degli importi di credito recuperati
1 L’organizzazione che concede fideiussioni versa semestralmente alla Confederazione gli importi di credito recuperati.
2 Può dedurre dagli importi di credito recuperati le spese usuali sul mercato sostenute per il recupero, ad eccezione delle spese amministrative di cui all’articolo 14.
Art. 17 Fissazione dei contributi per l’assunzione delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative
1 La SECO stabilisce l’ammontare dei contributi per l’assunzione delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni.
2 A tal fine le organizzazioni che concedono fideiussioni presentano periodicamente alla SECO i loro conteggi e gli altri documenti di cui questa necessita per fissare l’importo.
Art. 18 Rapporti al Consiglio federale
Il DEFR informa periodicamente il Consiglio federale sugli impegni della Confederazione e presenta analisi sul ricorso alle fideiussioni solidali secondo la presente legge.
Sezione 6: Trasferimento agevolato dei crediti per il rifinanziamento da parte della BNS
Art. 19 Requisiti formali
1 La cessione alla BNS dei crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-191 e di altri crediti di un mutuante nonché il loro ritrasferimento al mutuante stesso non richiedono nessuna forma particolare per la loro validità. La BNS definisce i dati da trasmettere e la modalità di trasmissione.
2 Il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi.
3 Per il ritrasferimento del credito al mutuante fa stato il momento in cui la BNS registra il ritrasferimento del credito o elimina il credito nei propri sistemi.
4 La BNS conferma al mutuante il totale dei crediti trasferiti. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 20 Privilegi e diritti accessori
Tutti i privilegi e i diritti accessori legati ai crediti trasferiti passano, nel momento della cessione, alla BNS o, nel momento del ritrasferimento, al mutuante, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. Questo vale in particolare per le fideiussioni solidali concesse secondo l’OFis-COVID-191.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 21 Obbligo e diritto di informazione
1 A prescindere da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, il mutuante è tenuto a trasmettere alla BNS le informazioni concernenti i crediti ceduti e a metterle a disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi i contratti di credito.
2 La BNS può inoltre richiedere ai mutuatari, alle organizzazioni che concedono fideiussioni e ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei propri crediti.
Sezione 7: Responsabilità, compiti dell’ufficio di revisione, eccedenza di debiti e disposizione penale
Art. 22 Responsabilità
I membri dell’organo superiore di amministrazione o di direzione nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido verso i creditori dell’impresa, del mutuante, dell’organizzazione che concede fideiussioni e della Confederazione dei danni che hanno loro cagionato violando intenzionalmente o per negligenza le disposizioni dell’articolo 2 capoversi 2–4.
Art. 23 Compiti dell’ufficio di revisione
1 Qualora, nell’ambito della revisione limitata o ordinaria del conto annuale o di gruppo, riscontri la violazione di una delle disposizioni di cui all’articolo 2 capoversi 2–4, l’ufficio di revisione del mutuatario impartisce a quest’ultimo un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. Se questa non è ripristinata entro il termine impartito, l’ufficio di revisione informa l’assemblea generale. Qualora neppure in tal caso il consiglio d’amministrazione ripristini senza indugio la situazione conforme, l’ufficio di revisione informa la competente organizzazione che concede fideiussioni.
2 L’organizzazione che concede fideiussioni può inoltre far verificare che i crediti COVID-19 siano stati utilizzati dal mutuatario conformemente all’articolo 2 capoversi 2–4. Se questi non dispone di un proprio ufficio di revisione, l’organizzazione che concede fideiussioni può affidare la verifica a un revisore abilitato. Se il mutuatario dispone di un proprio ufficio di revisione, l’organizzazione che concede fideiussioni può affidare la verifica a quest’ultimo.
3 Il revisore abilitato o l’ufficio di revisione comunica l’esito della sua verifica all’organizzazione che concede fideiussioni e al mutuatario.
Art. 24 Perdita di capitale ed eccedenza di debiti
1 Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 CO1 e del calcolo dell’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO, i crediti garantiti secondo l’articolo 3 OFis-COVID-192 non sono considerati capitale di terzi.
2 Il capoverso 1 si applica per analogia a tutte le forme giuridiche soggette per legge all’avviso obbligatorio in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti secondo l’articolo 725 CO.
1 RS 220
2 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 25 Disposizione penale
1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente ottenga un credito secondo l’OFis-COVID-191 fornendo informazioni false oppure violi una o più disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2–4. È fatta salva la sussistenza di un reato più grave secondo il Codice penale2.
2 L’azione penale per le contravvenzioni secondo la presente legge si prescrive in sette anni. Questo termine di prescrizione si applica anche alle infrazioni all’OFis-COVID-19, a condizione che il termine di prescrizione dell’azione penale non sia ancora scaduto all’entrata in vigore della presente legge.
3 Gli impiegati della SECO e dell’organizzazione che concede fideiussioni hanno il diritto di denunciare alle autorità di perseguimento penale o al CDF le contravvenzioni secondo la presente legge e l’OFis-COVID-19 che hanno constatato o che sono state loro segnalate nell’ambito della loro attività.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
2 RS 311.0
Sezione 8: Fideiussioni solidali per ulteriori crediti concessi a causa delle conseguenze persistenti dell’epidemia di COVID-19
Art. 26
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla concessione di fideiussioni solidali per ulteriori crediti se è necessario per garantire la liquidità e assicurare la stabilità dell’economia svizzera e i Cantoni non sono in grado di provvedervi.
2 Il Consiglio federale prevede che le fideiussioni solidali possano essere concesse su richiesta alle imprese individuali, alle società di persone e alle persone giuridiche con sede in Svizzera (richiedenti):
- a.
- che sono particolarmente colpite dalle conseguenze persistenti dell’epidemia di COVID-19;
- b.
- che, con riguardo a un credito bancario garantito mediante fideiussione solidale secondo l’OFis-COVID-191:
- 1.
- non hanno ricevuto tale credito,
- 2.
- non hanno beneficiato integralmente dell’importo totale secondo l’articolo 7 OFis-COVID-19, o
- 3.
- hanno già rimborsato integralmente il credito;
- c.
- che sono state iscritte nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020 o, in assenza di tale iscrizione, sono state costituite prima del 1° marzo 2020;
- d.
- nei confronti delle quali, al momento della presentazione della richiesta, non sono in corso una procedura di fallimento o di liquidazione né inchieste connesse alla lotta agli abusi secondo l’OFis-COVID-19 o la presente legge;
- e.
- che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno già beneficiato di altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione volti a garantire la loro liquidità; tra tali aiuti finanziari non rientrano le indennità per lavoro ridotto né le indennità di perdita di guadagno; e
- f.
- che nell’esercizio di riferimento hanno realizzato una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi e di al massimo 500 milioni di franchi.
3 L’importo totale garantito ammonta al massimo al 10 per cento della cifra d’affari realizzata dal richiedente nell’esercizio di riferimento; il Consiglio federale disciplina i dettagli. I crediti sono garantiti almeno nella misura dell’85 per cento, a cui si aggiunge un interesse annuo; il Consiglio federale disciplina i dettagli e può segnatamente modulare l’entità della garanzia in funzione dell’importo dei crediti.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:
- a.
- lo scopo dettagliato delle fideiussioni solidali, le condizioni per la loro concessione, segnatamente la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale del richiedente, nonché l’inizio e la fine dei termini per la presentazione della richiesta;
- b.
- le modalità di utilizzo dei fondi non consentite;
- c.
- la durata delle fideiussioni solidali e le condizioni per la loro proroga;
- d.
- gli esercizi di riferimento per il calcolo della cifra d’affari secondo i capoversi 2 lettera f e 3;
- e.
- l’ammortamento e i tassi d’interesse dei crediti garantiti da fideiussioni solidali;
- f.
- l’applicabilità degli obblighi e dei diritti di informazione di cui all’articolo 21 alle relazioni di credito e di fideiussione solidale secondo il presente articolo;
- g.
- gli accordi contrattuali tra il mutuante e il fideiussore, come pure tra il richiedente e il mutuante (condizioni quadro per le banche partecipanti, accordo di credito, domanda di credito, contratto di fideiussione), nonché l’obbligo del disbrigo digitale di tali pratiche;
- h.
- l’applicabilità della disposizione sulla responsabilità di cui all’articolo 22 alle relazioni di credito e di fideiussione solidale secondo il presente articolo;
- i.
- i compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni, la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni, nonché la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi;
- j.
- la copertura delle perdite e l’assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione;
- k.
- l’applicabilità della disposizione penale di cui all’articolo 25 alle relazioni di credito e di fideiussione solidale secondo il presente articolo.
5 A tal fine, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino al CO2 e alla legge del 17 dicembre 20103 sull’organizzazione della Posta con riguardo a:
- a.
- la concessione di fideiussioni (art. 492 segg. CO);
- b.
- le attribuzioni dell’ufficio di revisione (art. 728a segg. CO);
- c.
- la perdita di capitale e l’eccedenza di debiti (art. 725 e 725a CO);
- d.
- il trasferimento agevolato di crediti, nonché dei relativi privilegi e diritti accessori per il rifinanziamento da parte della BNS (art. 164 segg. CO);
- e.
- la concessione di crediti garantiti da fideiussioni solidali da parte di PostFinance SA a chi era cliente prima del 26 marzo 2020, nonché il mantenimento in essere di tali crediti fino al loro ammortamento integrale.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 27 Mantenimento delle fideiussioni e delle condizioni quadro
1 L’abrogazione dell’OFis-COVID-191 e l’entrata in vigore della presente legge non pregiudicano né la validità delle fideiussioni concesse secondo l’OFis- COVID-19 né le condizioni quadro per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi secondo l’allegato 1 della medesima ordinanza.
2 Se, dopo l’entrata in vigore della presente legge, i fondi sono impiegati per nuovi investimenti non consentiti secondo l’OFis-COVID-19 ma permessi dalla presente legge, ciò non costituisce una violazione del contratto da parte del mutuatario.
1 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 28 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...1
1 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 5831.
Art. 29 Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati
All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati, il titolo prima dell’articolo 49 e l’articolo 49a della legge del 3 ottobre 20032 sulla Banca nazionale (art. 28 n. 3) avranno il tenore seguente:
Titolo prima dell’art. 49
1 RS 235.1; FF 2020 6695
2 RS 951.11
Sezione 6: Obbligo di tutelare il segreto, trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche nonché scambio di informazioni e responsabilità
Art. 49a Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche
Per adempiere i propri compiti legali, la Banca nazionale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati concernenti persone giuridiche.
Art. 30 Coordinamento con il Codice delle obbligazioni
All’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 20201 del Codice delle obbligazioni2, le disposizioni qui appresso della presente legge avranno il seguente tenore:
Art. 24 Perdita di capitale ed eccedenza di debiti
1 Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725a capoverso 1 CO1 e del calcolo dell’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725b capoverso 1 CO, i crediti garantiti secondo l’articolo 3 OFis-COVID-192 non sono considerati capitale di terzi.
2 Il capoverso 1 si applica per analogia a tutte le forme giuridiche soggette per legge all’avviso obbligatorio in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti secondo gli articoli 725a e 725b CO.
Art. 26 cpv. 5 lett. c
5 A tal fine, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino al CO3 e alla legge del 17 dicembre 20104 sull’organizzazione della Posta con riguardo a:
- c.
- la perdita di capitale e l’eccedenza di debiti (art. 725 segg. CO);
Art. 31 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il 19 dicembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2032; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
3 L’articolo 12 capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 25 marzo 2020.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021