191.11
Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri
(Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° novembre 2015)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori:
- a.
- protezione consolare;
- b.
- altri servizi consolari;
- c.
- promozione dell’economia e della piazza economica.
2 Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:
- a.
- l’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza;
- b.
- l’ordinanza del 24 ottobre 20072 sugli emolumenti LStrI3;
- c.
- l’ordinanza del 20 settembre 20024 sui documenti d’identità;
- d.
- l’ordinanza del 14 novembre 20125 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
- e.
- l’ordinanza del 27 ottobre 19996 sugli emolumenti in materia di stato civile;
- f.
- l’ordinanza del 14 dicembre 20077 sugli emolumenti nella navigazione marittima.
3 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti.
1 [RU 2005 5239. RU 2016 2577 all. n. I 1]. Vedi ora gli art. 24 a 29 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza (RS 141.01).
2 RS 142.209
3 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.
4 RS 143.11
5 RS 143.5
6 RS 172.042.110
7 RS 747.312.4
8 RS 172.041.1
Art. 2 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo
1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un emolumento per le decisioni e le prestazioni del DFAE.
2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, gli emolumenti sono fissati in ragione del tempo impiegato. La tariffa è di 75 franchi svizzeri per ogni mezz’ora iniziata.
3 L’emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a decisioni e prestazioni. Vi rientrano in particolare:
- a.
- le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- b.
- le spese per prestazioni di altre autorità e di terzi consultati;
- c.
- le spese per l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine;
- d.
- le spese di comunicazione e trasmissione.
4 Per le prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. Per gli esborsi non è previsto alcun supplemento.
Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
1 Nei settori della protezione consolare e degli altri servizi consolari si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti degli organi intercantonali, dei Cantoni e dei Comuni nonché di Stati esteri se questi ultimi:
- a.
- garantiscono la reciprocità; o
- b.
- non possono a loro volta addebitare l’emolumento a terzi.
2 Si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti delle seguenti istituzioni, sempre che esse non possano a loro volta addebitare l’emolumento a terzi:
- a.
- Fondazione Pro Helvetia;
- b.
- Organizzazione degli Svizzeri all’estero;
- c.
- educationsuisse;
- d.
- Fondazione per i giovani svizzeri all’estero;
- e.
- Fondazione Piazza degli Svizzeri all’estero;
- f.
- Svizzera Turismo;
- g.
- promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla promozione delle esportazioni.
3 In caso d’interesse pubblico preponderante è possibile rinunciare alla riscossione di emolumenti nei confronti delle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Svizzera.
4 Per gli esborsi superiori a 50 franchi svizzeri il rimborso è dovuto anche quando di principio si rinuncia alla riscossione di emolumenti.
Art. 4 Informazione e pagamento anticipato
1 Il DFAE informa i diretti interessati o i loro familiari, se possibile anticipatamente, sull’obbligo di pagare un emolumento e sull’importo presumibile dell’emolumento.
2 Il DFAE può esigere un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.
Art. 5 Fatturazione
1 Il DFAE fattura l’emolumento dopo la fornitura della prestazione non appena tutte le unità amministrative in Svizzera e all’estero inoltrano i giustificativi.
2 Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi, ogni sei mesi è emessa una fattura intermedia. Se l’emolumento maturato ammonta a più di 500 franchi svizzeri, viene fatturato.
Art. 6 Termine di pagamento
Il termine di pagamento dell’emolumento è di 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.
Art. 7 Incasso
1 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale.
2 Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, la rappresentanza può, previa approvazione da parte della Direzione delle risorse del DFAE, prevedere che gli emolumenti vengano pagati in un’altra valuta.
3 Il DFAE determina il tasso di conversione in base al tasso di cambio giornaliero.
4 Gli emolumenti per le prestazioni richieste mediante uno sportello online devono essere pagati nella moneta proposta nell’ambito del pagamento elettronico.
Art. 8 Condono degli emolumenti
1 Il DFAE può condonare parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti alle condizioni menzionate nell’articolo 61 LSEst, considerando a tal fine se la persona in questione ha dato prova di negligenza.
2 Il condono parziale è escluso se l’emolumento è pagato da terzi.
Art. 9 Negligenza
Ai sensi della presente ordinanza, un comportamento è considerato negligente in particolare se la persona interessata:
- a.
- non ha osservato le raccomandazioni della Confederazione, segnatamente i consigli di viaggio e le raccomandazioni individuali del DFAE;
- b.
- ha violato la legislazione dello Stato ospite; o
- c.
- non dispone di una copertura assicurativa sufficiente o ha perso la copertura assicurativa per un motivo di esclusione.
Sezione 2: Protezione consolare
Art. 10 Rinuncia alla riscossione di emolumenti
1 Per gli aiuti nell’ambito della protezione consolare, il DFAE non riscuote alcun emolumento se:
- a.
- il tempo impiegato non supera un’ora e l’aiuto non ha richiesto alcun esborso; o
- b.
- il tempo impiegato non supera mezz’ora e l’aiuto ha richiesto un esborso non superiore a 30 franchi svizzeri.
2 I seguenti aiuti prestati nell’ambito dell’assistenza generale non sono soggetti a emolumenti:
- a.
- gli aiuti in caso di malattia e infortunio di cui all’articolo 51 lettere a–f dell’ordinanza del 7 ottobre 20151 sugli Svizzeri all’estero (OSEst), a condizione che sussista una copertura assicurativa completa;
- b.
- gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine di cui all’articolo 52 OSEst;
- c.
- gli aiuti in caso di scomparsa di persone di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettere a–c OSEst;
- d.
- gli aiuti in caso di decesso di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettere a–f OSEst, se sono forniti al di fuori dello Stato di domicilio;
- e.
- gli aiuti in caso di rapimenti di minori di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f OSEst.
3 In caso d’indigenza o d’interesse pubblico preponderante, il DFAE può dilazionare, ridurre o condonare l’emolumento per altri aiuti nell’ambito dell’assistenza generale, sempre che la persona interessata non abbia dato prova di negligenza.
Art. 11 Partenze organizzate da regioni colpite da crisi e catastrofi
1 Le partenze organizzate dal DFAE da regioni colpite da crisi e catastrofi non sono fatturate ai partecipanti, sempre che essi non abbiano dato prova di negligenza.
2 In caso di negligenza, l’emolumento per la partenza è suddiviso in parti uguali tra tutti i partecipanti.
Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà
1 Per gli aiuti prestati in caso di privazione della libertà di cui all’articolo 57 OSEst1 non è richiesto alcun anticipo o pagamento anticipato.
2 Al termine della detenzione il DFAE esamina i costi che possono essere fatturati alla persona interessata. Esso considera se quest’ultima:
- a.
- sarà in grado di sostenere i costi in un futuro prevedibile;
- b.
- ha dato prova di negligenza.
Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico
1 Le persone che hanno dato prova di negligenza pagano, per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico:
- a.
- le spese personali direttamente imputabili, in particolare le spese per:
- 1.
- il trasporto,
- 2.
- l’assistenza medica,
- 3.
- il vestiario,
- 4.
- altro materiale d’assistenza di diretta utilità personale,
- 5.
- la trasmissione del citato materiale d’assistenza;
- b.
- le spese operative legate al caso, comprendenti le spese per:
- 1.
- le prestazioni della rappresentanza in ragione del tempo impiegato,
- 2.
- viaggi, vitto e alloggio di dipendenti del servizio pubblico,
- 3.
- le prestazioni di terzi coinvolti,
- 4.
- le infrastrutture supplementari in aree di ubicazione terza,
- 5.
- l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine,
- 6.
- la comunicazione e trasmissione.
2 Le persone elencate di seguito pagano esclusivamente le spese personali direttamente imputabili:
- a.
- le persone che non hanno dato prova di negligenza;
- b.
- le persone con più cittadinanze se la protezione consolare è garantita da un altro Stato;
- c.
- i collaboratori di organizzazioni internazionali, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone se tali organizzazioni internazionali gestiscono il caso autonomamente e la Confederazione interviene solo a titolo complementare.
3 Le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell’ambito di un soggiorno per ragioni di servizio:
- a.
- i dipendenti del servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone;
- b.
- le persone incaricate direttamente dal servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal mandante nonché i figli di queste persone.
4 Per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi non è emessa alcuna fattura intermedia.
Sezione 3: Altri servizi consolari
Art. 14 Legalizzazioni e attestazioni
1 Per le seguenti prestazioni l’emolumento è di 40 franchi svizzeri per documento:
- a.
- legalizzazione di timbri e firme ufficiali su atti pubblici;
- b.
- legalizzazione di firme personali su atti privati;
- c.
- attestazioni che comportano un dispendio di tempo inferiore a mezz’ora, in particolare quelle sulla cittadinanza svizzera e sull’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero;
- d.
- carte di passo per cadaveri;
- e.
- lasciapassare per cittadini svizzeri.
2 Per le seguenti prestazioni non è riscosso alcun emolumento:
- a.
- attestazioni di certificati di vita destinati a istituti di assicurazione sociale;
- b.
- attestazioni di dichiarazioni di esportazione nel turismo.
3 Per le altre attestazioni l’emolumento è calcolato in ragione del tempo impiegato.
Art. 15 Depositi
1 L’emolumento per il deposito di effetti personali, denaro o altri valori patrimoniali, in particolare carte valori, libretti di risparmio e gioielli, è di 150 franchi svizzeri per anno civile iniziato.
2 L’emolumento per il deposito di documenti pubblici o privati è di 75 franchi svizzeri per anno civile iniziato.
Sezione 4: Promozione dell’economia e della piazza economica
Art. 16
1 Per le prestazioni nell’ambito della promozione dell’economia e della piazza economica, la prima ora di lavoro non è fatturata.
2 I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla promozione delle esportazioni si occupano dell’incasso degli emolumenti per le prestazioni fornite da una rappresentanza, su loro mandato, a favore di mandanti domiciliati in Svizzera.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 29 novembre 20061 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata.
Art. 18 Disposizione transitoria
Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021