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RS 817.032 Ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)

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817.032

Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso

(OPCNP)

del 27 maggio 2020 (Stato 1° luglio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 32 capoverso 2bis della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn); visto l’articolo 82 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer); visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDAl); visto l’articolo 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE),

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina l’attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.

2 Disciplina in particolare:

a.
l’obiettivo, i contenuti e l’elaborazione del PCNP;
b.
i principi generali dei controlli dei processi e gli intervalli tra i controlli;
c.
le campagne nazionali di controllo dei prodotti della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso;
d.
la sorveglianza degli agenti zoonotici, delle resistenze agli antibiotici e di altri pericoli pertinenti legati alle derrate alimentari;
e.
il rapporto annuale sul PCNP e altri rapporti della Confederazione sui controlli ufficiali.
  Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali:

a.
lungo la filiera agroalimentare;
b.
degli oggetti d’uso.

2 Si applica in particolare ai controlli nei seguenti ambiti:

a.
salute dei vegetali;
b.
salute degli animali;
c.
protezione degli animali;
d.
alimenti per animali;
e.
medicamenti veterinari;
f.
derrate alimentari;
g.
oggetti d’uso di cui all’articolo 5 LDerr;
h.
designazioni secondo il diritto agricolo:
1.
designazioni protette dei prodotti agricoli e dei loro prodotti trasformati di cui agli articoli 14–16a e 63 LAgr,
2.
designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
3.
la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l’articolo 18 LAgr.

3 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 non si applicano ai controlli:

a.
sui processi previsti dall’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali;
b.
sui processi previsti dall’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino;
c.
delle designazioni secondo il diritto agricolo:
1.
designazioni protette di cui agli articoli 14–16a LAgr,
2.
designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
3.
la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l’articolo 18 LAgr.

1 RS 916.20
2 RS 916.140

  Art. 3 Definizioni

Si intende per:

a.
piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP): il documento di portata pluriennale predisposto dall’autorità competente e contenente informazioni generali in merito alla struttura, all’organizzazione e alla strategia del sistema di controllo ufficiale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso;
b.
filiera agroalimentare: la sequenza delle fasi e delle operazioni concernenti la produzione, la trasformazione, la distribuzione, il deposito e la movimentazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, dalla produzione primaria al consumo;
c.
controllo di base: il controllo ufficiale che consente di verificare se l’azienda nel suo complesso garantisce il rispetto delle disposizioni di legge pertinenti;
d.
controllo di verifica: il controllo ufficiale nell’azienda per accertare che le lacune rilevate in occasione di un precedente controllo sono state colmate;
e.
controllo basato su sospetti: il controllo ufficiale svolto quando si sospetta l’inosservanza delle prescrizioni;
f.
controllo intermedio: il controllo che ha luogo tra due controlli di base quando il Cantone ha constatato in un’azienda un rischio individuale più elevato oppure quando nell’ambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti;
g.
controllo amministrativo: il metodo di controllo che consiste nella verifica dei dati amministrativi di un’azienda senza che essa venga ispezionata sul posto.

  Sezione 2: Piano di controllo nazionale pluriennale

  Art. 4 Obiettivo del piano di controllo nazionale pluriennale

Il PCNP ha come obiettivo l’attuazione di una strategia nazionale coerente e integrata dei controlli ufficiali, tale da coprire tutti i settori e tutte le fasi della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, importazione compresa.

  Art. 5 Contenuto del piano di controllo nazionale pluriennale

Il PCNP contiene informazioni generali in merito alla struttura e all’organizzazione del sistema di controllo e ai controlli stessi. Include in particolare:

a.
gli obiettivi strategici e il modo in cui vengono presi in considerazione per stabilire le priorità in materia di controlli ufficiali e assegnazione delle risorse;
b.
la categorizzazione dei rischi dei controlli ufficiali;
c.
l’organizzazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello federale e cantonale, oltre alle risorse di cui esse dispongono;
d.
l’eventuale delega di compiti a organi di diritto pubblico o privato;
e.
l’organizzazione dei controlli ufficiali a livello federale e cantonale;
f.
i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra le autorità competenti;
g.
le misure attuate per garantire che le autorità competenti adempiano i loro obblighi;
h.
la formazione del personale delle autorità competenti;
i.
le procedure documentate previste per i controlli ufficiali;
j.
i piani di emergenza in caso di crisi, compresa la designazione delle autorità competenti che occorre mobilitare e la descrizione dei loro compiti e delle loro responsabilità nonché le procedure di scambio di informazioni tra queste autorità e gli altri soggetti interessati;
k.
l’organizzazione generale della collaborazione e della mutua assistenza fra le autorità competenti della Svizzera e le autorità estere;
l.
l’elenco dei compiti di controllo ufficiali delle autorità competenti lungo tutta la filiera agroalimentare;
m.
l’elenco dei programmi nazionali di controllo attuati ai sensi dell’articolo 17.
  Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale pluriennale

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il PCNP in collaborazione con le competenti autorità cantonali d’esecuzione, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali.

2 L’UFAG e l’USAV tengono conto, a tal fine, delle norme e raccomandazioni internazionali e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 19 e 20.

3 Il PCNP è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale.

4 È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

5 Il PCNP è adattato regolarmente agli ambiti di cui all’articolo 2 e riveduto in particolare alla luce dei seguenti fattori:

a.
la comparsa di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per i vegetali o altri rischi per la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali, per la protezione degli animali o, se si tratta di organismi geneticamente modificati e di prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
b.
la comparsa di nuovi casi di inganno;
c.
le modifiche essenziali nell’organizzazione delle autorità competenti;
d.
i risultati dei controlli ufficiali delle autorità competenti;
e.
eventuali risultati dei controlli svolti da autorità estere; e
f.
le scoperte scientifiche.

6 L’UFAG e l’USAV consultano le autorità cantonali competenti e l’AFD prima di revisionare il PCNP, se le modifiche incidono in maniera significativa sulle loro risorse.

7 Le modifiche vengono proposte per approvazione al DEFR e al DFI.


  Sezione 3: Controllo dei processi

  Art. 7 Controlli di base

1 Le seguenti aziende devono essere sottoposte a un controllo di base almeno una volta nell’intervallo massimo definito nell’allegato 1 per la loro categoria di azienda:

a.
aziende attive nella produzione primaria;
b.
aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria; e
c.
aziende soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e citate nell’allegato 1.

2 Le restanti aziende sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali d’esecuzione.

3 L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione, possono precisare per ogni categoria d’azienda i punti da verificare e i loro criteri di valutazione.

4 Fatta eccezione per lʼambito della produzione primaria, le competenti autorità d’esecuzione possono aumentare l’intervallo tra i controlli secondo il capoverso 1 per i controlli di aziende situate in zone geografiche di difficile accesso.

5 L’USAV può modificare, se necessario, l’intervallo massimo tra i controlli di base fissato nellʼelenco 3 dell’allegato 1.


1 RS 817.02

  Art. 8 Controlli supplementari

1 Oltre ai controlli di base, si possono eseguire controlli supplementari, segnatamente:

a.
controlli di verifica ai sensi dell’articolo 3 lettera d;
b.
controlli sulla base di sospetti ai sensi dell’articolo 3 lettera e;
c.
controlli svolti quando nell’azienda sono annunciati cambiamenti importanti;
d.
controlli svolti quando unʼazienda o un settore rappresentano un rischio elevato;
e.
controlli svolti quando nellʼambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti.

2 La frequenza dei controlli supplementari è stabilita dall’autorità competente in base ai rischi. I controlli supplementari non influiscono sull’intervallo tra i controlli di base.

3 Nella produzione primaria animale i controlli supplementari di cui al capoverso 1 lettere d ed e corrispondono ai controlli intermedi di cui allʼarticolo 3 lettera f.

  Art. 9 Delega dei controlli

1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d’esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d’esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L’autorità cantonale d’esecuzione deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.

2 Gli organi di diritto privato devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione in base alla norma «SN EN ISO/IEC 17020, 2012 Valutazione di conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»2.


1 RS 946.512
2 Le norme citate possono essere consultate e ordinate a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.


  Sezione 4: Disposizioni specifiche per la produzione primaria

  Art. 10 Ambiti di controllo

1 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze:

a.
ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali;
b.
ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti per uso veterinario;
c.
ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria;
d.
ordinanza del 20 ottobre 20104 sul controllo del latte;
e.
ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie;
f.
ordinanza BDTA del 26 ottobre 20116.

2 Gli ambiti di controllo per la produzione primaria sono elencati nell’allegato 2.


1 RS 455.1
2 RS 812.212.27
3 RS 916.020
4 RS 916.351.0
5 RS 916.401
6 RS 916.404.1

  Art. 11 Coordinamento dei controlli

1 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 8 dellʼordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) organizzano i controlli di base in modo tale che, in linea di principio, le aziende non siano soggette a più di un controllo di base per anno civile.

2 Coordinano i controlli di base secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 con i controlli di base di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC. I controlli amministrativi di cui allʼarticolo 3 lettera g sono esclusi dal coordinamento.


1 RS 910.15

  Art. 12 Controlli amministrativi

1 Nel settore della produzione primaria animale, un controllo amministrativo ai sensi dell’articolo 3 lettera g può sostituire un controllo di base, se durante i due controlli di base precedenti l’autorità competente ha rilevato tutt’al più inadempienze di trascurabile importanza e se non vi sono stati cambiamenti sostanziali nell’azienda.

2 I controlli amministrativi possono essere eseguiti al massimo per un periodo di otto anni consecutivi.

  Art. 13 Controlli senza preavviso

1 ...1

2 Il numero di controlli senza preavviso si calcola in base al numero totale di controlli svolti.

3 I controlli amministrativi non sono considerati nel calcolo del numero di controlli da svolgere senza preavviso.

4 Per i restanti ambiti di cui all’articolo 10 le autorità di controllo competenti determinano il numero di controlli senza preavviso.


1 In vigore dal 1° gen. 2021.

  Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli

1 Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.

2 Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel HYPERLINK "https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20140128/index.html" \l "id-2" (ASAN) secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 6 giugno 20142 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.

3 L’UFAG e l’USAV stabiliscono la tipo e l’ampiezza dei dati che devono essere registrati in ogni sistema d’informazione.


1 RS 919.117.71
2 RS 916.408

  Art. 15 Inadempienze alle prescrizioni di altre ordinanze

Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un’ordinanza di cui all’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza o di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC1, deve segnalarla alle competenti autorità d’esecuzione anche se non aveva il compito di controllare l’osservanza di tale disposizione.


1 RS 910.15

  Art. 16 Programmi prioritari nell’ambito della protezione degli animali

1 D’intesa con i servizi specializzati cantonali, l’USAV può definire in un programma prioritario nellʼambito della protezione degli animali i punti da verificare in maniera approfondita nel corso dei controlli di base.

2 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul programma prioritario.


  Sezione 5: Programmi nazionali di controllo e raccolta di informazioni e di dati

  Art. 17 Programmi nazionali di controllo

1 Vari programmi nazionali di controllo sono coordinati nell’ambito del PCNP.

2 Il contenuto di tali programmi di controllo è stabilito:

a.
in virtù di accordi internazionali conformemente all’allegato 3; oppure
b.
dall’UFAG e dall’USAV nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione.
  Art. 18 Raccolta di informazioni e di dati

1 L’UFAG e l’USAV rilevano i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli derivanti dalle derrate alimentari, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alla presenza di tali pericoli.

2 Essi gestiscono un sistema che permette di sorvegliare la prevalenza e l’insorgenza dei pericoli connessi alle derrate alimentari. Tale sorveglianza concerne in particolare:

a.
gli agenti zoonotici rilevanti dal punto di vista dell’epidemiologia umana;
b.
le resistenze agli antibiotici;
c.
tutti gli altri ambiti per cui la sorveglianza è opportuna in ragione delle conoscenze scientifiche o degli accordi internazionali.

  Sezione 6: Rapporti

  Art. 19 Rapporto annuale

L’UFAG e l’USAV pubblicano un rapporto annuale comune sull’attuazione del PCNP. Esso contiene in particolare:

a.
ogni modifica significativa del PCNP, in particolare quelle apportate per tener conto dei fattori di cui all’articolo 6 capoverso 5;
b.
i risultati dei controlli ufficiali effettuati l’anno precedente, in conformità con il PCNP;
c.
il tipo e il numero di violazioni relative agli ambiti di cui all’articolo 2 capoverso 2, per ambito, rilevate l’anno precedente dalle autorità competenti;
d.
il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato misure a seguito del rilevamento di violazioni.
  Art. 20 Rapporti specifici

L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli svolti dalle autorità d’esecuzione un rapporto specifico relativo ai programmi di controllo secondo l’articolo 17.


  Sezione 7: Esecuzione

  Art. 21

1 L’UFAG, l’USAV e le competenti autorità cantonali d’esecuzione sono incaricati dell’attuazione del PCNP nei propri ambiti di competenza.

2 In collaborazione con l’UFAG, l’USAV sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza da parte dei Cantoni.


  Sezione 8: Disposizioni finali

  Art. 22 Abrogazione di un altro atto normativo

È abrogata l’ordinanza del 16 dicembre 20161 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso.


1[RU 2017 339, 2018 4171 all. 2 n. 2 4209 all. 8 n. 5]

  Art. 23 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 4.

  Art. 24 Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

2 L’articolo 13 capoverso 1 entra in vigore 1° gennaio 2021.


  Allegato 1

(art. 7 cpv. 1 e 5)

  Intervalli massimi tra i controlli di base

  Elenco 1 Aziende che effettuano produzione primaria

Categoria d’azienda

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

1.1

Azienda annuale

1.1.1

Azienda annuale, a produzione vegetale, che conta oltre cinque ettari di superficie coltiva aperta oppure oltre 50 are di colture speciali (controllo della produzione vegetale)

8

1.1.2

Azienda annuale, a produzione animale, che conta oltre tre unità di bestiame grosso (controllo della produzione animale)

4

1.2

Acquacoltura con una produzione superiore a 500 kg l’anno

4

1.3

Apicoltura con più di 40 arnie

8

1.4

Azienda d’estivazione

8

  Elenco 2 Aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria

Categoria d’azienda

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

2.1

Azienda di fabbricazione registrata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito

8

2.2

Azienda di fabbricazione autorizzata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito

8

2.3

Azienda di fabbricazione registrata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito

8

2.4

Azienda di fabbricazione autorizzata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito

4

2.5

Esercizio commerciale o importatore di alimenti per animali da reddito

8

2.6

Stazione di monta e di inseminazione equina

1

2.7

Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati diversi dai cavalli

0,5

2.8

Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi

8

2.9

Centro di raccolta del latte

4

2.10

Macello, tranne macello per pollame, e azienda con un’esigua capacità produttiva di cui all’articolo 3 lettera m dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

1

2.11

Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato

1

2.12

Azienda che trasforma sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

1

2.13

Impianto di trasformazione che tratta sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 6 OSOAn

1

2.14

Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; stoccaggio intermedio

2

2.15

Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata che dispensano medicamenti per animali da reddito

5

2.16

Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata di ambulatori veterinari per animali da compagnia che non dispensano medicamenti per animali da reddito

10

  Elenco 3 Aziende soggette all’obbligo di notifica di cui agli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163  sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Codice

Categoria d’azienda

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A

Aziende industriali

A1

Trasformazione industriale di materie prime di origine animale

A101

Azienda di fabbricazione di latticini

2

A102

Azienda di stagionatura di formaggi

2

A103

Azienda di confezionamento di prodotti caseari

2

A104

Macello, tranne macello per pollame, e aziende di esigua capacità produttiva di cui al’articolo 3 lettera m OMCC

vedi elenco 2

A105

Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato

vedi elenco 2

A106

Stabilimento di sezionamento

1

A107

Azienda di fabbricazione di carne macinata

1

A108

Azienda di lavorazione di intestini e trippe

2

A109

Azienda di produzione di carne separata meccanicamente

1

A110

Azienda di fabbricazione di prodotti a base di carne

2

A111

Azienda di imballaggio/riconfezionamento di carne fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello

2

A112

Pesca professionale

8

A113

Azienda di fabbricazione di prodotti a base di pesce

2

A114

Azienda di imballaggio e commercializzazione di uova

4

A115

Azienda di fabbricazione di uova liquide e altri ovoprodotti

2

A116

Azienda di trasformazione di miele, pappa reale e prodotti a base di polline

4

A117

Centro di raccolta latte

vedi elenco 2

A2

Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale

A201

Impianti di molitura e decorticazione

4

A202

Azienda di fabbricazione di articoli di panetteria, di confetteria o di pasticceria

2

A203

Azienda di fabbricazione di paste alimentari secche

4

A204

Azienda di fabbricazione di paste alimentari fresche con o senza ripieno

2

A205

Azienda di fabbricazione di cereali per la colazione

2

A206

Azienda di fabbricazione di prodotti a base di frutta e/o verdura (surgelati, conserve, confetture ecc.)

4

A207

Azienda di fabbricazione di oli commestibili

4

A208

Azienda di fabbricazione di grassi commestibili

4

A209

Azienda di fabbricazione di aceto

4

A210

Azienda di fabbricazione di zucchero, sorte di zuccheri e prodotti a base di zuccheri

4

A211

Azienda di fabbricazione di cacao, cioccolato e prodotti a base di cacao

4

A212

Azienda di fabbricazione di tè e caffè

4

A213

Confezionamento di frutta e verdura

4

A214

Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi

vedi elenco 2

A3

Industria delle bevande

A301

Azienda di fabbricazione di acqua sorgiva, acqua potabile o acqua minerale in contenitori

4

A302

Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate

4

A5

Altre industrie alimentari

A501

Azienda di fabbricazione di zuppe, condimenti, estratto di carne, brodo, gelatina

4

A502

Azienda di fabbricazione di amido e prodotti a base di amido

4

A503

Azienda di fabbricazione di maionese (industriale); salsa per insalata, senape, salsa da condimento

2

A505

Azienda di fabbricazione di integratori alimentari

2

A506

Azienda di fabbricazione di additivi alimentari e aromi

4

A507

Azienda di fabbricazione di piatti pronti al consumo

2

A508

Azienda di fabbricazione di lieviti alimentari; azienda di fabbricazione di microalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl)

4

A509

Azienda di fabbricazione di sale da cucina

4

A510

Azienda di fabbricazione di spezie e di condimenti

2

B

Aziende artigianali

B1

Macellerie, pescherie

B101

Macelleria

2

B102

Pescheria

2

B2

Caseifici, latterie

B201

Caseificio, latteria

2

B202

Azienda d’estivazione con caseificio d’alpeggio

4

B3

Panetterie, pasticcerie

B301

Panetteria, confetteria, pasticceria

2

B4

Fabbricazione di bevande

B401

Azienda di fabbricazione di succhi di frutta e verdura

4

B402

Azienda di fabbricazione di bevande aromatizzate

4

B403

Azienda di fabbricazione di birra

4

B404

Azienda di fabbricazione di vino

4

B405

Azienda di fabbricazione di bevande a base di vino

4

B406

Azienda di fabbricazione di sidro e di altri vini di frutta

4

B407

Azienda di fabbricazione di bevande spiritose

4

B408

Azienda di fabbricazione di altre bevande alcoliche

4

B5

Produzione e vendita in azienda

B501

Distributore diretto di prodotti agricoli

4

B6

Altre aziende artigianali

B601

Altra azienda artigianale

4

C

Aziende di distribuzione

C1

Commercio all’ingrosso

C101

Commercio e trasporti

4

C102

Azienda di trasporto: merce sfusa

4

C103

Azienda di trasporto: merce refrigerata o surgelata, sfusa/imballata

4

C104

Azienda di trasporto: merce imballata

8

C105

Deposito e movimentazione di merci

4

C106

Intermediario commerciale; azienda di commercio all’ingrosso, importatore

8

C2

Ipermercati e supermercati

C201

Ipermercato (> 2500 m2)

2

C202

Grande supermercato (1000-2499 m2)

2

C203

Piccolo supermercato (400-999 m2)

2

C204

Grande esercizio commerciale (100-399 m2)

2

C3

Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie

C301

Azienda di commercio al dettaglio < 100 m2

4

C302

Azienda di commercio al dettaglio >100 m2

2

C303

Drogheria e farmacia

8

C4

Vendita per corrispondenza

C401

Azienda di vendita per corrispondenza

8

C5

Commercio di oggetti d’uso

C512

Centro di tatuaggi e di trucco permanente

4

C6

Altri esercizi commerciali

C601

Venditore ambulante, porta a porta

4

D

Aziende di ristorazione

D1

Aziende di ristorazione collettiva

D101

Azienda di ristorazione senza cucina propria

4

D102

Azienda di ristorazione con cucina propria

2

D2

Azienda di catering/ristorazione per eventi

D201

Azienda di catering/ristorazione per eventi

2

D3

Ospedali, case di cura

D301

Azienda di ristorazione senza cucina propria (ospedale, casa di cura)

4

D302

Azienda di ristorazione con cucina propria (ospedale, casa di cura)

2

D4

Ristorazione per l’esercito

D401

Azienda di ristorazione senza cucina propria (esercito)

4

D402

Azienda di ristorazione con cucina propria (esercito)

2

D5

Altre aziende di ristorazione

D501

Azienda di fabbricazione di prodotti di rosticceria

2

D502

Gestore di distributori automatici di derrate alimentari

8

E

Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile

E1

Sistema di approvvigionamento di acqua potabile

4


1 RS 817.190
2 RS 916.441.22
3 RS 817.02

  Allegato 2

(art. 10 cpv. 2)

  Ambiti di controllo specifici nella produzione primaria

Ambito

Ordinanza

1.1 Igiene nella produzione primaria vegetale

Ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la produzione primaria

1.2 Igiene nella produzione primaria animale (esclusa la produzione lattiera)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria

1.3 Igiene nella produzione lattiera

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria

Ordinanza del 20 ottobre 20102 sul controllo del latte

1.4 Medicamenti veterinari

Ordinanza del 18 agosto 20043 sui medicamenti per uso veterinario

1.5 Salute degli animali ed epizoozie

Ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie

1.6 Traffico di animali

Ordinanza BDTA del 26 ottobre 20115

1.7 Protezione degli animali (anche come parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e come condizione relativa ai contributi per la conservazione della razza Franches-Montagnes)

Ordinanza del 23 aprile 20086 sulla protezione degli animali


1 RS 916.020
2 RS 916.351.0
3 RS 812.212.27
4 RS 916.401
5 RS 916.404.1
6 RS 455.1

  Allegato 3

(art. 17 cpv. 2 lett. a)

  Campagne realizzate in virtù di accordi internazionali

N.

Tema

Frequenza del rapporto

1

Sicurezza chimica e microbiologica dell’acqua potabile in Svizzera

L’USAV pubblica ogni tre anni un rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l’altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell’acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezione dei rapporti delle autorità d’esecuzione.

2

Contaminanti e sostanze vietate nelle derrate alimentari d’origine animale prodotte in Svizzera

Annuale

3

Controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi

Annuale

  Allegato 4

(art. 23)

  Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 2441.


 RU 2020 2441


1 RS 4552 RS 812.213 RS 817.04 RS 910.15 RS 916.40

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OPCNP
Decisione 27 maggio 2020
Entrata in vigore 1 luglio 2020
Fonte RU 2020 2441
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.07.2020 PDF DOC

Revisioni

01.07.2020
Ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)
 
01.05.2017 - 01.07.2020
Ordinanza del 16 dicembre 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPCN)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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