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RS 531.40 Ordinanza del 28 agosto 2019 sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali (OTPE)

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531.40

Ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali

(OTPE)

del 28 agosto 2019 (Stato 1° novembre 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr); visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 settembre 20152 sul trasporto di merci; visto l’articolo 41 della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19954; visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20165 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

  Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ordinazione, la preparazione e l’effettuazione di trasporti prioritari in situazioni eccezionali.

  Art. 2 Situazioni eccezionali

Per situazioni eccezionali s’intendono:

a.
situazioni nelle quali determinati compiti dello Stato non possono più essere gestiti con le procedure amministrative ordinarie (situazioni particolari);
b.
situazioni nelle quali le procedure amministrative ordinarie non sono sufficienti per gestire in numerosi ambiti e settori i problemi e le sfide dell’attività governativa (situazioni straordinarie);
c.
forti minacce per l’approvvigionamento economico del Paese, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici o forti perturbazioni dell’approvvigionamento economico del Paese (situazioni di grave penuria);
d.
eventi di origine naturale, tecnologica o sociale con ripercussioni sulla popolazione, sulle sue basi vitali o sul suo approvvigionamento in beni e servizi vitali a livello cantonale, intercantonale, nazionale o internazionale;
e.
minacce e pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe;
f.
situazioni che richiedono la difesa del Paese e della sua popolazione o il sostegno alle autorità civili qualora i loro mezzi non siano più sufficienti.
  Art. 3 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle imprese con:

a.
una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV;
b.
una concessione d’infrastruttura e un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 5 Lferr;
c.
un’autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza secondo l’articolo 8c Lferr.

2 Non si applica a trasporti su tratte senza funzione di collegamento secondo l’articolo 3 LTV e l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 novembre 20091 sul trasporto di viaggiatori.


1 RS 745.11

  Art. 4 Esonero dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, su richiesta, esonerare un’impresa dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari se è comprovato che l’impresa non ha alcun ruolo nella gestione di situazioni eccezionali.

  Art. 5 Ordinazione

Possono ordinare l’effettuazione di trasporti prioritari:

a.
le organizzazioni federali e cantonali incaricate di svolgere compiti nel campo della protezione della popolazione: per la protezione della popolazione o delle sue basi vitali;
b.
le organizzazioni e le imprese incaricate di svolgere compiti inerenti all’approvvigionamento economico del Paese: per l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi vitali;
c.
l’esercito: per il sostegno alle autorità civili o la difesa del Paese e della sua popolazione.
  Art. 6 Coordinamento dei trasporti

1 In situazioni eccezionali le Ferrovie federali svizzere (FFS) coordinano senza discriminazioni l’effettuazione dei trasporti prioritari con gli altri gestori dell’infrastruttura e con le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l’orario.

2 In situazioni eccezionali AutoPostale SA coordina senza discriminazioni l’effettuazione dei trasporti prioritari con le imprese di trasporto concessionarie del traffico viaggiatori pubblico su strada locale e regionale, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto disponibili e l’orario.

  Art. 7 Determinazione delle priorità in materia di trasporti

1 Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce o i mezzi di trasporto delle imprese non sono sufficienti per l’effettuazione dei trasporti prioritari, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide le priorità in materia di trasporti, dopo aver consultato tutte le parti.

2 È fatto salvo il potere decisionale dell’esercito in caso di difesa del Paese e della sua popolazione.

  Art. 8 Provvedimenti preparatori

1 Le imprese devono adottare provvedimenti preparatori per le situazioni eccezionali affinché, con i mezzi a disposizione, possano effettuare trasporti prioritari e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di trasporto.

2 A seconda della situazione eccezionale, i provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il trasporto necessario di viaggiatori e merci 24 ore su 24.

3 Essi devono essere adottati in particolare nell’ottica di assicurare la disponibilità del personale necessario all’esercizio e di mettere a disposizione i mezzi necessari all’esercizio. Nel far questo devono essere tenute adeguatamente in considerazione le esigenze in materia di sicurezza dei trasporti e dell’esercizio nonché in materia di protezione dei lavoratori.

4 Le imprese devono programmare e adottare i provvedimenti preparatori con le autorità e le organizzazioni presenti sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Nel far questo devono coinvolgere anche le imprese che offrono coincidenze nonché le FFS e AutoPostale SA.

5 Devono documentare i provvedimenti preparatori previsti e adottati.

  Art. 9 Vigilanza sui provvedimenti preparatori

L’UFT vigila sui provvedimenti preparatori.

  Art. 10 Rimunerazione di prestazioni particolari

1 L’autorità che ordina i trasporti prioritari rimunera le imprese per le prestazioni particolari in situazioni eccezionali secondo i principi applicabili alle transazioni commerciali.

2 È fatta salva l’assunzione dei costi da parte della Confederazione per i casi di difesa nazionale e di trasporti militari.

  Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 4 novembre 20091 sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie è abrogata.


1 [RU 2009 5937, 2016 1859 all. n. II 1, 2017 3179 I 3]

  Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.


 RU 2019 2823


1 RS 742.1012 RS 742.413 RS 745.14 RS 510.105 RS 531

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OTPE
Decisione 28 agosto 2019
Entrata in vigore 1 novembre 2019
Fonte RU 2019 2823
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.11.2019 PDF DOC

Revisioni

01.11.2019
Ordinanza del 28 agosto 2019 sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali (OTPE)
 
01.01.2010 - 01.11.2019
Ordinanza del 4 novembre 2009 sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie
 
01.01.1996 - 01.01.2010
Ordinanza del 29 novembre 1995 concernente il coordinamento e l’esercizio delle aziende pubbliche di trasporto e delle aziende di trasporto con concessione federale in situazioni straordinarie
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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