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RS 0.748.127.193.251 Accordo del 7 dicembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre (con all.)

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0.748.127.193.251

Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre

Concluso il 7 dicembre 2017

Applicato provvisoriamente dal 7 dicembre 2017

(Stato 7 dicembre 2017)

La Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti (di seguito «Parti»);

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19441,

desiderando concludere un accordo aggiuntivo a detta Convenzione allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che il contesto non richieda una diversa accezione:

1.
il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti divengano effettivi o siano stati adottati dalle due Parti contraenti;
2.
l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile o qualsiasi persona o istituzione autorizzata a esercitare qualsivoglia funzione attualmente attribuita a detta autorità e, per gli Emirati Arabi Uniti, l’Autorità dell’aviazione civile generale o qualsiasi persona o istituzione autorizzata a esercitare qualsivoglia funzione attualmente attribuita all’Autorità dell’aviazione civile generale nell’ambito dell’aviazione civile o qualsiasi persona o istituzione autorizzata a esercitare qualsivoglia funzione attualmente attribuita a dette autorità in relazione al presente Accordo;
3.
l’espressione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei designate e autorizzate conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
4.
il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
5.
le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
6.
il termine «Allegato» indica gli Allegati al presente Accordo reputati parte integrante del presente Accordo e qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti gli Allegati, salvo esplicita disposizione contraria;
7.
il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
  Art. 2 Diritti di traffico

1. Ciascuna Parte accorda all’altra Parte i diritti seguenti per i servizi aerei internazionali regolari:

a.
il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrarvi;
b.
il diritto di effettuare scali non commerciali sul suo territorio.

2. Ciascuna Parte accorda all’altra Parte i diritti specificati nel presente Accordo per organizzare servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nella sezione corrispondente della tavola o delle tavole allegate al presente Accordo. Detti servizi e linee sono di seguito denominati rispettivamente «servizi convenuti» e «linee indicate».

Per l’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata, le imprese designate di ciascuna Parte godono, oltre che dei diritti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell’altra Parte nei punti specificati per questa linea nella tavola delle linee del presente Accordo per imbarcare o sbarcare passeggeri, bagagli, merci, inclusi invii postali.

3. Nessun disposto del paragrafo 2 del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

4. Se, in seguito a un conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per agevolare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio riorganizzando dette linee in modo appropriato e accordando, per il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio funzionale.

  Art. 3 Designazione delle imprese di trasporti aerei

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni avvengono tramite notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione rilasciano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che ritiene necessari, di vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se non ha la prova che le imprese di trasporti aerei hanno la propria sede di attività principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte.

5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono esercitare in qualsiasi momento i servizi convenuti.

  Art. 4 Revoca o sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, sospendere temporaneamente o limitare l’autorizzazione d’esercizio che conferisce alle imprese designate dell’altra Parte i diritti di cui all’articolo 2 del presente Accordo oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

a.
non ha la prova che dette imprese di trasporti aerei hanno la propria sede di attività principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte; oppure se
b.
dette imprese di trasporti aerei hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se;
c.
dette imprese di trasporti aerei non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. I diritti conferiti dal paragrafo 1 del presente articolo possono essere esercitati soltanto previa consultazione dell’altra Parte, sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

  Art. 5 Sicurezza tecnica

1. Per l’esercizio dei servizi convenuti previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

3. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili e il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

4. Se dopo tali consultazioni una Parte constata che l’altra Parte non applica né attua efficacemente le norme di sicurezza di cui al paragrafo 3 del presente articolo corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per osservare le norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. L’altra Parte deve adottare entro il periodo concordato le opportune misure correttive.

5. In virtù dell’articolo 16 della Convenzione è inoltre convenuto che ogni aeromobile esercitato da un’impresa designata di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti necessari e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondono agli standard previsti in quel momento dalla Convenzione.

6. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione d’esercizio delle imprese di trasporti aerei dell’altra Parte nel caso in cui, in seguito a un’ispezione o a una serie di ispezioni dell’area di traffico, a un’autorizzazione negata per un’ispezione dell’area di traffico, a negoziati o altrimenti, la prima Parte giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo.

7. Tutte le misure adottate da una Parte conformemente al paragrafo 4 del presente articolo sono revocate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

  Art. 6 Esenzione da dazi doganali e altre tasse

1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate di una Parte nonché le normali attrezzature, le riserve di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) trasportate a bordo di tali aeromobili, sono, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esentati da ogni dazio, emolumento d’ispezione, tassa o altro emolumento analogo, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta o al loro consumo a bordo degli aeromobili sulla parte del percorso effettuato sopra detto territorio.

2. Sono parimenti esentati da questi dazi doganali e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

a.
le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili in partenza impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
b.
i pezzi di ricambio importati nel territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
c.
i carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili in partenza impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte, anche se tali approvvigionamenti sono utilizzati in un tratto della rotta sopra il territorio della Parte in cui sono stati imbarcati;
d.
i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che tale materiale e tali attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Il materiale citato nelle lettere a, b e c può essere posto sotto vigilanza o controllo delle autorità doganali.

3. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte soltanto con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso conformemente ai regolamenti doganali.

4. Le tasse imposte o ammesse all’imposizione da una Parte per l’utilizzazione degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea da parte di aeromobili di una qualsiasi altra Parte non devono risultare superiori a quelle pagate dai propri aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali regolari.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nei casi in cui le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese di trasporti aerei per la locazione o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte di oggetti specificati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

  Art. 7 Applicazione della legislazione nazionale

1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul proprio territorio l’entrata o l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale, la valuta, le misure sanitarie [quarantena], devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali al momento dell’entrata, dell’uscita o della permanenza sul proprio territorio.

2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul proprio territorio l’entrata e l’uscita degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili dell’altra Parte si applicano agli aeromobili quando quest’ultimi si trovano nel territorio dell’altra Parte.

3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

  Art. 8 Principi applicabili all’esercizio dei servizi convenuti

1. Ciascuna Parte concede alle imprese designate delle due Parti per l’offerta dei servizi aerei internazionali disciplinati nel presente Accordo pari ed eque condizioni di concorrenza.

2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure appropriate nell’ambito di sua competenza al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione e pratiche sleali, anticoncorrenziali e predatorie, che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla posizione concorrenziale delle imprese designate dell’altra Parte nell’esercizio dei diritti e delle prerogative conferiti dal presente Accordo.

3. Non vi sono restrizioni per la capacità e il numero delle frequenze e/o il tipo o i tipi di aeromobili che possono essere esercitati dalle imprese designate delle due Parti per ogni tipo di attività (passeggeri, merci e posta, separatamente o congiuntamente).

4. Nessuna Parte limita unilateralmente il volume di traffico, le frequenze, la regolarità dei servizi oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, salvo che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni uniformi conformemente all’articolo 15 della Convenzione.

  Art. 9 Presentazione delle informazioni d’esercizio

1. Le imprese designate di una Parte sottopongono alle autorità aeronautiche dell’altra Parte, per approvazione, i piani di volo, compresi i dati sul tipo di aeromobile da utilizzare, con il maggior anticipo possibile, ma comunque non oltre trenta (30) giorni prima della messa in esercizio dei servizi convenuti.

2. I requisiti di questo articolo si applicano parimenti a ogni modifica dei servizi convenuti.

3. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni feriali prima del volo.

  Art. 10 Sicurezza dell’aviazione

1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19631, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19702, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19713, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19884 e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le due Parti aderiscono.

2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la propria sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte provvede affinché siano applicati in modo efficace sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per fronteggiare una minaccia specifica.

5. In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza di tali aeromobili, dei passeggeri, degli equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature di navigazione aerea, le due Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minaccia.

6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte non rispetti le disposizioni di sicurezza di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di trasporti aerei di quest’altra Parte o per imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.


1 RS 0.748.710.1
2 RS 0.748.710.2
3 RS 0.748.710.3
4 RS 0.748.710.31

  Art. 11 Tariffe

1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali offerti conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

2. Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

a.
impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
b.
proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o in seguito ad accordi in materia di prezzi tra le imprese di trasporti aerei; e
c.
proteggere le imprese di trasporti aerei da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o a sostegni.

3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese designate di una Parte per l’esercizio di servizi aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può chiedere consultazioni e notificare all’altra Parte le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta di esame. Tali negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della richiesta d’esame. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

  Art. 11bis Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte si adopera al meglio affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Tali tasse si fondano sui principi di una sana economia e non devono risultare superiori a quelle pagate dalle altre imprese di trasporti aerei per tali servizi.

2. Nessuna Parte favorisce quanto alle tasse di utilizzazione le proprie imprese di trasporti aerei o una qualsiasi altra impresa di trasporti aerei, che esercitano servizi aerei internazionali dello stesso tipo, o impone o ammette all’imposizione per le imprese designate dell’altra Parte tasse di utilizzazione più elevate di quelle imposte alle proprie imprese designate che esercitano analoghi servizi aerei internazionali, impiegano analoghi aeromobili e utilizzano infrastrutture e servizi a essi connessi.

3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra i suoi servizi competenti per le tasse e le imprese designate che utilizzano servizi e infrastrutture. Qualunque proposta di modifica concernente le tasse di utilizzazione, accompagnata da pertinenti informazioni e dati di supporto, dev’essere comunicata tempestivamente a tali utenti affinché possano esprimere il proprio parere prima dell’attuazione delle modifiche.

  Art. 12 Statistiche

Le autorità aeronautiche di una Parte trasmettono alle autorità aeronautiche dell’altra Parte, su richiesta, dati statistici o altri dati periodici che possono essere ragionevolmente richiesti per il controllo della capacità offerta alle imprese designate della Parte menzionata per prima nel presente articolo. Tali dati contengono tutte le informazioni utili al fine di determinare il volume di traffico di tali imprese di trasporti aerei per i servizi convenuti e i luoghi di partenza e di destinazione di tale traffico.

  Art. 13 Trasferimento degli introiti

1. Ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di trasferire le eccedenze di introiti realizzate sul territorio della rispettiva Parte. Tuttavia tali trasferimenti avvengono in conformità con le disposizioni sulle divise della Parte sul cui territorio sono state realizzate le eccedenze. Tali trasferimenti sono effettuati sulla base dei tassi di cambio ufficiali o, in mancanza di detti tassi ufficiali, ai tassi di cambio vigenti sul mercato valutario per i pagamenti correnti.

2. Se una Parte impone limitazioni concernenti il trasferimento delle eccedenze di introiti delle imprese designate dell’altra Parte, quest’ultima è autorizzata a imporre limitazioni reciproche alle imprese designate dalla prima Parte.

  Art. 14 Personale

Nel rispetto delle regole e dei regolamenti in materia di entrata, soggiorno e occupazione, le imprese designate di una Parte hanno il diritto di trasferire e mantenere sul territorio dell’altra Parte impiegati e altri collaboratori amministrativi, tecnici e operativi, responsabili delle attività dei servizi aerei.

  Art. 15 Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano di tanto in tanto allo scopo di accertarsi che le disposizioni del presente Accordo e la tavola delle linee in allegato siano applicate e rispettate in modo soddisfacente e, in caso di necessità, per provvedere alle necessarie modifiche.

2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni che dovranno essere attuate oralmente o per scritto entro un termine di sessanta (60) giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, salvo che le due Parti non abbiano convenuto di prolungare o abbreviare questo termine.

  Art. 16 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

2. In tal caso ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie prescrizioni in materia di procedura e decide in merito alla ripartizione delle spese procedurali.

4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

  Art. 17 Modifiche

1. Se una della Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, compresa la tavola delle linee allegata, tale modifica sarà fatta dopo negoziati conformemente all’articolo 15 del presente Accordo.

2. Se concerne disposizioni dell’Accordo diverse da quelle della tavola delle linee allegata, la modifica viene approvata da ciascuna Parte in conformità con la propria procedura costituzionale ed entra in vigore alla data dello scambio di note per via diplomatica.

3. Se riguarda unicamente le disposizioni della tavola delle linee, la modifica è convenuta tra le autorità aeronautiche delle due Parti e ha effetti giuridici alla data dell’approvazione da parte delle autorità aeronautiche.

  Art. 18 Convenzioni multilaterali

Il presente Accordo e i suoi Allegati saranno emendati al fine di essere conformi a qualsiasi convenzione multilaterale che in futuro vincolerà le Parti.

  Art. 19 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

  Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata contemporaneamente all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale. In questo caso la denuncia diventa efficace dodici (12) mesi dopo che l’altra Parte ha ricevuto la notifica, sempre che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

  Art. 21 Data dell’entrata in vigore dell’Accordo

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abrogherà l’Accordo del 13 marzo 19891 tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente i servizi aerei regolari tra e oltre i loro territori. Esso entra in vigore appena le Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo tra le due Parti del 13 marzo 19892 concernente i servizi aerei regolari tra e oltre i loro territori.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Colombo, Sri Lanka, il 7 dicembre 2017, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, araba e tedesca, i tre testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Frédéric Rocheray

Per gli Emirati Arabi Uniti:

Seif Mohamed al Suwaidi


1 RS 0.748.127.193.25
2 RU 1993 1526


  Allegato

  Tavole delle linee

  Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza in Svizzera  

Punti di scalo intermedio

Punti negli Emirati Arabi Uniti

Punti oltre gli Emirati Arabi Uniti

Qualsiasi punto in Svizzera

Qualsiasi punto

Qualsiasi punto negli Emirati Arabi Uniti

Qualsiasi punto oltre

Note:

1.
I punti di scalo intermedio e quelli oltre sulle linee indicate possono, ad arbitrio delle imprese designate, non essere serviti durante tutti i voli o taluni di essi.
2.
I punti di scalo intermedio e quelli oltre sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine indicato, a condizione che il servizio in questione sia esercitato su una linea ragionevolmente diretta.
3.
Le imprese designate possono far terminare sul territorio dell’altra Parte qualsiasi servizio convenuto.
4.
Le imprese designate possono servire punti non menzionati, a condizione che non vengano esercitati diritti di traffico tra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
5.
I punti nel territorio di ciascuna Parte possono essere serviti in qualsiasi ordine, a condizione che tra essi non vengano esercitati diritti di traffico.

  Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese designate dagli Emirati Arabi Uniti possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza negli Emirati Arabi Uniti

Punti di scalo intermedio

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Qualsiasi punto negli Emirati Arabi Uniti

Qualsiasi punto

Qualsiasi punto in Svizzera

Qualsiasi punto in Europa

Note:

1.
I punti di scalo intermedio e quelli oltre sulle linee indicate possono, ad arbitrio delle imprese designate, non essere serviti durante tutti i voli o taluni di essi.
2.
I punti di scalo intermedio e quelli oltre sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine indicato, a condizione che il servizio in questione sia esercitato su una linea ragionevolmente diretta.
3.
Le imprese designate possono far terminare sul territorio dell’altra Parte qualsiasi servizio convenuto.
4.
Le imprese designate possono servire punti non menzionati, a condizione che non vengano esercitati diritti di traffico tra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
5.
I punti nel territorio di ciascuna Parte possono essere serviti in qualsiasi ordine, a condizione che tra essi non vengano esercitati diritti di traffico.

 RU 2018 2821


1 RS 0.748.0


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 7 dicembre 2017
Entrata in vigore 7 dicembre 2017
Fonte RU 2018 2821
Cronologia Cronologia
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in vigore 07.12.2017 PDF DOC

Revisioni

07.12.2017
Accordo del 7 dicembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre (con all.)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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