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RS 709.17 Ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT)

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709.17

Ordinanza sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale

(OCCRT)

del 7 settembre 2016 (Stato 1° novembre 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 55 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

ordina:

  Art. 1 Obbligo di coordinamento e cooperazione

1 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nonché le altre unità amministrative aventi compiti federali di rilevanza territoriale s’informano reciprocamente su tali compiti e li armonizzano fra loro sul piano temporale, contenutistico e territoriale. Perseguono in tal modo uno sviluppo territoriale coerente.

2 Essi prendono di comune accordo le misure necessarie per adempiere i compiti e riconoscere tempestivamente i conflitti di obiettivi, per analizzare e ponderare reciprocamente gli interessi. A tale scopo sfruttano le sinergie.

3 Per valutare progetti concreti, essi si avvalgono della procedura decisionale esistente.

4 Le misure, i programmi e le iniziative trasversali dal punto di vista tematico sono stabiliti congiuntamente dalle direzioni delle unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale.

  Art. 2 Consiglio per l’assetto del territorio: organizzazione

1 Il Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) è una commissione extraparlamentare permanente.

2 I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale.

3 Le direzioni dell’ARE e della SECO sono rappresentate nella commissione a titolo consultivo. Se necessario, possono essere rappresentate, parimenti a titolo consultivo, direzioni di altre unità amministrative aventi compiti d’incidenza territoriale.

4 L’ARE e la SECO gestiscono la segreteria tecnica del COTER.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in una decisione istitutiva.

  Art. 3 Consiglio per l’assetto del territorio: compiti

1 Il COTER offre la sua consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale su questioni fondamentali di rilevanza territoriale e persegue uno sviluppo territoriale coerente.

2 Esso si occupa del riconoscimento precoce delle sfide territoriali e presenta al Consiglio federale e alle unità amministrative proposte su come sviluppare ulteriormente, in modo coerente, le politiche di rilevanza territoriale.

3 Esso può sottoporre richieste alle unità amministrative e ai competenti dipartimenti aventi compiti di rilevanza territoriale.

4 Sottopone al Consiglio federale, nel corso di ogni legislatura, un rapporto sulle sfide dello sviluppo territoriale in Svizzera.

5 Promuove lo scambio di conoscenze tra l’Amministrazione e gli ambienti scientifici.

  Art. 4 Conferenza sull’assetto del territorio: funzione e organizzazione

1 La Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT) è la piattaforma di coordinamento e cooperazione per i compiti della Confederazione di rilevanza territoriale.

2 Nella CAT sono rappresentate tutte le unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale.

3 Queste unità amministrative nominano loro stesse i propri rappresentanti.

4 L’ARE e la SECO dirigono congiuntamente la CAT e gestiscono la segreteria tecnica.

5 Per questioni specifiche, la CAT può istituire dei comitati.

6 La CAT e i comitati disciplinano in regolamenti interni i dettagli concernenti l’organizzazione, gli obiettivi e i compiti.

  Art. 5 Conferenza sull’assetto del territorio: compiti

La CAT ha i seguenti compiti:

a.
assicura il coordinamento e la cooperazione per i compiti di rilevanza territoriale, nonché la discussione su questioni fondamentali di rilevanza territoriale;
b.
assicura che le informazioni sui compiti di rilevanza territoriale giungano tempestivamente a tutte le unità amministrative interessate;
c.
sostiene le unità amministrative competenti nel coordinamento e nella cooperazione relativi ai compiti di rilevanza territoriale.
  Art. 6 Valutazione e rapporto

1 L’ARE e la SECO verificano, in collaborazione con la CAT, le misure e gli sforzi nel settore del coordinamento e della cooperazione per i compiti di rilevanza territoriale.

2 In collaborazione con la CAT, essi riferiscono periodicamente al Consiglio federale, a destinazione delle Camere federali, sui risultati di tale verifica.

  Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 ottobre 19971 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio è abrogata.


1 [RU 1997 2395, 1999 704 n. II 3, 2000 2624]

  Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.


 RU 2016 3179


1 RS 172.010

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OCCRT
Decisione 7 settembre 2016
Entrata in vigore 1 novembre 2016
Fonte RU 2016 3179
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.11.2016 PDF DOC

Revisioni

01.11.2016
Ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT)
 
01.01.1998 - 01.11.2016
Ordinanza del 22 ottobre 1997 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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