272.81
Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)
del 16 aprile 2020 (Stato 13 ottobre 2020)
Sezione 1: Misure preventive per udienze ed esami testimoniali
Art. 1
Nell’ambito degli atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, quali udienze ed esami testimoniali, i giudici e le autorità adottano le misure concernenti l’igiene e il distanziamento sociale necessarie secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Sezione 2: Procedimento civile
Art. 2 Ricorso a videoconferenze
1 In deroga all’articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)1, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a.
- le parti vi acconsentono;
- b.
- una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- c.
- un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- d.
- sussiste una particolare urgenza.2
2 In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a.
- le parti vi acconsentono;
- b.
- una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- c.
- un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.3
3 In deroga all’articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferenze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L’accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.
1 RS 272
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
Art. 31Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale
In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC2, nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi:
- a.
- le parti vi acconsentono;
- b.3
- una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus;
- c.
- un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
2 RS 272
3 La correzione del 13 ott. 2020 concerne soltanto il testo francese (RU 2020 4141).
Art. 4 Principi per l’impiego di videoconferenze e teleconferenze
In caso d’impiego di videoconferenze e teleconferenze occorre assicurarsi che:
- a.
- il suono e, se del caso, l’immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti;
- b.
- nel caso di esami testimoniali secondo l’articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l’articolo 3, il suono e, se del caso, l’immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e
- c.
- la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.
Art. 51
1 Abrogato dal n. I dell’O del 25 set. 2020, con effetto dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
Art. 6 Misure speciali nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti
In deroga agli articoli 314a capoverso 1, 447 e 450e del Codice civile1, le audizioni possono essere effettuate da un singolo membro o da una delegazione dell’autorità di protezione dei minori o degli adulti o dell’autorità giudiziaria di reclamo e mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l’articolo 4. Un eventuale dibattimento può pure essere effettuato mediante videoconferenza o teleconferenza.
Sezione 3: Procedura di esecuzione e fallimento3
Art. 7 Notificazione senza ricevuta
1 In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se:
- a.
- un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito; e
- b.
- il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione.2
2 L’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF.
1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
Art. 8 Restituzione
In deroga all’articolo 33 capoverso 4 LEF1, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta all’ufficio d’esecuzione o all’ufficio dei fallimenti competente, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell’articolo 7.
Art. 9 Realizzazione tramite piattaforme d’incanto in linea
1 In deroga agli articoli 125–129 e 257—259 LEF1, i beni mobili possono essere realizzati, oltre che mediante pubblico incanto e la vendita a trattative private, anche mediante incanto tramite una piattaforma in linea accessibile al pubblico.
2 Le modalità dell’incanto tramite una piattaforma in linea sono determinate dall’ufficiale esecutore con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. L’ufficiale esecutore informa precedentemente il debitore, il creditore e i terzi interessati in merito all’incanto tramite piattaforma in linea.
3 Gli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 LEF si applicano per analogia.
Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità
1 RS 818.1022 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ott. 2020 (RU 2020 3971).3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021