0.974.227.3
Traduzione
Accordo quadro tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica del Congo concernente la cooperazione internazionale
Concluso il 24 ottobre 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 dicembre 2017
(Stato 5 dicembre 2017)
Preambolo
Il Governo della Confederazione Svizzera, di seguito «Governo svizzero», rappresentato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), e il Governo della Repubblica democratica del Congo, di seguito «Governo congolese», rappresentato dal Ministero della cooperazione allo sviluppo,
di seguito denominate «Parti»,
intendendo potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;
desiderando rafforzare queste relazioni e sviluppare una cooperazione solida e fruttuosa tra i due Paesi;
riconoscendo che tale cooperazione contribuirà a migliorare le condizioni economiche e sociali nella Repubblica democratica del Congo;
considerata l’importanza di stabilire un quadro giuridico per la loro cooperazione, basato sul dialogo e su responsabilità reciproche,
convengono quanto segue:
Capitolo I: Base della cooperazione
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, informa la politica interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, alla stessa stregua degli obiettivi ivi indicati.
Capitolo II: Obiettivo e campo di applicazione dell’Accordo
2.1 Il presente Accordo presenta le modalità generali di tutte le forme che può rivestire la cooperazione internazionale tra le Parti.
2.2 Le Parti promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti di cooperazione nella Repubblica democratica del Congo. Tali progetti mirano a completare gli sforzi di sviluppo, umanitari e di promozione della pace messi in atto dalla Repubblica democratica del Congo. Il presente Accordo definisce norme e procedure applicabili alla gestione e all’attuazione di tali progetti.
Capitolo III: Applicazione
3.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano a:
- a.
- progetti convenuti tra le Parti;
- b.
- progetti convenuti con società o istituzioni di diritto pubblico o privato di una delle due Parti, ai quali esse hanno congiuntamente deciso di applicare mutatis mutandis le disposizioni del Capitolo VI;
- c.
- progetti convenuti tra le Parti che erano in preparazione o in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
3.2 Il Governo svizzero ha la facoltà di affidare l’adempimento dei propri obblighi a un organismo esecutivo, del quale avrà precedentemente comunicato il nome all’altra Parte.
3.3 Il Governo congolese applica ugualmente le modalità del presente accordo alle attività nazionali derivate da progetti regionali di cooperazione internazionale cofinanziati dalla Svizzera direttamente o tramite istituzioni multilaterali, a condizione che sia fatto espressamente riferimento al presente Accordo.
3.4 Se un accordo di progetto specifico tra le Parti dovesse prevedere attività di cooperazione internazionale che superano il campo di applicazione del presente Accordo, l’accordo di progetto specifico avrà la precedenza sul presente Accordo.
Capitolo IV: Forme di cooperazione
Sezione 1: Forme
4.1.1 La cooperazione in oggetto comprende la cooperazione allo sviluppo, l’aiuto umanitario e i soccorsi d’urgenza, oltre che la promozione e il consolidamento della pace, ferma restando la possibilità di ricorso contemporaneo a più forme di cooperazione.
4.1.2 La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
4.1.3 Le attività di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni private o pubbliche, nazionali, internazionali o multilaterali.
Sezione 2: Cooperazione allo sviluppo
4.2.1 La cooperazione allo sviluppo può assumere la forma di assistenza tecnica e finanziaria, segnatamente il trasferimento delle conoscenze mediante formazione e consulenza, erogazione di servizi e fornitura di equipaggiamenti e materiale necessari alla realizzazione dei progetti.
4.2.2 Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, il Governo svizzero è rappresentato dall’Ambasciata di Svizzera e/o dall’Ufficio di cooperazione svizzero.
Sezione 3: Aiuto umanitario e soccorsi d’urgenza
4.3.1 L’aiuto umanitario nella Repubblica democratica del Congo, compresi i soccorsi d’urgenza, sarà accordato dal Governo svizzero sotto forma di materiali, servizi, contributi finanziari o tramite l’invio di periti.
4.3.2 I progetti di aiuto umanitario nella Repubblica democratica del Congo si rivolgono alle popolazioni più colpite e contribuiscono nel contempo a potenziare, per quanto possibile, le capacità delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
4.3.3 Le misure di cooperazione nell’ambito dell’aiuto umanitario saranno accordate in funzione delle circostanze e in risposta a necessità urgenti della popolazione vittima di calamità naturali o di disastri provocati da azioni umane riconosciute a livello internazionale.
4.3.4 Nell’ambito dell’aiuto umanitario, il Governo svizzero è rappresentato dall’Ambasciata di Svizzera e/o dall’Ufficio di cooperazione svizzero.
Sezione 4: Promozione e consolidamento della pace
4.4.1 I progetti in questo settore si rivolgono ad attori statali o non statali operanti a livello internazionale, nazionale o locale e sono volti a rafforzare le loro capacità e a sostenere i processi di promozione e consolidamento della pace nella Repubblica democratica del Congo.
4.4.2 Nell’ambito della promozione e del consolidamento della pace, il Governo svizzero è rappresentato dall’Ambasciata di Svizzera.
Sezione 5: Altri settori di cooperazione
4.5.1 Tutti gli altri settori di cooperazione non trattati in modo esplicito dal presente Accordo e per i quali le Parti hanno un interesse comune dovranno essere oggetto di un’intesa inserita come clausola aggiuntiva al presente Accordo o di un accordo specifico in forma considerata appropriata.
Capitolo V: Struttura mista di concertazione tecnica
5.1 Le Parti convengono di istituire una struttura mista di concertazione tecnica incaricata di:
- –
- monitorare l’attuazione della cooperazione e il rispetto degli impegni presi nell’ambito del presente Accordo;
- –
- condividere l’analisi del contesto politico, sociale, economico e di sicurezza al fine di migliorare la realizzazione della cooperazione;
- –
- approfondire le tematiche e/o modalità di intervento in materia di cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario e soccorso d’urgenza nonché di promozione e consolidamento della pace;
- –
- procedere a una revisione generale dei programmi attuati per capitalizzare i risultati e le buone prassi degli appoggi forniti in seno alle politiche pubbliche.
5.2 La struttura mista di concertazione si riunisce una volta all’anno a Kinshasa. È copresieduta dal Ministero congolese della cooperazione allo sviluppo e dall’Ambasciata di Svizzera. Il numero di partecipanti alle riunioni è limitato a dieci al massimo e comprende: rappresentanti del Ministero della cooperazione allo sviluppo, del Ministero della pianificazione, dei Ministeri tecnici coinvolti del Governo della Provincia del Sud-Kivu e dell’Ufficio di cooperazione svizzero.
Capitolo VI: Obblighi
6.1 I membri del personale dell’Ufficio di cooperazione svizzero, i periti stranieri e il personale espatriato così come le loro persone di accompagnamento che, nel quadro del presente accordo, sono inviate in Repubblica democratica del Congo, sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti nella Repubblica democratica del Congo e alla non ingerenza negli affari interni.
6.2 L’Ufficio di cooperazione svizzero con sede a Bukavu è riconosciuto come facente parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera a Kinshasa. La Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche è applicabile di conseguenza al summenzionato Ufficio, ai membri del suo personale nonché alle loro persone di accompagnamento che non siano cittadini congolesi.
6.3 Allo scopo di agevolare in via generale la realizzazione di progetti di cooperazione, il Governo congolese esonera da imposte, dazi doganali e altri oneri legali tutti gli equipaggiamenti, i servizi, gli autoveicoli e il materiale finanziati gratuitamente dal Governo svizzero nonché l’equipaggiamento importato temporaneamente necessario alla realizzazione dei progetti in virtù del presente Accordo e ne autorizza la riesportazione alle stesse condizioni.
6.4 Il Governo congolese esonera gli organismi esecutivi incaricati della realizzazione di un progetto dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito, sui benefici o sul patrimonio derivanti da remunerazioni o acquisizioni nel quadro del progetto considerato.
6.5 Il Governo congolese concede i permessi necessari all’importazione temporanea dell’equipaggiamento richiesto per realizzare i progetti in virtù del presente Accordo.
6.6 Il Governo congolese semplifica la procedura di trasferimento di valute estere per i progetti nonché per i periti stranieri e il personale espatriato.
6.7 I periti stranieri e il personale espatriato incaricato di realizzare i progetti in virtù del presente Accordo così come le loro persone di accompagnamento sono esentati da ogni imposta sul reddito e sul patrimonio, come pure da ogni tassa, dazio doganale o altro onere applicabile ai loro effetti (professionali e privati) e sono autorizzati a riesportarli al termine del loro mandato.
6.8 Il Governo congolese, nel quadro delle proprie disposizioni nazionali, fornisce gratuitamente ai periti stranieri e al personale espatriato incaricato di realizzare i progetti così come alle loro persone di accompagnamento i visti per ingressi multipli e i permessi di residenza e lavoro richiesti per legge.
6.9 Il Governo congolese assiste i periti stranieri e il personale espatriato nell’attuazione dei loro compiti e fornisce loro senza restrizioni la documentazione e le informazioni necessarie.
6.10 Il Governo congolese non riterrà i periti stranieri e il personale espatriato incaricato di realizzare i progetti responsabili di eventuali danni causati nell’esercizio delle loro funzioni, salvo premeditazione o negligenza grave da parte di dette persone.
6.11 Il Governo congolese garantisce la sicurezza dei membri del personale dell’Ufficio di cooperazione svizzero, dei periti stranieri, del personale espatriato incaricato di realizzare i progetti così come delle loro persone di accompagnamento e ne agevola il rimpatrio.
6.12 Per quanto concerne le procedure di pagamento relative ai progetti di aiuto finanziario, il Governo congolese accetta che vengano designati, previo accordo dei partner di ciascun progetto, agenti finanziari operanti per conto dei partner del progetto. Per i pagamenti in valuta locale e/o per la creazione di fondi di contropartita potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti, conformemente alla legislazione congolese. L’assegnazione delle somme depositate su tali conti è di competenza delle parti coinvolte nel progetto in questione.
Capitolo VII: Buongoverno
7. Entrambe le Parti ritengono che la corruzione pregiudichi la buona gestione degli affari pubblici nonché l’impiego appropriato delle risorse destinate alla cooperazione internazionale e comprometta una concorrenza trasparente e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Pertanto si impegnano a unire i propri sforzi per lottare contro la corruzione e attestano in particolare quanto segue: nessuna offerta, nessun dono o pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura considerato come un atto illecito o una pratica di corruzione è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, come contropartita della concessione di mandati o dell’esecuzione del presente Accordo o degli accordi di progetto basati sul presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo o per adottare qualsiasi altra misura correttiva necessaria prevista dalla legislazione applicabile.
Capitolo VIII: Coordinamento e procedure
8.1 Ciascun progetto previsto dal presente Accordo sarà oggetto di un accordo specifico tra i partner del progetto; tale accordo disciplina in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto.
8.2 Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti finanziati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace.
8.3 Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. L’Ufficio di cooperazione svizzero e l’Ambasciata di Svizzera assicureranno le relazioni con le autorità del Governo congolese volte a garantire il coordinamento generale della cooperazione prevista dal presente Accordo.
8.4 Da parte congolese, il coordinamento generale sarà assicurato, a nome del Governo congolese, dal Ministero della cooperazione allo sviluppo.
8.5 Da parte svizzera, l’applicazione del presente Accordo sarà assicurata dall’Ufficio di cooperazione svizzero, dall’Ambasciata di Svizzera o da qualsiasi altro rappresentante ufficialmente designato, operante a nome della Confederazione Svizzera.
Capitolo IX: Disposizioni finali
9.1 Le due Parti si notificano vicendevolmente l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore dei trattati internazionali. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell’ultima di tali notifiche.
9.2 Il presente Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti non notificherà all’altra per iscritto, con almeno sei mesi di anticipo, la volontà di denunciarlo.
9.3 Il presente Accordo può essere emendato o completato di comune accordo tra le Parti con uno scambio scritto.
9.4 In caso di denuncia dell’Accordo, le disposizioni di quest’ultimo continueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti in data antecedente la denuncia.
9.5 In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Accordo, e in particolare dei principi cui è fatto riferimento al Capitolo I, ciascuna delle due Parti ha la facoltà di adottare le opportune HYPERLINK "http://appropriees.Auparavant.la" HYPERLINK "http://appropriees.Auparavant.la" Parte che adotta le misure fornirà all’altra Parte tutte le informazioni che l’hanno convinta ad adottare tali misure. Nella scelta delle misure da adottare dovrà essere accordata preferenza a quelle meno dannose per l’applicazione del presente Accordo. L’altra Parte sarà immediatamente messa al corrente delle misure adottate.
9.6 Le Parti convengono di risolvere per via diplomatica le eventuali controversie risultanti dall’applicazione del presente Accordo.
Fatto a Kinshasa il 24 ottobre 2017, in due esemplari originali in lingua francese.
Per il Governo della Confederazione Svizzera: Siri Walt | Per il Governo della Repubblica democratica del Congo: John Kwet Mwan Kwet |
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021