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RS 0.142.113.253 Accordo del 31 ottobre 2017 tra la Confederazione svizzera e gli Emirati Arabi Uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

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0.142.113.253

Traduzione

Accordo

tra la Confederazione svizzera e gli Emirati Arabi Uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

Concluso il 31 ottobre 2017

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 giugno 2018

(Stato 3 giugno 2018)

La Confederazione svizzera, di seguito denominata «Svizzera», e gli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati «EAU»,

di seguito denominati insieme «le Parti contraenti»,

al fine di rafforzare i vincoli di amicizia tra loro;

desiderose di garantire la reciprocità e di agevolare gli spostamenti ai loro cittadini;

tenendo presente il Memorandum d’intesa del 6 giugno 20101 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli EAU sull’esenzione reciproca dall’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio, in vigore dal luglio 2010;

considerando l’Accordo del 6 maggio 2015 tra l’Unione europea e gli EAU in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

considerando l’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Obiettivo

Il presente Accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i per i cittadini svizzeri titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera e per i cittadini degli EAU titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dagli EAU che si recano nel territorio dell’altra Parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

  Art. 2 Campo d’applicazione

1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera possono recarsi e soggiornare nel territorio degli EAU, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 3 paragrafo 1.

I cittadini degli EAU titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dagli EAU possono recarsi e soggiornare nel territorio della Svizzera, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 3 paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone che viaggiano allo scopo di svolgere un’attività lucrativa o remunerata sottostante a permesso conformemente alla legislazione nazionale dell’altra Parte contraente.

In questo contesto, non sono considerate attività lucrative o remunerate in particolare le seguenti attività:

–
colloqui d’affari, tra cui conferenze, seminari o negoziati in vista di mandati e contratti;
–
congressi economici o scientifici;
–
eventi culturali, religiosi o sportivi;
–
corsi e formazioni scolastiche.

3. I passaporti oggetto del presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti.

4. L’esenzione dall’obbligo del visto prevista dal presente Accordo si applica senza pregiudicare la legislazione delle Parti contraenti per quanto riguarda le condizioni d’entrata e di soggiorno di breve durata. Le Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata e il soggiorno di breve durata nel loro territorio qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

5. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte contraente che beneficiano del presente Accordo sono tenuti a rispettare la legislazione nazionale vigente nel territorio dell’altra Parte contraente.

6. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente, transitarvi o uscirne attraverso tutti i valichi di confine. L’esenzione dal visto si applica a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per il passaggio ai valichi di confine delle Parti contraenti.

7. Alle questioni che esulano dal presente Accordo si applica il rispettivo diritto nazionale delle Parti contraenti.

  Art. 3 Durata del soggiorno

1. I cittadini svizzeri possono soggiornare nel territorio degli EAU fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni.

2. I cittadini degli EAU possono soggiornare nel territorio svizzero fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio formato da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

3. Il periodo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato in base a un soggiorno ininterrotto o in base a diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni nell’arco di 180 giorni.

4. Il presente Accordo non pregiudica la possibilità per le Parti contraenti di estendere la durata del soggiorno oltre il limite di 90 giorni conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.

  Art. 4 Gestione dell’Accordo

Rappresentanti delle Parti contraenti s’incontrano, ogni qualvolta sia necessario e su richiesta di una Parte contraente, per accordarsi sull’attuazione e sull’applicazione del presente Accordo. Laddove necessario, propongono modifiche al presente Accordo.

  Art. 5 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale.

  Art. 6 Scambio di documenti pertinenti

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, facsimile personalizzati dei loro passaporti ordinari validi entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.

2. La Parte contraente che introduce nuovi passaporti ordinari o modifica i propri passaporti ordinari invia all’altra Parte contraente i facsimile personalizzati dei passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione.

  Art. 7 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data della seconda notifica con cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

3. Il presente Accordo può essere modificato per accordo scritto dalle Parti contraenti conformemente al paragrafo 6. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4. Conformemente al paragrafo 6, ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo, in particolare per ragioni di sicurezza nazionale o di salute pubblica, di immigrazione irregolare o qualora una Parte contraente ripristini l’obbligo del visto. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l’Accordo ne informa immediatamente l’altra Parte contraente.

5. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo conformemente al paragrafo 6 del presente articolo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6. Qualora l’Accordo del 6 maggio 2015 tra l’Unione europea e gli EAU in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e/o l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen siano denunciati, sospesi o modificati conformemente alle pertinenti disposizioni degli stessi, le Parti contraenti adottano congiuntamente le misure necessarie per garantire la totale compatibilità tra i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo e quelli derivanti dai suddetti Accordi.

Fatto a Abu Dhabi, il 31 ottobre 2017, in due esemplari nelle lingue francese, araba e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Maya Tissafi

Per gli Emirati Arabi Uniti:

Ahmed Abdul Rahman Al-Jarman


 RU 2018 2119


1 RS 0.142.113.2522 RS 0.362.31


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 31 ottobre 2017
Entrata in vigore 3 giugno 2018
Fonte RU 2018 2119
Cronologia Cronologia

Strumento

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in vigore 03.06.2018 PDF DOC

Revisioni

03.06.2018
Accordo del 31 ottobre 2017 tra la Confederazione svizzera e gli Emirati Arabi Uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari
 

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Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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