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RS 272.81 Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

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272.81

Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus

(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

del 16 aprile 2020 (Stato 13 ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 7 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,2

ordina:

  Sezione 1: Misure preventive per udienze ed esami testimoniali

  Art. 1

Nell’ambito degli atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, quali udienze ed esami testimoniali, i giudici e le autorità adottano le misure concernenti l’igiene e il distanziamento sociale necessarie secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica.


  Sezione 2: Procedimento civile

  Art. 2 Ricorso a videoconferenze

1 In deroga all’articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)1, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a.
le parti vi acconsentono;
b.
una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
c.
un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
d.
sussiste una particolare urgenza.2

2 In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a.
le parti vi acconsentono;
b.
una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
c.
un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.3

3 In deroga all’articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferenze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L’accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.


1 RS 272
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

  Art. 31Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale

In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC2, nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi:

a.
le parti vi acconsentono;
b.3
una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus;
c.
un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
2 RS 272
3 La correzione del 13 ott. 2020 concerne soltanto il testo francese (RU 2020 4141).

  Art. 4 Principi per l’impiego di videoconferenze e teleconferenze

In caso d’impiego di videoconferenze e teleconferenze occorre assicurarsi che:

a.
il suono e, se del caso, l’immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti;
b.
nel caso di esami testimoniali secondo l’articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l’articolo 3, il suono e, se del caso, l’immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e
c.
la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.
  Art. 51

1 Abrogato dal n. I dell’O del 25 set. 2020, con effetto dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

  Art. 6 Misure speciali nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti

In deroga agli articoli 314a capoverso 1, 447 e 450e del Codice civile1, le audizioni possono essere effettuate da un singolo membro o da una delegazione dell’autorità di protezione dei minori o degli adulti o dell’autorità giudiziaria di reclamo e mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l’articolo 4. Un eventuale dibattimento può pure essere effettuato mediante videoconferenza o teleconferenza.


1 RS 210


  Sezione 3: Procedura di esecuzione e fallimento3 

  Art. 7 Notificazione senza ricevuta

1 In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se:

a.
un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito; e
b.
il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione.2

2 L’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF.


1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

  Art. 8 Restituzione

In deroga all’articolo 33 capoverso 4 LEF1, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta all’ufficio d’esecuzione o all’ufficio dei fallimenti competente, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell’articolo 7.


1 RS 281.1

  Art. 9 Realizzazione tramite piattaforme d’incanto in linea

1 In deroga agli articoli 125–129 e 257—259 LEF1, i beni mobili possono essere realizzati, oltre che mediante pubblico incanto e la vendita a trattative private, anche mediante incanto tramite una piattaforma in linea accessibile al pubblico.

2 Le modalità dell’incanto tramite una piattaforma in linea sono determinate dall’ufficiale esecutore con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. L’ufficiale esecutore informa precedentemente il debitore, il creditore e i terzi interessati in merito all’incanto tramite piattaforma in linea.

3 Gli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 LEF si applicano per analogia.


1 RS 281.1


  Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

  Art. 10

1 La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.00.

2 Si applica fino al 30 settembre 2020.

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.1


1 Introdotto dal n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).


 RU 2020 1229


1 RS 818.1022 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ott. 2020 (RU 2020 3971).3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 16 aprile 2020
Entrata in vigore 20 aprile 2020
Fonte RU 2020 1229
Valida fino al 31 dicembre 2021
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 13.10.2020 PDF DOC
non più in vigore 08.10.2020 PDF DOC
non più in vigore 26.09.2020 PDF DOC
non più in vigore 20.04.2020 PDF DOC

Revisioni

20.04.2020 - 01.01.2022
Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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