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RS 442.123 Ordinanza del DFI del 6 maggio 2016 concernente il regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti

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442.123

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti

del 6 maggio 2016 (Stato 1° giugno 2016)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

  Sezione 1: Obiettivi di promozione

  Art. 1 Obiettivi dell’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri

L’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri ha lo scopo di:

a.
promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
b.
riconoscere gli operatori culturali per le loro prestazioni culturali, segnatamente le loro opere, i loro progetti e la loro attività di mediazione;
c.
ottenere un effetto promozionale a favore degli operatori culturali premiati e delle loro prestazioni culturali;
d.
sensibilizzare il grande pubblico nei confronti della creazione culturale svizzera eccezionale.
  Art. 2 Obiettivi degli acquisti

L’acquisto di opere d’arte e di lavori di design ha lo scopo di:

a.
promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
b.
documentare lo sviluppo della creazione svizzera di arte e design;
c.
arricchire gli arredi dei locali di proprietà della Confederazione;
d.
promuovere l’attività espositiva di istituzioni di terzi mediante prestiti.

  Sezione 2: Strumenti di promozione

  Art. 3 Assegnazione di Premi svizzeri e Gran Premi svizzeri

1 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nelle discipline culturali arti visive (compresa l’architettura), design, letteratura, danza, teatro e musica.

2 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nel quadro di cerimonie pubbliche. Le prestazioni culturali premiate sono presentate al pubblico in forma opportuna.

3 Non sussiste alcun diritto a un Premio svizzero o a un Gran Premio svizzero.

  Art. 4 Acquisti

1 Sono acquistati opere d’arte e lavori di design.

2 Se il prezzo d’acquisto supera i 100 000 franchi, l’opera d’arte può essere acquistata in comune con un’istituzione di terzi. La quota di comproprietà della Confederazione corrisponde al 50 per cento.

3 Le opere d’arte acquistate servono per arredare i locali della Confederazione o sono date a istituzioni di terzi a titolo di prestito a lungo termine o per esposizioni temporanee.

4 Per partecipare a un’acquisizione comune o a un prestito, le istituzioni di terzi devono:

a.
essere finanziate prevalentemente mediante contributi statali;
b.
possedere collezioni importanti, aperte al pubblico e custodite secondo un elevato standard di conservazione;
c.
essere membro dell’Associazione dei musei svizzeri.

5 Se la Collezione d’arte della Confederazione non fa valere un uso proprio, i lavori di design sono dati in prestito al Museo di arti applicate di Zurigo, al mudac di Losanna o ad altri musei terzi. All’occorrenza, il Museo nazionale svizzero ha accesso ai prestiti depositati in detti musei.


  Sezione 3: Requisiti di promozione

  Art. 5 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri

1 Possono concorrere all’assegnazione dei Premi svizzeri gli operatori culturali di cittadinanza svizzera e gli operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.

2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) disciplina i dettagli nel bando di concorso, segnatamente:

a.
le categorie di premi nelle singole discipline culturali;
b.
il montepremi;
c.
i termini d’inoltro delle domande;
d.
il formato d’inoltro; e
e.
il consenso all’utilizzo da parte dell’UFC delle opere per pubblicazioni che sono in relazione diretta con i Premi svizzeri.
  Art. 6 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri

1 I Gran Premi svizzeri sono assegnati a operatori culturali di cittadinanza svizzera e a operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.

2 Chi riceve un Gran Premio svizzero, accettando il riconoscimento, acconsente all’utilizzo da parte dell’UFC delle sue opere a fini editoriali che sono in diretta relazione con il Gran Premio svizzero.


  Sezione 4: Criteri di promozione

  Art. 7 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri

Le opere d’arte con cui gli operatori culturali concorrono ai Premi svizzeri sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a.
qualità;
b.
irradiamento;
c.
attualità;
d.
forza innovatrice.
  Art. 8 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri

I Gran Premi svizzeri sono assegnati sulla base dei seguenti criteri:

a.
qualità della prestazione culturale;
b.
irradiamento della prestazione culturale;
c.
carriera artistica dell’operatore culturale.
  Art. 9 Criteri di promozione per gli acquisti

1 Opere d’arte e lavori di design sono acquistati sulla base dei seguenti criteri:

a.
qualità dell’opera d’arte o del lavoro di design;
b.
importanza dell’operatore culturale;
c.
opportunità in relazione all’inserimento nella Collezione d’arte della Confederazione;
d.
richieste di potenziali interessati a un prestito.

2 Per gli acquisti di opere d’arte in comune con un’istituzione di terzi sono determinanti i seguenti criteri supplementari:

a.
qualità eccezionale dell’opera d’arte;
b.
irradiamento internazionale dell’operatore culturale;
c.
coerenza dell’opera d’arte in relazione al profilo della collezione dell’istituzione di terzi;
d.
visibilità dell’opera d’arte per un vasto pubblico nel quadro dell’esposizione permanente o di esposizioni temporanee ricorrenti;
e.
citazione della comproprietà da parte della Confederazione Svizzera.

  Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

  Art. 10 Procedura per l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri

1 L’UFC bandisce i Premi svizzeri per le singole discipline sul suo sito Internet. Il bando di concorso è pubblicato anche in altri organi di pubblicazione adeguati.

2 Nella disciplina della musica i vincitori sono proposti da esperti nominati dall’UFC, nella disciplina del teatro dall’apposita giuria.

3 L’UFC assegna i Gran Premi svizzeri senza bando di concorso.

  Art. 11 Procedura per gli acquisti

L’UFC acquista opere d’arte e lavori di design senza bando di concorso su raccomandazione della Commissione federale d’arte o della Commissione federale del design.

  Art. 12 Ordine di priorità

Nel decidere circa l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri nonché degli acquisti si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità a chi soddisfa al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.


  Sezione 6: Disposizioni finali

  Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del DFI del 25 novembre 20151 concernente il regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti è abrogata.


1 [RU 2015 5601]

  Art. 14 Disposizione transitoria

Per le procedure non concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

  Art. 15 Entrata in vigore e validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.


 RU 2016 1511


1 RS 442.1

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 6 maggio 2016
Entrata in vigore 1 giugno 2016
Fonte RU 2016 1511
Valida fino al 31 dicembre 2020
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.06.2016 PDF DOC

Revisioni

01.06.2016 - 01.01.2021
Ordinanza del DFI del 6 maggio 2016 concernente il regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti
 
01.01.2016 - 01.06.2016
Ordinanza del DFI del 25 novembre 2015 concernente il regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti
 
01.01.2012 - 01.01.2016
Ordinanza del DFI del 29 novembre 2011 concernente il regime di promozione 2012–2015 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019

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