[816.12]
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente
(OFCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° aprile 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 20151 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7 della LCIP.
Art. 2 Aventi diritto
1 Possono richiedere aiuti finanziari:
- a.
- le comunità di cui all’articolo 2 lettera d LCIP;
- b.
- le comunità di riferimento di cui all’articolo 2 lettera e LCIP.
2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Sezione 2: Criteri e calcolo
Art. 3 Criteri
1 Gli aiuti finanziari vengono concessi se:
- a.
- i Cantoni interessati o la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) esprimono un parere positivo;
- b.
- è garantito che i Cantoni o terzi vi partecipano almeno nella stessa misura.
2 Per ottenere un’equa ripartizione regionale, gli aiuti finanziari possono essere concessi anche in deroga al capoverso 1 lettera a.
Art. 4 Parere cantonale
1 Per la valutazione delle domande di aiuto finanziario, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) chiede il parere dei Cantoni nel cui territorio si estende il bacino di utenza della comunità o della comunità di riferimento.
2 Il Cantone esprime un parere entro tre mesi.
3 Nel suo parere il Cantone si esprime sull’opportunità di sostenere la costituzione della comunità o della comunità di riferimento. Il parere deve contenere in particolare:
- a.
- l’illustrazione dell’importanza della comunità o della comunità di riferimento per l’assistenza sanitaria nel Cantone, in particolare:
- 1.
- tipo e numero di strutture sanitarie e professionisti della salute che possono aderire alla comunità o alla comunità di riferimento,
- 2.
- numero di abitanti nel bacino di utenza della comunità o della comunità di riferimento;
- b.
- la valutazione del piano di finanziamento per i primi sei anni di esercizio;
- c.
- la conferma del cofinanziamento concesso o assicurato dal Cantone.
4 Se un Cantone non presenta il suo parere entro i termini previsti, l’UFSP concede un adeguato termine supplementare. Se anche questo termine non viene rispettato, l’UFSP decide senza il parere cantonale.
Art. 5 Valutazione dell’UFSP
1 Per le comunità o le comunità di riferimento attive su scala nazionale l’UFSP elabora una valutazione e la sottopone alla CDS. Si applica per analogia l’articolo 4 capoversi 2 e 3.
2 La CDS esprime un parere sulla valutazione dell’UFSP entro tre mesi.
3 Se la CDS non presenta il suo parere entro i termini previsti, l’UFSP concede un adeguato termine supplementare. Se anche questo termine non viene rispettato, l’UFSP decide senza il parere della CDS.
Art. 6 Costi computabili
1 Sono considerati computabili i costi per beni e servizi acquistati a prezzi usualmente praticati sul mercato secondo l’allegato.
2 I costi sorti prima della presentazione della domanda sono computabili.1
1 La correzione del 16 mag. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3089).
Art. 7 Quota della Confederazione
Il contributo della Confederazione è al massimo pari ai contributi del Cantone o di terzi. Esso copre al massimo la metà dei costi computabili, purché questa quota non superi i limiti di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 8 Importo di base
1 Le comunità di riferimento ricevono un importo massimo di 500 000 franchi se nel loro bacino di utenza:
- a.
- sono accessibili a tutti i professionisti della salute; e
- b.
- offrono a tutti i pazienti la possibilità di aprire una cartella informatizzata del paziente.
2 Le comunità nonché le comunità di riferimento che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 ricevono un importo massimo di 300 000 franchi.
Art. 91Componente variabile
Le comunità di riferimento di cui all’articolo 8 capoverso 1 ricevono, oltre all’importo di cui all’articolo 8 capoverso 1, due franchi per ogni abitante nel loro bacino di utenza, ma al massimo otto milioni di franchi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore il 1° apr. 2019 (RU 2019 939).
Art. 10 Ordine di priorità
Se emerge che gli aiuti chiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità; nel fare ciò provvede affinché sia assicurata in particolare un’equa ripartizione regionale tra le comunità di riferimento di cui all’articolo 8 capoverso 1.
Sezione 3: Procedura
Art. 11 Domanda
La domanda di aiuto finanziario deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- la prevista composizione della comunità o della comunità di riferimento;
- b.
- una descrizione dell’importanza della comunità o della comunità di riferimento per l’assistenza sanitaria nel proprio bacino di utenza, tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a;
- c.
- uno scadenzario per la costituzione della comunità o della comunità di riferimento;
- d.
- una rappresentazione dettagliata dei costi per la costituzione e un piano di finanziamento per i primi sei anni di esercizio della comunità o della comunità di riferimento;
- e.
- una prova dell’importo del cofinanziamento concesso o assicurato dai Cantoni o da terzi.
Art. 12 Trattamento delle domande
1 L’UFSP può esigere che le domande siano coordinate con altri progetti.
2 Di norma decide in merito alle domande tre mesi dopo il ricevimento dei pareri dei Cantoni o della CDS.
Art. 13 Contratti di prestazioni
1 L’UFSP conclude contratti di prestazioni con i beneficiari degli aiuti finanziari.
2 I contratti di prestazioni disciplinano in particolare:
- a.
- il dettaglio dei compiti da adempiere;
- b.
- l’importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- c.
- le modalità di pagamento;
- d.
- le conseguenze dell’inadempimento;
- e.
- il rendiconto periodico;
- f.
- la presentazione periodica del preventivo e dei conti.
Art. 14 Comunicazione di cambiamenti
I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare immediatamente l’UFSP di cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari.
Sezione 4: Entrata in vigore
Allegato
(art. 6)
Costi computabili
1 Costi computabili per la costituzione della comunità o della comunità di riferimento
- 1.1
- Sono computabili i costi per:
- 1.1.1
- la costituzione dell’amministrazione e dell’organizzazione generali della comunità o della comunità di riferimento, in particolare per la creazione della sede e gli accertamenti legali per l’adesione delle strutture sanitarie alla comunità o alla comunità di riferimento;
- 1.1.2
- l’elaborazione delle basi rilevanti per l’organizzazione della comunità o della comunità di riferimento, segnatamente la documentazione sull’organizzazione strutturale e funzionale e i documenti per la formazione interna;
- 1.1.3
- la costituzione dell’infrastruttura organizzativa della comunità o della comunità di riferimento; in particolare per il personale necessario alla costituzione e la rispettiva infrastruttura;
- 1.1.4
- la formazione dei professionisti della salute sull’impiego della cartella informatizzata del paziente nonché la costituzione di un servizio di assistenza per i professionisti della salute;
- 1.1.5
- la costituzione del sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati (art. 12 dell’O del 22 marzo 20171 sulla cartella informatizzata del paziente).
- 1.2
- Per le comunità di riferimento sono computabili anche i seguenti costi:
- 1.2.1
- la costituzione di un archivio per la conservazione fisica o elettronica delle dichiarazioni di consenso;
- 1.2.2
- la costituzione di un servizio di assistenza per i pazienti;
- 1.2.3
- la costituzione di centri in cui i pazienti possono aprire una cartella informatizzata del paziente.
2 Costi computabili per l’infrastruttura informatica
- 2.1
- Sono computabili i costi per la realizzazione:
- 2.1.1
- dell’indice dei pazienti, che raggruppa i diversi identificatori locali di un paziente utilizzati nei sistemi primari e li collega al numero d’identificazione del paziente;
- 2.1.2
- dell’elenco dei professionisti della salute che sono autorizzati a trattare i dati della cartella informatizzata del paziente;
- 2.1.3
- del punto di accesso per la comunicazione intercomunitaria;
- 2.1.4
- del registro dei documenti in cui sono gestiti i riferimenti ai luoghi di archiviazione dei dati registrati nella cartella informatizzata del paziente;
- 2.1.5
- degli archivi dei dati all’interno della comunità;
- 2.1.6
- del sistema di gestione e applicazione dei diritti di accesso dei pazienti e dei professionisti della salute;
- 2.1.7
- del sistema di conservazione dei verbali;
- 2.1.8
- del portale di accesso destinato ai professionisti della salute;
- 2.1.9
- dell’interfaccia con la banca dati d’identificazione dell’UCC e con i servizi di ricerca di dati;
- 2.1.10
- delle interfacce con i sistemi primari delle strutture sanitarie.
- 2.2
- Per le comunità di riferimento sono computabili anche i costi legati alla realizzazione del portale di accesso destinato ai pazienti.
3 Costi computabili per la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica da parte di un fornitore di servizi esterno
Se una comunità o una comunità di riferimento affida la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica a un fornitore di servizi esterno, sono computabili i costi che corrispondono al valore mensile moltiplicato per 48.
4 Costi computabili per la certificazione
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021