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RS 744.103 Ordinanza del 2 settembre 2015 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

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744.103

Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

(OATVM)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9a capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 20091 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS); in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri),

ordina:

  Sezione 1: Oggetto

  Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell’attestato di capacità professionale quale direttore di un’impresa di trasporti su strada, nonché l’obbligo e il rilascio dell’attestato di conducente.

2 L’autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:

a.
sono iscritte nel registro del commercio;
b.
in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
c.
gestiscono un’azienda di trasporti in quanto enti di diritto pubblico.

3 Per effettuare i trasporti conformemente all’Allegato 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.


  Sezione 2: Autorizzazione

  Art. 2 Prova dell’affidabilità

Per comprovare l’affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del gestore dei trasporti. L’estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

  Art. 3 Prova della capacità finanziaria

1 La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell’impresa ammontano almeno a 11 000 franchi per il primo veicolo e a 6000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante garanzia bancaria.

2 Per comprovare la capacità finanziaria, occorre presentare l’ultimo conto annuale comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni1.

3 Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

a.
il bilancio d’apertura;
b.
un piano d’esercizio;
c.
attestazioni concernenti i crediti d’esercizio accordati all’impresa;
d.
un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell’impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

4 I conti annuali o, all’occorrenza, il bilancio d’apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

5 La garanzia bancaria deve garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell’autorizzazione di accesso.


1 RS 220

  Art. 4 Prova della capacità professionale

1 Per comprovare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:

a.
un certificato di capacità secondo gli articoli 6 e 7;
b.
un attestato di capacità valido nell’UE;
c.
un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale» o «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale»;
d.
un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato;
e.
un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

2 Se il documento presentato è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l’accesso dell’impresa è limitato al settore corrispondente.

  Art. 5 Prove specifiche per il gestore dei trasporti

Le imprese che hanno un rapporto d’impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un’autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2–4, i documenti seguenti:

a.
conferma del rapporto d’impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l’impresa;
b.
convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;
c.
inventario delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.

  Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità

  Art. 6 Svolgimento dell’esame

1 Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

a.
Associazione svizzera dei trasportatori stradali;
b.
Unione dei trasporti pubblici;
c.
Les Routiers Suisses.

2 Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corrisponde all’Allegato I del regolamento (CE) n. 1071/20091.

3 Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera.

4 Il regolamento d’esame definisce anche l’esame semplificato e le condizioni d’ammissione a tale esame secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

5 Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest’ultimo dev’essere approvato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

6 Il regolamento d’esame deve essere sopposto all’UFT per approvazione.


1 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

  Art. 7 Rilascio del certificato di capacità

1 Gli organizzatori degli esami comunicano all’UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l’esame.

2 L’UFT rilascia i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.

3 Ritira i certificati di capacità ottenuti in modo illecito.

4 Tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.


  Sezione 4: Attestato di conducente

  Art. 8 Obbligo di detenere l’attestato di conducente

1 Chi effettua un trasporto su strada nell’ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi necessita di un attestato di conducente dell’autorità competente.

2 L’attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata a questo scopo secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.

3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può esentare dall’obbligo di detenere l’attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

  Art. 9 Rilascio e validità

1 L’UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:

a.
sono titolari di un’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un’altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
b.
assumono o impiegano i conducenti secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.

2 L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.

  Art. 10 Ritiro e rifiuto

1 L’UFT ritira l’attestato di conducente se l’impresa di trasporti su strada:

a.
non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 9; o
b.
ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell’attestato.

2 In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l’UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.


  Sezione 5: Obbligo di recare con sé i documenti

  Art. 11

1 Una copia, certificata conforme dall’UFT o dall’autorità competente, dell’autorizzazione di accesso e l’attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

2 Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario secondo l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 20091 sul trasporto di viaggiatori.


1 RS 745.11


  Sezione 6: Registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti

  Art. 12 Dati per l’identificazione

Per identificare i gestori dei trasporti l’UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita e indirizzo nel registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti (art. 9a LPTS).

  Art. 13 Accesso mediante procedura di richiamo

1 L’UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 9a capoverso 3 LPTS, se le autorità stesse hanno comunicato all’UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

2 Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati dello SEE secondo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/20091.


1 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 2.

  Art. 14 Diritto d’accesso e di rettifica

Per chiedere l’accesso ai propri dati o la loro rettifica, occorre presentare una domanda scritta all’UFT. Nella domanda è necessario identificarsi.


  Sezione 7: Notifica alle autorità estere

  Art. 15

Se un’impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori o di merci, l’UFT lo notifica all’autorità competente all’estero qualora l’infrazione possa comportare il ritiro dell’autorizzazione. La notifica può avvenire per via elettronica.


  Sezione 8: Disposizione penale

  Art. 16

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non reca con sé i documenti seguenti:

a.
l’attestato di conducente;
b.
una copia certificata conforme dell’autorizzazione di accesso.

  Sezione 9: Disposizioni finali

  Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 1° novembre 20001 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è abrogata.


1 [RU 2000 2890, 2003 2484, 2009 5959 II 7, 2010 1259]

  Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.


 RU 2015 3197


1 RS 744.102 RS 0.740.72

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OATVM
Decisione 2 settembre 2015
Entrata in vigore 1 gennaio 2016
Fonte RU 2015 3197
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2016 PDF DOC

Revisioni

01.01.2016
Ordinanza del 2 settembre 2015 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)
 
01.01.2001 - 01.01.2016
Ordinanza del 1° novembre 2000 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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