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RS 191.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)

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191.11

Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri

(Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)

del 7 ottobre 2015 (Stato 1° novembre 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 59 e 60 capoverso 3 della legge del 26 settembre 20142 sugli Svizzeri all’estero (LSEst),

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori:

a.
protezione consolare;
b.
altri servizi consolari;
c.
promozione dell’economia e della piazza economica.

2 Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:

a.
l’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza;
b.
l’ordinanza del 24 ottobre 20072 sugli emolumenti LStrI3;
c.
l’ordinanza del 20 settembre 20024 sui documenti d’identità;
d.
l’ordinanza del 14 novembre 20125 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
e.
l’ordinanza del 27 ottobre 19996 sugli emolumenti in materia di stato civile;
f.
l’ordinanza del 14 dicembre 20077 sugli emolumenti nella navigazione marittima.

3 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti.


1 [RU 2005 5239. RU 2016 2577 all. n. I 1]. Vedi ora gli art. 24 a 29 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza (RS 141.01).
2 RS 142.209
3 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.
4 RS 143.11
5 RS 143.5
6 RS 172.042.110
7 RS 747.312.4
8 RS 172.041.1

  Art. 2 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo

1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un emolumento per le decisioni e le prestazioni del DFAE.

2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, gli emolumenti sono fissati in ragione del tempo impiegato. La tariffa è di 75 franchi svizzeri per ogni mezz’ora iniziata.

3 L’emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a decisioni e prestazioni. Vi rientrano in particolare:

a.
le spese di viaggio, vitto e alloggio;
b.
le spese per prestazioni di altre autorità e di terzi consultati;
c.
le spese per l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine;
d.
le spese di comunicazione e trasmissione.

4 Per le prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. Per gli esborsi non è previsto alcun supplemento.

  Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

1 Nei settori della protezione consolare e degli altri servizi consolari si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti degli organi intercantonali, dei Cantoni e dei Comuni nonché di Stati esteri se questi ultimi:

a.
garantiscono la reciprocità; o
b.
non possono a loro volta addebitare l’emolumento a terzi.

2 Si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti delle seguenti istituzioni, sempre che esse non possano a loro volta addebitare l’emolumento a terzi:

a.
Fondazione Pro Helvetia;
b.
Organizzazione degli Svizzeri all’estero;
c.
educationsuisse;
d.
Fondazione per i giovani svizzeri all’estero;
e.
Fondazione Piazza degli Svizzeri all’estero;
f.
Svizzera Turismo;
g.
promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla promozione delle esportazioni.

3 In caso d’interesse pubblico preponderante è possibile rinunciare alla riscossione di emolumenti nei confronti delle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Svizzera.

4 Per gli esborsi superiori a 50 franchi svizzeri il rimborso è dovuto anche quando di principio si rinuncia alla riscossione di emolumenti.


1 RS 946.14

  Art. 4 Informazione e pagamento anticipato

1 Il DFAE informa i diretti interessati o i loro familiari, se possibile anticipatamente, sull’obbligo di pagare un emolumento e sull’importo presumibile dell’emolumento.

2 Il DFAE può esigere un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.

  Art. 5 Fatturazione

1 Il DFAE fattura l’emolumento dopo la fornitura della prestazione non appena tutte le unità amministrative in Svizzera e all’estero inoltrano i giustificativi.

2 Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi, ogni sei mesi è emessa una fattura intermedia. Se l’emolumento maturato ammonta a più di 500 franchi svizzeri, viene fatturato.

  Art. 6 Termine di pagamento

Il termine di pagamento dell’emolumento è di 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.

  Art. 7 Incasso

1 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale.

2 Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, la rappresentanza può, previa approvazione da parte della Direzione delle risorse del DFAE, prevedere che gli emolumenti vengano pagati in un’altra valuta.

3 Il DFAE determina il tasso di conversione in base al tasso di cambio giornaliero.

4 Gli emolumenti per le prestazioni richieste mediante uno sportello online devono essere pagati nella moneta proposta nell’ambito del pagamento elettronico.

  Art. 8 Condono degli emolumenti

1 Il DFAE può condonare parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti alle condizioni menzionate nell’articolo 61 LSEst, considerando a tal fine se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

2 Il condono parziale è escluso se l’emolumento è pagato da terzi.

  Art. 9 Negligenza

Ai sensi della presente ordinanza, un comportamento è considerato negligente in particolare se la persona interessata:

a.
non ha osservato le raccomandazioni della Confederazione, segnatamente i consigli di viaggio e le raccomandazioni individuali del DFAE;
b.
ha violato la legislazione dello Stato ospite; o
c.
non dispone di una copertura assicurativa sufficiente o ha perso la copertura assicurativa per un motivo di esclusione.

  Sezione 2: Protezione consolare

  Art. 10 Rinuncia alla riscossione di emolumenti

1 Per gli aiuti nell’ambito della protezione consolare, il DFAE non riscuote alcun emolumento se:

a.
il tempo impiegato non supera un’ora e l’aiuto non ha richiesto alcun esborso; o
b.
il tempo impiegato non supera mezz’ora e l’aiuto ha richiesto un esborso non superiore a 30 franchi svizzeri.

2 I seguenti aiuti prestati nell’ambito dell’assistenza generale non sono soggetti a emolumenti:

a.
gli aiuti in caso di malattia e infortunio di cui all’articolo 51 lettere a–f dell’ordinanza del 7 ottobre 20151 sugli Svizzeri all’estero (OSEst), a condizione che sussista una copertura assicurativa completa;
b.
gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine di cui all’articolo 52 OSEst;
c.
gli aiuti in caso di scomparsa di persone di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettere a–c OSEst;
d.
gli aiuti in caso di decesso di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettere a–f OSEst, se sono forniti al di fuori dello Stato di domicilio;
e.
gli aiuti in caso di rapimenti di minori di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f OSEst.

3 In caso d’indigenza o d’interesse pubblico preponderante, il DFAE può dilazionare, ridurre o condonare l’emolumento per altri aiuti nell’ambito dell’assistenza generale, sempre che la persona interessata non abbia dato prova di negligenza.


1 RS 195.11

  Art. 11 Partenze organizzate da regioni colpite da crisi e catastrofi

1 Le partenze organizzate dal DFAE da regioni colpite da crisi e catastrofi non sono fatturate ai partecipanti, sempre che essi non abbiano dato prova di negligenza.

2 In caso di negligenza, l’emolumento per la partenza è suddiviso in parti uguali tra tutti i partecipanti.

  Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà

1 Per gli aiuti prestati in caso di privazione della libertà di cui all’articolo 57 OSEst1 non è richiesto alcun anticipo o pagamento anticipato.

2 Al termine della detenzione il DFAE esamina i costi che possono essere fatturati alla persona interessata. Esso considera se quest’ultima:

a.
sarà in grado di sostenere i costi in un futuro prevedibile;
b.
ha dato prova di negligenza.

1 RS 195.11

  Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico

1 Le persone che hanno dato prova di negligenza pagano, per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico:

a.
le spese personali direttamente imputabili, in particolare le spese per:
1.
il trasporto,
2.
l’assistenza medica,
3.
il vestiario,
4.
altro materiale d’assistenza di diretta utilità personale,
5.
la trasmissione del citato materiale d’assistenza;
b.
le spese operative legate al caso, comprendenti le spese per:
1.
le prestazioni della rappresentanza in ragione del tempo impiegato,
2.
viaggi, vitto e alloggio di dipendenti del servizio pubblico,
3.
le prestazioni di terzi coinvolti,
4.
le infrastrutture supplementari in aree di ubicazione terza,
5.
l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine,
6.
la comunicazione e trasmissione.

2 Le persone elencate di seguito pagano esclusivamente le spese personali direttamente imputabili:

a.
le persone che non hanno dato prova di negligenza;
b.
le persone con più cittadinanze se la protezione consolare è garantita da un altro Stato;
c.
i collaboratori di organizzazioni internazionali, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone se tali organizzazioni internazionali gestiscono il caso autonomamente e la Confederazione interviene solo a titolo complementare.

3 Le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell’ambito di un soggiorno per ragioni di servizio:

a.
i dipendenti del servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone;
b.
le persone incaricate direttamente dal servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal mandante nonché i figli di queste persone.

4 Per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi non è emessa alcuna fattura intermedia.


  Sezione 3: Altri servizi consolari

  Art. 14 Legalizzazioni e attestazioni

1 Per le seguenti prestazioni l’emolumento è di 40 franchi svizzeri per documento:

a.
legalizzazione di timbri e firme ufficiali su atti pubblici;
b.
legalizzazione di firme personali su atti privati;
c.
attestazioni che comportano un dispendio di tempo inferiore a mezz’ora, in particolare quelle sulla cittadinanza svizzera e sull’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero;
d.
carte di passo per cadaveri;
e.
lasciapassare per cittadini svizzeri.

2 Per le seguenti prestazioni non è riscosso alcun emolumento:

a.
attestazioni di certificati di vita destinati a istituti di assicurazione sociale;
b.
attestazioni di dichiarazioni di esportazione nel turismo.

3 Per le altre attestazioni l’emolumento è calcolato in ragione del tempo impiegato.

  Art. 15 Depositi

1 L’emolumento per il deposito di effetti personali, denaro o altri valori patrimoniali, in particolare carte valori, libretti di risparmio e gioielli, è di 150 franchi svizzeri per anno civile iniziato.

2 L’emolumento per il deposito di documenti pubblici o privati è di 75 franchi svizzeri per anno civile iniziato.


  Sezione 4: Promozione dell’economia e della piazza economica

  Art. 16

1 Per le prestazioni nell’ambito della promozione dell’economia e della piazza economica, la prima ora di lavoro non è fatturata.

2 I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla promozione delle esportazioni si occupano dell’incasso degli emolumenti per le prestazioni fornite da una rappresentanza, su loro mandato, a favore di mandanti domiciliati in Svizzera.


1 RS 946.14


  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 29 novembre 20061 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata.


1 [RU 2006 5321]

  Art. 18 Disposizione transitoria

Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

  Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.


 RU 2015 3849


1 RS 172.0102 RS 195.1


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OEm-DFAE
Decisione 7 ottobre 2015
Entrata in vigore 1 novembre 2015
Fonte RU 2015 3849
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.11.2015 PDF DOC

Revisioni

01.11.2015
Ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)
 
01.01.2007 - 01.11.2015
Ordinanza del 29 novembre 2006 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
 
01.03.2004 - 01.01.2007
Ordinanza del 28 gennaio 2004 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
 
01.04.1985 - 01.03.2004
Ordinanza del 30 gennaio 1985 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
 
01.01.1974 - 01.04.1985
Tariffa del 5 settembre 1973 delle tasse delle Ambasciate e dei Consolati di Svizzera
 
01.03.1967 - 01.01.1974
Tariffa delle tasse del 7 febbraio 1967 delle Ambasciate e dei Consolati di Svizzera
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 14.12.2019

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