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RS 935.518.3 Regolamento del 1° giugno 2019 interno dell’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro

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935.518.3

Regolamento interno dell’organo di coordinamento della legge sui giochi in denar

del 1° giugno 2019 (Stato 1° luglio 2019)

L’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro,

visto l’articolo 116 capoverso 3 della legge del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD),

decreta:

  Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dell’organo di coordinamento della legge federale sui giochi in denaro (organo).

  Art. 2 Presidenza

1 Per l’esercizio della presidenza conformemente all’articolo 113 capoverso 3 LGP, i rappresentanti delle autorità della Confederazione e delle autorità dei Cantoni decidono chi esercita la funzione di presidente.

2 Il presidente:

a.
dirige le sedute dell’organo;
b.
sottopone ai membri per approvazione il rapporto annuale;
c.
soprintende alla gestione del segretariato.

3 In caso di impedimento del presidente in carica, la presidenza è assunta dal vicepresidente.

  Art. 3 Sedute

1 Possono partecipare alle sedute dell’organo soltanto i membri, i loro supplenti di cui all’articolo 5 e il segretario. I periti di cui all’articolo 8 possono essere sentiti durante le sedute ma non partecipano alle deliberazioni.

2 Le sedute si svolgono a Berna, salvo decisione contraria della maggioranza dei membri.

3 Il presidente convoca i membri e redige, in collaborazione con il segretariato, l’ordine del giorno delle sedute.

  Art. 4 Ordine del giorno

1 L’ordine del giorno e i documenti della seduta devono pervenire ai membri per via elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.

2 Ciascun membro può chiedere una modifica dell’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta. In casi urgenti e con il consenso di tutti i membri, l’organo può anche deliberare su questioni non iscritte all’ordine del giorno.

  Art. 5 Supplenza

1 I membri dell’organo possono farsi sostituire per una seduta. Il supplente deve essere membro della stessa autorità della persona sostituita; il supplente del rappresentante delle autorità cantonali (art. 113 cpv. 1 lett. d LGD) può appartenere a un’autorità di un altro Cantone.

2 I membri che si fanno sostituire informano quanto prima, ma entro 24 ore dalla seduta, il segretariato e il presidente dell’organo.

  Art. 6 Procedura decisionale

1 L’organo delibera validamente soltanto se sono presenti almeno quattro membri o i loro supplenti di cui all’articolo 5.

2 La parità di voti è iscritta nel verbale.

  Art. 7 Circolazione degli atti

1 Le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti tranne se un membro dell’organo chiede la deliberazione in una seduta entro cinque giorni dal ricevimento del progetto di decisione.

2 Le decisioni mediante circolazione degli atti richiedono l’unanimità dei membri.

  Art. 8 Periti

Per essere assistito nei suoi lavori l’organo può ricorrere a periti, sia per chiedere loro un parere scritto sia per sentirli.

  Art. 9 Pubblicazioni

1 L’organo decide quali documenti sono pubblicati.

2 Di norma i documenti che devono essere pubblicati e le informazioni destinate al pubblico sono comunicati sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia.

  Art. 10 Segretariato

Il segretariato è il punto di contatto dell’organo. È responsabile della tenuta del verbale e assiste il presidente nella comunicazione verso l’esterno.

  Art. 11 Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2019.


 RU 2019 1825


1 RS 935.51


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 1 giugno 2019
Entrata in vigore 1 luglio 2019
Fonte RU 2019 1825
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.07.2019 PDF DOC

Revisioni

01.07.2019
Regolamento del 1° giugno 2019 interno dell’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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