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Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti
del 6 maggio 2016 (Stato 1° giugno 2016)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),
ordina:
Sezione 1: Obiettivi di promozione
Art. 1 Obiettivi dell’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri
L’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri ha lo scopo di:
- a.
- promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
- b.
- riconoscere gli operatori culturali per le loro prestazioni culturali, segnatamente le loro opere, i loro progetti e la loro attività di mediazione;
- c.
- ottenere un effetto promozionale a favore degli operatori culturali premiati e delle loro prestazioni culturali;
- d.
- sensibilizzare il grande pubblico nei confronti della creazione culturale svizzera eccezionale.
Art. 2 Obiettivi degli acquisti
L’acquisto di opere d’arte e di lavori di design ha lo scopo di:
- a.
- promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
- b.
- documentare lo sviluppo della creazione svizzera di arte e design;
- c.
- arricchire gli arredi dei locali di proprietà della Confederazione;
- d.
- promuovere l’attività espositiva di istituzioni di terzi mediante prestiti.
Sezione 2: Strumenti di promozione
Art. 3 Assegnazione di Premi svizzeri e Gran Premi svizzeri
1 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nelle discipline culturali arti visive (compresa l’architettura), design, letteratura, danza, teatro e musica.
2 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nel quadro di cerimonie pubbliche. Le prestazioni culturali premiate sono presentate al pubblico in forma opportuna.
3 Non sussiste alcun diritto a un Premio svizzero o a un Gran Premio svizzero.
Art. 4 Acquisti
1 Sono acquistati opere d’arte e lavori di design.
2 Se il prezzo d’acquisto supera i 100 000 franchi, l’opera d’arte può essere acquistata in comune con un’istituzione di terzi. La quota di comproprietà della Confederazione corrisponde al 50 per cento.
3 Le opere d’arte acquistate servono per arredare i locali della Confederazione o sono date a istituzioni di terzi a titolo di prestito a lungo termine o per esposizioni temporanee.
4 Per partecipare a un’acquisizione comune o a un prestito, le istituzioni di terzi devono:
- a.
- essere finanziate prevalentemente mediante contributi statali;
- b.
- possedere collezioni importanti, aperte al pubblico e custodite secondo un elevato standard di conservazione;
- c.
- essere membro dell’Associazione dei musei svizzeri.
5 Se la Collezione d’arte della Confederazione non fa valere un uso proprio, i lavori di design sono dati in prestito al Museo di arti applicate di Zurigo, al mudac di Losanna o ad altri musei terzi. All’occorrenza, il Museo nazionale svizzero ha accesso ai prestiti depositati in detti musei.
Sezione 3: Requisiti di promozione
Art. 5 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri
1 Possono concorrere all’assegnazione dei Premi svizzeri gli operatori culturali di cittadinanza svizzera e gli operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.
2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) disciplina i dettagli nel bando di concorso, segnatamente:
- a.
- le categorie di premi nelle singole discipline culturali;
- b.
- il montepremi;
- c.
- i termini d’inoltro delle domande;
- d.
- il formato d’inoltro; e
- e.
- il consenso all’utilizzo da parte dell’UFC delle opere per pubblicazioni che sono in relazione diretta con i Premi svizzeri.
Art. 6 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri
1 I Gran Premi svizzeri sono assegnati a operatori culturali di cittadinanza svizzera e a operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.
2 Chi riceve un Gran Premio svizzero, accettando il riconoscimento, acconsente all’utilizzo da parte dell’UFC delle sue opere a fini editoriali che sono in diretta relazione con il Gran Premio svizzero.
Sezione 4: Criteri di promozione
Art. 7 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri
Le opere d’arte con cui gli operatori culturali concorrono ai Premi svizzeri sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
- a.
- qualità;
- b.
- irradiamento;
- c.
- attualità;
- d.
- forza innovatrice.
Art. 8 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri
I Gran Premi svizzeri sono assegnati sulla base dei seguenti criteri:
- a.
- qualità della prestazione culturale;
- b.
- irradiamento della prestazione culturale;
- c.
- carriera artistica dell’operatore culturale.
Art. 9 Criteri di promozione per gli acquisti
1 Opere d’arte e lavori di design sono acquistati sulla base dei seguenti criteri:
- a.
- qualità dell’opera d’arte o del lavoro di design;
- b.
- importanza dell’operatore culturale;
- c.
- opportunità in relazione all’inserimento nella Collezione d’arte della Confederazione;
- d.
- richieste di potenziali interessati a un prestito.
2 Per gli acquisti di opere d’arte in comune con un’istituzione di terzi sono determinanti i seguenti criteri supplementari:
- a.
- qualità eccezionale dell’opera d’arte;
- b.
- irradiamento internazionale dell’operatore culturale;
- c.
- coerenza dell’opera d’arte in relazione al profilo della collezione dell’istituzione di terzi;
- d.
- visibilità dell’opera d’arte per un vasto pubblico nel quadro dell’esposizione permanente o di esposizioni temporanee ricorrenti;
- e.
- citazione della comproprietà da parte della Confederazione Svizzera.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 10 Procedura per l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri
1 L’UFC bandisce i Premi svizzeri per le singole discipline sul suo sito Internet. Il bando di concorso è pubblicato anche in altri organi di pubblicazione adeguati.
2 Nella disciplina della musica i vincitori sono proposti da esperti nominati dall’UFC, nella disciplina del teatro dall’apposita giuria.
3 L’UFC assegna i Gran Premi svizzeri senza bando di concorso.
Art. 11 Procedura per gli acquisti
L’UFC acquista opere d’arte e lavori di design senza bando di concorso su raccomandazione della Commissione federale d’arte o della Commissione federale del design.
Art. 12 Ordine di priorità
Nel decidere circa l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri nonché degli acquisti si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità a chi soddisfa al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del DFI del 25 novembre 20151 concernente il regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti è abrogata.
Art. 14 Disposizione transitoria
Per le procedure non concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
Art. 15 Entrata in vigore e validità
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019