• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 837.033 Ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
  6. 83 Assicurazione sociale
  7. 837.033 Ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

837.033

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

del 20 marzo 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 17 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,2

ordina:

  Art. 1 e 21

1 Abrogati dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

  Art. 3 e 41

1 Abrogati dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 51

1 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

  Art. 61

1 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 7

In deroga all’articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI1, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.


1 RS 837.0

  Art. 81

1 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 8a1

1 ...2

2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione degli assicurati che tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 hanno avuto diritto a 120 indennità giornaliere supplementari al massimo è prolungato della durata corrispondente al periodo durante il quale l’assicurato ha avuto diritto alle indennità giornaliere supplementari, ma al massimo di sei mesi.3

3 L’assicurato il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è stato prolungato conformemente al capoverso 2 ha diritto, all’occorrenza, a un prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al capoverso 2.4


1 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1075).
2 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).
4 Introdotto dal il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 8b1

1 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2020 (RU 2020 1075). Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

  Art. 8c a 8e1

1 Introdotti dal n. I dell’O del 25 mar. 2020 (RU 2020 1075). Abrogati dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 8f1

1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI2, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto.

2 La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

3 L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 19833 sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.


1 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 4517).
2 RS 837.0
3 RS 837.02

  Art. 8g1

1 ...2

2 I periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all’articolo 35 capoverso 1bis della legge del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).4


1 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus, in vigore dal 9 apr. 2020 (RU 2020 1201).
2 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).
3 RS 837.0
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 8h1

1 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201). Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 8i1

1 In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.2

2 La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso per questi motivi e la somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare.

3 La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità.


1 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus, in vigore dal 9 apr. al 31 dic. 2020 (RU 2020 1201 3569).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 8j1

1 Un’azienda che fa valere il lavoro ridotto può chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i formatori responsabili delle persone in formazione.

2 L’azienda deve dimostrare che la formazione di tali persone non può più essere garantita a causa dell’impossibilità di fornire una supervisione sufficiente.

3 L’indennità per lavoro ridotto dei formatori copre soltanto le ore in cui questi ultimi sarebbero stati in lavoro ridotto ma che hanno dedicato alla persona in formazione. Nella domanda di indennità per lavoro ridotto, le suddette ore dedicate alle persone in formazione devono essere considerate come una perdita di lavoro computabile.

4 Se chiede l’indennità per lavoro ridotto per il tempo di lavoro che non è dedicato alle persone in formazione, l’azienda deve comprovare una perdita di lavoro computabile.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

  Art. 91

1 La presente ordinanza e tutte le sue modifiche2 entrano retroattivamente in vigore il 1° marzo 2020.

2 Fatto salvo l’articolo 8, si applica fino al 31 agosto 2020.

3 Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022.3

4 La durata di validità degli articoli 7 e 8i è prorogata fino al 31 dicembre 2020.4

4bis La durata di validità secondo il capoverso 4 è prorogata fino al 31 marzo 2021.5

5 L’articolo 8f ha effetto sino al 30 giugno 2021.6


1 Nuovo testo giusta dal n. I 1 dell’O dell’8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus, in vigore dal 9 apr. 2020 (RU 2020 1201).
2RU 2020 877 1075 1201
3 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6449).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 4517).


 RU 2020 877


1 RS 818.1022 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ott. 2020 (RU 2020 3971).


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 20 marzo 2020
Entrata in vigore 17 marzo 2020
Fonte RU 2020 877
Valida fino al 31 dicembre 2022
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

non ancora in vigore 01.07.2021
in vigore 01.01.2021 PDF DOC
non più in vigore 08.10.2020 PDF DOC
non più in vigore 01.09.2020 PDF DOC
non più in vigore 01.06.2020 PDF DOC
non più in vigore 09.04.2020 PDF DOC
non più in vigore 26.03.2020 PDF DOC
non più in vigore 17.03.2020 PDF DOC

Revisioni

17.03.2020 - 01.01.2023
Ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum