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RS 0.142.111.562.1 Accordo del 29 febbraio 2016 tra la Confederazione Svizzera e la repubblica di Armenia di facilitazione del rilascio dei visti

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0.142.111.562.1

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la repubblica di Armenia di facilitazione del rilascio dei visti

Concluso il 29 febbraio 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2016

(Stato 1° agosto 2016)

La Confederazione Svizzera

(qui di seguito «Svizzera»)

e

La Repubblica di Armenia

(qui di seguito «Armenia»)

desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini dell’Armenia;

ribadendo l’intenzione di adottare graduali provvedimenti in vista di introdurre a tempo debito un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i propri cittadini, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza;

tenendo presente che dal 10 gennaio 2013 i cittadini svizzeri sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Armenia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio;

riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare la migrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20042 ed entrato in vigore il 12 dicembre 2008 (in seguito «Accordo d’associazione a Schengen»);

tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, firmato il 17 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014, e della Dichiarazione comune relativa alla Svizzera, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia allegata a detto Accordo;

tenendo conto dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Armenia sulla soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, firmato il 10 novembre 20093 ed entrato in vigore il 25 febbraio 2010 (in seguito «accordo bilaterale sui visti del 2009»),

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini armeni per soggiorni in Svizzera di 90 giorni al massimo su un periodo di 180 giorni.

2. Se l’Armenia reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini della Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini armeni.

  Art. 2 Clausola generale

1. Le facilitazioni del visto previste nel presente Accordo si applicano ai cittadini armeni solo se questi non sono esenti dal visto in virtù della legislazione nazionale della Svizzera, del presente Accordo o di altri trattati internazionali.

2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Svizzera o dell’Armenia.

  Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

(a)
«cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale;
(b)
«cittadino dell’Armenia»: chiunque abbia la cittadinanza dell’Armenia conformemente alla legislazione nazionale;
(c)
«visto»: autorizzazione rilasciata dalla Svizzera per consentire il transito o un soggiorno di 90 giorni al massimo nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen su un periodo di 180 giorni nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen;
(d)
«persona che soggiorna legalmente»: un cittadino armeno autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale;
(e)
«Stato Schengen»: ogni Stato che applica tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’attraversamento delle frontiere e i visti nei termini dell’Accordo d’associazione a Schengen.
  Art. 4 Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini armeni, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio della Svizzera:

(a)
parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Svizzera o a cittadini dell’Armenia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera:
–
un invito scritto della persona ospitante;
(b)
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative:
–
una lettera rilasciata da una competente autorità armena attestante che il richiedente è membro di una sua delegazione in viaggio nel territorio della Svizzera per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
(c)
studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche:
–
una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
(d)
persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:
–
documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;
(e)
giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:
–
un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro dell’interessato, attestante che quest’ultimo è un giornalista qualificato e che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o attestante che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna un giornalista a titolo professionale;
(f)
partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale:
–
una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitato olimpico nazionale della Svizzera;
(g)
imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria:
–
un invito scritto della persona giuridica, della società o dell’organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali della Svizzera, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali che si svolgono nel territorio della Svizzera, vistato dalle autorità armene competenti conformemente alla loro legislazione nazionale;
(h)
liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o ad altri eventi analoghi:
–
un invito scritto dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;
(i)
rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni di pubblica utilità della comunità armena registrate in Svizzera, in viaggio per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o di programmi di assistenza panarmeni e comunitari:
–
un invito scritto dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione della società civile corrispondente o partecipa a programmi di assistenza panarmeni o comunitari e il certificato con il quale un’autorità statale dell’Armenia conferma l’iscrizione di tale organizzazione della società civile nel pertinente registro conformemente alla legislazione nazionale;
(j)
persone partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo:
–
un invito scritto a partecipare a dette attività, rilasciato dall’organizzazione ospitante;
(k)
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri attraverso il territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Armenia:
–
un’attestazione scritta della federazione nazionale armena degli autotrasportatori relativa al trasporto internazionale su strada indicante la finalità, l’itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;
(l)
persone partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemellati e altri enti comunali:
–
un invito scritto del presidente dell’amministrazione comunale o del sindaco del Comune;
(m)
persone che visitano cimiteri:
–
un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto.

2. Ai sensi del presente articolo, gli inviti scritti citati devono indicare:

(a)
per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento d’identità, data e scopo del viaggio, numero di entrate e, se del caso, nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;
(b)
per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;
(c)
per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione e indirizzo completi e:
–
se l’invito, o l’attestazione, è rilasciato da un’organizzazione o un’autorità: nome e funzione del firmatario,
–
se l’invito è rilasciato da una persona giuridica, una società o un ufficio o una filiale di tale persona giuridica o società avente sede nel territorio della Svizzera: il numero di registro previsto dalla legislazione nazionale della Svizzera.

3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 di questo articolo, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla legislazione nazionale della Svizzera.

  Art. 5 Rilascio di visti per più entrate

1. Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini armeni:

(a)
coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e genitori (anche tutori) in visita a cittadini della Svizzera o a cittadini dell’Armenia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera;
(b)
membri dei Governi nazionali e regionali, delle Corti costituzionali e delle Corti supreme nell’esercizio delle loro funzioni che non sono già esentati dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo o dell’Accordo bilaterale sui visti del 2009;
(c)
membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative.

In deroga alla frase introduttiva, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo, segnatamente laddove:

–
trattandosi delle persone di cui alla lettera (a), il periodo di validità del permesso di soggiorno di cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente in Svizzera;
–
trattandosi delle persone di cui alla lettera (b), la durata del mandato;
–
trattandosi delle persone di cui alla lettera (c), la durata di validità dello statuto di membro permanente di una delegazione ufficiale,
è inferiore a 5 anni.

2. Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi un anno alle seguenti categorie di cittadini dell’Armenia, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alle disposizioni nazionali in materia di entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen:

(a)
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
(b)
rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni di pubblica utilità della comunità armena registrate in Svizzera che si recano periodicamente in Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o di programmi di assistenza panarmeni e comunitari;
(c)
liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente in Svizzera;
(d)
persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente in Svizzera;
(e)
studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
(f)
partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemellati e da altri enti comunali;
(g)
persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
(h)
giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
(i)
imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente in Svizzera;
(j)
partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
(k)
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri attraverso il territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Armenia.

In deroga alla frase introduttiva, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo.

3. Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini dell’Armenia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto annuale per più entrate conformemente alle disposizioni nazionali in materia d’entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen, salvo se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, nel cui caso la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen delle persone di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

  Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto

1. L’emolumento per il trattamento delle domande di visto dei cittadini armeni ammonta a 35 euro.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3.

2. Se l’Armenia reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Svizzera o per determinate categorie di essi, l’emolumento richiesto non può superare l’importo previsto per i cittadini dell’Armenia conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

(a)
pensionati;
(b)
bambini di età inferiore a 12 anni;
(c)
membri di Governi nazionali e regionali, di Corti costituzionali o di Corti supreme che non sono già esentati dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo o dell’Accordo bilaterale sui visti del 2009;
(d)
persone con disabilità ed eventuali accompagnatori;
(e)
parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni o nipoti – di cittadini dell’Armenia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera;
(f)
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
(g)
studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche;
(h)
giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
(i)
partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
(j)
rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni di pubblica utilità della comunità armena registrate in Svizzera, in viaggio per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di assistenza panarmeni e comunitari;
(k)
persone partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo;
(l)
persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.

4. Nel caso in cui la Svizzera cooperi con un fornitore esterno di servizi per il rilascio di visti, il fornitore esterno può esigere diritti. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 euro. La Svizzera mantiene la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai propri consolati.

5. In virtù della sua associazione a Schengen, la Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 del presente articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo del 17 dicembre 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti.

  Art. 7 Durata della procedura di domanda di visto

1. Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera decidono in merito alla domanda di rilascio del visto entro dieci giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

4. Se per presentare la domanda occorre un appuntamento, di norma lo stesso va fissato entro due settimane dalla data in cui è sollecitato. In casi urgenti giustificati le missioni diplomatiche o i posti consolari possono consentire al richiedente di presentare la propria domanda senza previo appuntamento oppure concedere immediatamente un appuntamento.

  Art. 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini della Svizzera e dell’Armenia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio dell’Armenia o della Svizzera possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dalle rappresentanze consolari della Svizzera o dell’Armenia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza visto o altre autorizzazioni.

  Art. 9 Proroga del visto in casi eccezionali

Qualora, per motivi di forza maggiore o di natura umanitaria, i cittadini dell’Armenia non possano uscire dal territorio della Svizzera entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera finché il rientro nel loro Stato di residenza diventa possibile.

  Art. 10 Passaporti diplomatici

1. I cittadini dell’Armenia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nel territorio della Svizzera, uscirne e transitarvi senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare senza visto nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen per 90 giorni al massimo su un periodo di 180 giorni.

3. Dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo bilaterale sui visti del 2009 sarà applicato conformemente al presente articolo.

  Art. 11 Incontri peritali

I rappresentanti delle Parti si incontrano ogni volta che lo ritengono necessario su richiesta di una delle Parti per discutere dell’attuazione del presente Accordo ed eventualmente proporre emendamenti, in particolare in seguito a modifiche dell’Accordo del 17 dicembre 2012 tra la Repubblica d’Armenia e l’Unione europea di facilitazione del rilascio dei visti.

  Art. 12 Relazione tra il presente Accordo e altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Armenia

A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale vigente tra la Svizzera e l’Armenia, sempreché queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente Accordo.

  Art. 13 Protezione dei dati

Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera e dell’Armenia sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali firmati dalle Parti.

  Art. 14 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entrano in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ciascuna Parte può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione di sospensione è notificata all’altra Parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta venuti meno i motivi della sospensione, la Parte che ha sospeso l’Accordo informa senza indugio l’altra Parte.

5. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricezione della notifica.

Fatto a Ginevra il 29 febbraio 2016 in duplice esemplare in lingua tedesca, armena e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Didier Burkhalter

Per il Per la Repubblica di Armenia:

Edward Nalbandian


 RU 2016 2705


1 Dal testo originale tedesco.2 RS 0.362.313 RS 0.142.111.562


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 29 febbraio 2016
Entrata in vigore 1 agosto 2016
Fonte RU 2016 2705
Cronologia Cronologia

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in vigore 01.08.2016 PDF DOC

Revisioni

01.08.2016
Accordo del 29 febbraio 2016 tra la Confederazione Svizzera e la repubblica di Armenia di facilitazione del rilascio dei visti
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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