0.142.113.182
Traduzione
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio
Concluso il 14 gennaio 2016
Applicato provvisoriamente dal 14 gennaio 2016
Entrato in vigore tramite scambio di note l’8 aprile 20181
(Stato 8 aprile 2018)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Dominicana
(in seguito «le Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana (in seguito «gli Stati») dei titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Personale diplomatico e consolare
1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.
2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.
3. Una volta entrati nel territorio dello Stato accreditatario e dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto nazionale valido possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata di validità del permesso di soggiorno che è stato loro rilasciato.
Art. 2 Altri motivi di viaggio
1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido e non sono menzionati nel paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
2. Se l’entrata nel territorio svizzero avviene dopo aver transitato dallo spazio Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio Schengen è considerata come l’inizio del soggiorno (limitato a 90 giorni) in tale spazio e la data di partenza come la fine del soggiorno.
Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale
1. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.
2. I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario.
Art. 4 Rifiuto d’entrata
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei passaporti menzionati nel presente Accordo entro 30 (trenta) giorni dalla firma dello stesso.
2. La Parte contraente che introduce un nuovo passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale oppure che modifica quello esistente trasmette per via diplomatica all’altra Parte contraente i nuovi facsimile personalizzati dei passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni pertinenti sul loro utilizzo, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.
Art. 6 Risoluzione delle controversie
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
2. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Art. 7 Modifiche
Qualsiasi modifica del presente Accordo convenuta tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) dopo la ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le necessarie procedure interne.
Art. 8 Clausola di non incidenza
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari.
Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore
1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.
2. Il presente Accordo entra provvisoriamente in vigore alla data della firma delle Parti contraenti. Entra definitivamente in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le necessarie procedure interne.
Art. 10 Sospensione
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa immediatamente l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Art. 11 Denuncia
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Berna, il 14 gennaio 2016, in due esemplari nelle lingue francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente parimente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Urs von Arb | Per il Governo della Repubblica Dominicana: Julio Simón Castaños Zouain |
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019