935.518.3
Regolamento interno dell’organo di coordinamento della legge sui giochi in denar
del 1° giugno 2019 (Stato 1° luglio 2019)
L’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro,
visto l’articolo 116 capoverso 3 della legge del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD),
decreta:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dell’organo di coordinamento della legge federale sui giochi in denaro (organo).
Art. 2 Presidenza
1 Per l’esercizio della presidenza conformemente all’articolo 113 capoverso 3 LGP, i rappresentanti delle autorità della Confederazione e delle autorità dei Cantoni decidono chi esercita la funzione di presidente.
2 Il presidente:
- a.
- dirige le sedute dell’organo;
- b.
- sottopone ai membri per approvazione il rapporto annuale;
- c.
- soprintende alla gestione del segretariato.
3 In caso di impedimento del presidente in carica, la presidenza è assunta dal vicepresidente.
Art. 3 Sedute
1 Possono partecipare alle sedute dell’organo soltanto i membri, i loro supplenti di cui all’articolo 5 e il segretario. I periti di cui all’articolo 8 possono essere sentiti durante le sedute ma non partecipano alle deliberazioni.
2 Le sedute si svolgono a Berna, salvo decisione contraria della maggioranza dei membri.
3 Il presidente convoca i membri e redige, in collaborazione con il segretariato, l’ordine del giorno delle sedute.
Art. 4 Ordine del giorno
1 L’ordine del giorno e i documenti della seduta devono pervenire ai membri per via elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.
2 Ciascun membro può chiedere una modifica dell’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta. In casi urgenti e con il consenso di tutti i membri, l’organo può anche deliberare su questioni non iscritte all’ordine del giorno.
Art. 5 Supplenza
1 I membri dell’organo possono farsi sostituire per una seduta. Il supplente deve essere membro della stessa autorità della persona sostituita; il supplente del rappresentante delle autorità cantonali (art. 113 cpv. 1 lett. d LGD) può appartenere a un’autorità di un altro Cantone.
2 I membri che si fanno sostituire informano quanto prima, ma entro 24 ore dalla seduta, il segretariato e il presidente dell’organo.
Art. 6 Procedura decisionale
1 L’organo delibera validamente soltanto se sono presenti almeno quattro membri o i loro supplenti di cui all’articolo 5.
2 La parità di voti è iscritta nel verbale.
Art. 7 Circolazione degli atti
1 Le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti tranne se un membro dell’organo chiede la deliberazione in una seduta entro cinque giorni dal ricevimento del progetto di decisione.
2 Le decisioni mediante circolazione degli atti richiedono l’unanimità dei membri.
Art. 8 Periti
Per essere assistito nei suoi lavori l’organo può ricorrere a periti, sia per chiedere loro un parere scritto sia per sentirli.
Art. 9 Pubblicazioni
1 L’organo decide quali documenti sono pubblicati.
2 Di norma i documenti che devono essere pubblicati e le informazioni destinate al pubblico sono comunicati sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia.
Art. 10 Segretariato
Il segretariato è il punto di contatto dell’organo. È responsabile della tenuta del verbale e assiste il presidente nella comunicazione verso l’esterno.
Art. 11 Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2019.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021