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RS 0.923.221 Regolamento d’applicazione del 17 novembre 2017 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati

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0.923.221

Traduzione

Regolamento d’applicazione

dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati1

Concluso mediante scambio di note il 17 novembre 2017

Entrato in vigore il 1° gennaio 2018

(Stato 1° gennaio 2018)

  Art. 1 Classificazione delle acque del Doubs che formano confine fra la Svizzera e la Francia

1 Le acque del Doubs che formano confine sono classificate in due categorie:

a)
la prima comprende le acque popolate principalmente da salmonidi, nonché quelle in cui appare opportuno assicurarne una protezione speciale. Tali acque sono dette di prima categoria;
b)
la seconda comprende tutte le acque non classificate nella prima categoria. Tali acque sono dette di seconda categoria.

2 Nel Doubs comune:

a)
sono considerate acque di seconda categoria:
–
il lago dei Brenets, da Villers—le—Lac fino alle insegne situate fra lo sbarramento galleggiante e il Salto del Doubs; il limite a monte è costituito da due pali collocati sull’una e sull’altra riva del Doubs dalle autorità francesi,
–
il bacino di Moron, da un punto situato 300 metri a valle del Salto del Doubs fino allo sbarramento di Châtelot; il punto a monte è costituito da due pali collocati sull’una e sull’altra riva del Doubs dalle autorità svizzere e francesi,
–
il tratto compreso fra la località detta «Les Poteaux» e la cima dello sbarramento a monte di La Rasse,
–
il tratto compreso fra il luogo sito a 250 metri a valle dello sbarramento inferiore di La Rasse e il cippo 606 (Biaufond);
b)
sono considerate acque di prima categoria tutte le acque non menzionate nella lettera a) di cui sopra.

3 Nel Doubs francese:

a)
sono considerate acque di seconda categoria:
–
il bacino del Refrain, dal cippo 606 fino allo sbarramento del Refrain;
–
il bacino di La Goule, dal vecchio sbarramento della Bouège fino allo sbarramento di La Goule;
b)
sono considerate acque di prima categoria tutte le acque non menzionate nella lettera a) di cui sopra.

4 Nel Doubs svizzero tutte le acque sono considerate di prima categoria.

  Art. 2 Zone protette

1 Le autorità competenti designano le zone protette nelle quali:

a)
la pesca è vietata durante tutto l’anno o una parte di esso;
b)
è permessa soltanto la pesca a mosca secca;
c)
l’habitat del pesce, specialmente gli ambienti che presentano un’importanza particolare per la loro riproduzione e crescita, deve essere protetto da qualsiasi influenza nociva.

2 Le autorità si comunicano, il più presto possibile, l’ubicazione delle zone protette.

  Art. 3 Attrezzi e metodi di pesca vietati

1 E vietato pescare con le mani, intorbidendo l’acqua o frugando sotto le radici o altri anfratti frequentati dai pesci, nonché utilizzare per l’esercizio della pesca:

a)
reti o bertovelli di qualsiasi tipo;
b)
lo scazzone come esca;
c)
la sanguinerola come esca introdotta con il cimino della canna sotto una pietra o zolla d’erba;
d)
ami con ardiglione nelle acque di prima categoria;
e)
«torchon» o «trimmer» (pesca con la lenza non collegata alla canna).

È inoltre vietato usare lenze con più di due ami e, nelle acque di prima categoria, fissare gli ami al di sopra del piombo o del peso immerso. Le ninfe non sono considerate come piombo o peso immerso.

2 Inoltre, per quanto concerne i metodi e gli attrezzi di pesca, vige la seguente regolamentazione:

Metodi e attrezzi di pesca

Acque di prima categoria

Acque di seconda categoria

Pesca con la lenza

Autorizzata dal 1° marzo al 30 settembre con al massimo una lenza per pescatore

Autorizzata con al massimo due lenze per pescatore;

possibilità di utilizzare una terza lenza dal 16 giugno all’ultimo giorno di febbraio ma unicamente per la cattura di pesciolini vivi come esca con una canna fissa

Pesca al traino

Vietata

Autorizzata dal 16 giugno all’ultimo giorno di febbraio con al massimo due lenze per per pescatore e al massimo tre lenze per imbarcazione

Pesca da un’imbarcazione

Vietata

Autorizzata con al massimo due lenze per pescatore

Pesca tramite caraffa o bottiglia per sanguinerole

Autorizzata con una caraffa o bottiglia con una capienza massima di 2 litri per pescatore; numero delle catture limitato (cfr. art. 6 cpv. 3)

Autorizzata con una caraffa o bottiglia con una capienza massima di 2 litri per pescatore; numero delle catture limitato (cfr. art. 6 cpv. 3)

Esche

–
pesciolino vivo

Vietata, ad eccezione della pesca al luccio e alle medesime condizioni che nelle acque di seconda categoria

Autorizzata soltanto con le specie presenti naturalmente nel Doubs, salvo che con le specie menzionate all’articolo 4, e a condizione che l’amo sia fissato soltanto alla bocca dell’esca

– esche naturali o artificiali seguenti: larva della mosca carnaria, vermi di terra o di farina, uova di pesce

Vietata

Autorizzata, salvo che con uova di pesce

3 Nell’insieme delle acque oggetto dell’Accordo, per esercitare il suo diritto, il pescatore è autorizzato a entrare nel letto bagnato del corso d’acqua soltanto tra il 1° giugno e il 30 settembre, se si tratta di acque di prima categoria e tra il 16 giugno e l’ultimo giorno di febbraio dell’anno seguente, se si tratta di acque di seconda categoria.

4 Dal 1° marzo al 15 giugno, nelle acque di seconda categoria, è vietata la pesca con il pesciolino vivo, con il pesciolino morto, tutte le esche artificiali, streamer o esche naturali manovrate.

5 Nel Doubs comune la pesca con la sanguinerola è vietata prima del 16 giugno nelle acque di seconda categoria.

6 La pesca da un’imbarcazione a motore è vietata sul bacino di Moron.

7 La limitazione emanata dall’autorità competente nei settori del Doubs dove il pesce catturato deve essere rilasciato (settore no-kill) è possibile solamente nel Doubs francese.

  Art. 4 Lunghezza minima dei pesci

1 La lunghezza del pesce viene misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale normalmente spiegata.

2 I pesci designati in appresso possono essere pescati soltanto se hanno raggiunto la lunghezza minima seguente:

a)
trota 30 cm
b)
temolo 35 cm
c)
luccio (soltanto nelle acque di seconda categoria) 60 cm

Qualsiasi pesce, morto o vivo, catturato quando non ha ancora raggiunto la lunghezza minima di cui sopra, deve essere immediatamente rimesso in acqua con la massima cura. Se non è possibile staccare il pesce senza mutilarlo, il pescatore deve tagliare il filo della lenza.

3 Previa approvazione della Commissione mista, le autorità competenti possono aumentare le lunghezze minime di cui al paragrafo 2.

  Art. 5 Periodi di protezione del pesce

1 Nelle acque di prima categoria, la pesca di qualsiasi specie di pesce e di gambero è vietata dal 1° ottobre all’ultimo giorno di febbraio.

2 La pesca delle diverse specie di pesce è vietata nei periodi seguenti:

Specie

Acque di prima categoria

Acque di seconda categoria

Trota

dal 1° ottobre all’ultimo giorno di febbraio

dal 1° ottobre all’ultimo giorno di febbraio

Temolo

dal 1° ottobre al 15 maggio

dal 1° ottobre al 15 maggio

Luccio

dal 1° marzo al 15 giugno

Re del Doubs o apron

tutto l’anno

tutto l’anno

Gambero (tranne gambero americano)

tutto l’anno

tutto l’anno

Le date che precedono sono comprese nei periodi di divieto.

  Art. 6 Restrizioni alla cattura dei pesci

1 Nei percorsi di pesca oggetto dell’Accordo, ogni pescatore può catturare al massimo quattro salmonidi (trote e temoli) al giorno, di cui al massimo due temoli, e 30 salmonidi all’anno. Ogni cattura di salmonide e di luccio deve essere iscritta nel libretto di pesca.

2 Nei percorsi di pesca classificati fra le acque di seconda categoria, ogni pescatore può pescare al massimo tre lucci al giorno.

3 È vietato pescare la sanguinerola per scopi diversi da quello del consumo personale e non commerciale. Il numero massimo di catture è fissato a 30 sanguinerole al giorno per pescatore.

  Art. 7 Orari di pesca

La pesca è autorizzata durante le ore seguenti:

Mese

Ora d’apertura

Ora di chiusura

gennaio

08.00

17.00

febbraio

07.30

18.00

marzo

07.00

19.30

aprile

06.00

20.00

maggio

05.00

21.00

giugno

04.00

21.30

luglio

04.00

21.30

agosto

05.00

21.00

settembre

06.00

20.00

ottobre

07.00

19.00

novembre

07.30

17.30

dicembre

08.00

17.00

Durante il periodo in cui è in vigore l’ora estiva, occorre aggiungere un’ora a ciascuna delle ore che figurano nella tabella che precede.

  Art. 8 Lista delle specie indesiderate

Le specie di pesci e di gamberi definite nella lista seguente sono considerate come indesiderate e la loro introduzione nei settori del Doubs definiti all’articolo 1 è vietata:

Persico trota Micropterus sp., persico sole Lepomis gibbosus, pesce gatto Ameiurus sp., lucioperca Sander lucioperca, salmerino di fonte Salvelinus fontinalis, siluro Silurus glanis, trota iridea Oncorhynchus mykiss, trota di lago canadese Salvelinus namaycush e tutte le specie di gamberi eccetto il gambero di fiume Austropotamobius pallipes.

  Art. 9 Deroghe

1 Per quanto concerne il Doubs comune, le autorità competenti possono, di comune intesa e a titolo eccezionale, autorizzare la pesca di pesci destinati alla riproduzione della specie durante i periodi di divieto di pesca.

2 Le autorità competenti dei due Stati possono, a titolo eccezionale e per una durata limitata, derogare, o autorizzare deroghe sotto il loro controllo, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del presente Regolamento:

a)
per prendere un provvedimento che si riveli necessario dal punto di vista biologico o ecologico;
b)
per studi scientifici.
  Art. 10 Abrogazione

Il Regolamento d’applicazione del 2 giugno 19951 dell’Accordo del 29 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati è abrogato.


1 [RU 1996 887, 2003 3989, 2008 4025]


 RU 2017 7769


1 RS 0.923.22

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 17 novembre 2017
Entrata in vigore 1 gennaio 2018
Fonte RU 2017 7769
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

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in vigore 01.01.2018 PDF DOC

Revisioni

01.01.2018
Regolamento d’applicazione del 17 novembre 2017 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati
 
01.01.1996 - 01.01.2018
Regolamento d’applicazione del 2 giugno 1995 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati
 
01.07.1993 - 01.01.1995
Regolamento d’applicazione del 29 luglio 1991 dell’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nel la parte del Doubs che forma confine fra la Svizzera e la Francia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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