817.022.104
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali
(ODPPE)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1, 25 capoverso 2 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza descrive le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali e disciplina i requisiti relativi alla composizione, alla caratterizzazione, alla presentazione e alla pubblicità delle stesse.
Art. 2 Categorie di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali
Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali sono classificate nelle seguenti categorie:
- a.
- alimenti per lattanti;
- b.
- alimenti di proseguimento;
- c.
- alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
- d.
- alimenti a fini medici speciali 1;
- e.2
- i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
- f.
- alimenti per sportivi.
1 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 3 Requisiti generali
1 Le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono:
- a.
- essere presenti nella forma biodisponibile;
- b.
- avere un effetto nutritivo o un effetto fisiologico;
- c.
- essere adatte alle persone a cui sono destinate.
2 Alle derrate alimentari di cui all’articolo 2 lettere a–e possono essere aggiunte le sostanze e i composti di seguito menzionati:
- a.
- le sostanze e i composti di cui all’allegato 1;
- b.
- le sostanze ammesse per le esigenze nutrizionali in questione ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui nuovi tipi di derrate alimentari.
3 Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono, per la loro composizione, rispondere, sulla base di dati scientifici generalmente riconosciuti, alle esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinate ed essere adatte a tali persone.
4 Non devono contenere sostanze in una quantità tale da mettere a repentaglio la salute delle persone a cui sono destinate.
5 Possono essere immesse sul mercato solamente preconfezionate, a meno che non siano vendute ai consumatori per il consumo diretto.
6 Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati l’osservanza dei requisiti stabiliti nel capoverso 3 deve essere dimostrata sulla base di metodi di analisi opportuni.
7 Le sostanze elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM) sono vietate.3
1 RS 817.022.2
2 RS 817.022.32
3 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 4 Caratterizzazione
1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), sull’etichetta devono figurare anche informazioni per un uso appropriato.
2 In deroga all’articolo 3 capoverso 4 OID, la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria a prescindere dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del contenitore.
3 Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere formulate in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori.
1 RS 817.022.16
Capitolo 2: Derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia
Sezione 1: Alimenti per lattanti
Art. 5 Definizione
1 Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate a lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi mesi di vita e in grado da sole di soddisfare le loro esigenze nutrizionali fino all’introduzione di adeguate pappe di complemento.
2 Un prodotto che non costituisce di per sé un alimento per lattanti ai sensi del capoverso 1 non può essere immesso sul mercato né distribuito come tale.
Art. 6 Requisiti
Agli alimenti per lattanti sono applicabili i seguenti requisiti:
- a.
- sono fabbricati con:
- 1.
- le fonti proteiche definite nell’allegato 2 numero 2, e
- 2.
- altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti;
- b.
- la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2;
- c.
- gli alimenti per lattanti devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
- d.
- per la fabbricazione possono essere aggiunti esclusivamente le sostanze e i composti di cui all’allegato 1. A essi si applicano i seguenti criteri:
- 1.
- se possono essere utilizzati anche come additivi, i criteri di purezza di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 25 novembre 20131 sugli additivi (OAdd),
- 2.
- se non possono essere utilizzati come additivi oppure se i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd non sono applicabili, i criteri di purezza riconosciuti da organismi internazionali.
1 RS 817.022.31
Art. 7 Caratterizzazione: considerazioni generali
1 La denominazione specifica degli alimenti per lattanti è «alimenti per lattanti».
2 Gli alimenti per lattanti fabbricati esclusivamente a partire da proteine del latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte per lattanti».
3 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4, sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- l’indicazione che il prodotto è idoneo alle esigenze alimentari dei lattanti sin dalla nascita, quando essi non sono allattati al seno;
- b.
- le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto;
- c.
- un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione o conservazione inadeguate del prodotto;
- d.
- un’indicazione come «avvertimento importante», seguita:
- 1.
- da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti per lattanti, e
- 2.
- dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia oppure della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
4 Sono inoltre ammesse:
- a.
- indicazioni utili, purché non figurino sull’etichetta e siano destinate esclusivamente alle seguenti persone:
- 1.
- persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione o della farmacia,
- 2.
- figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia;
- b.
- illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti per lattanti e ne illustrino i metodi di preparazione.
5 Non sono ammessi:
- a.
- una caratterizzazione di alimenti per lattanti concepita in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno;
- b.
- immagini di lattanti o altre immagini o diciture suscettibili di idealizzare l’uso della derrata alimentare;
- c.
- l’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato».
6 La caratterizzazione deve garantire che gli alimenti per lattanti siano chiaramente distinguibili dagli alimenti di proseguimento e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.
Art. 8 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 11 OID1:
- a.
- la dichiarazione del valore nutritivo deve essere espressa per 100 ml del preparato pronto al consumo; tali informazioni possono inoltre essere espresse per 100 g;
- b.
- il tenore di sale non deve essere indicato;
- c.
- il valore energetico e il tenore di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.
3 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare indicazioni sul contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali (eccetto il molibdeno) e delle vitamine elencate nell’allegato 2 e, se del caso, sul tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di preparato pronto al consumo. La dichiarazione del valore nutritivo può inoltre essere integrata da una o più delle seguenti indicazioni:
- a.
- le quantità dei componenti di proteine, carboidrati o grassi;
- b.
- il rapporto tra proteine di siero di latte e caseina;
- c.
- la quantità delle sostanze e dei composti elencati nell’allegato 1, se tale indicazione non è prevista dall’articolo 7 capoverso 3 lettera b;
- d.
- la quantità delle sostanze aggiunte in conformità con l’articolo 6.
4 Gli alimenti per lattanti non devono recare indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi della sezione 12 OID. Sono fatte salve le seguenti diciture relative al lattosio e all’acido docosaesaenoico (DHA):
- a.
- la dicitura «unicamente lattosio», a condizione che il lattosio sia l’unico carboidrato presente nel prodotto;
- b.
- la dicitura «senza lattosio», a condizione che il contenuto di lattosio nel prodotto non sia superiore a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
- c.
- la dicitura «senza lattosio» per alimenti per lattanti prodotti con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura «non idoneo a lattanti con galattosemia» indicata in caratteri della stessa dimensione e visibilità della dicitura «senza lattosio» e in prossimità della stessa;
- d.
- la dicitura «contiene acido docosaesaenoico (come prescritto dalla legge per gli alimenti per lattanti)» o «contiene DHA (come prescritto dalla legge per gli alimenti per lattanti)».
1 RS 817.022.16
Art. 9 Presentazione e pubblicità
Gli articoli 7 e 8 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.
Art. 10 Alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo
Gli alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzati all’interno delle stesse o distribuiti all’esterno possono essere utilizzati o distribuiti soltanto per i lattanti che devono essere nutriti con tali alimenti e unicamente per il periodo necessario.
Art. 11 Obbligo di notifica
1 Chi fabbrica o importa un alimento per lattanti e intende immetterlo sul mercato deve comunicarlo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione.
2 Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser.
Sezione 2: Alimenti di proseguimento
Art. 12 Definizione
Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari che costituiscono il principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata per:
- a.
- i lattanti di età superiore a sei mesi in grado di alimentarsi con adeguate pappe di complemento; e
- b.
- i bambini nella prima infanzia, di età compresa tra uno e tre anni.
Art. 13 Requisiti
Agli alimenti di proseguimento si applicano i seguenti requisiti:
- a.
- sono fabbricati con:
- 1.
- le fonti proteiche definite nell’allegato 3 numero 2, e
- 2.
- altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore a sei mesi e dei bambini nella prima infanzia è dimostrata da dati scientifici riconosciuti;
- b.
- la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3;
- c.
- devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
- d.
- devono essere aggiunte esclusivamente sostanze e composti di cui all’allegato 1. A tali sostanze e composti si applicano i seguenti criteri:
- 1.
- se possono essere utilizzati anche come additivi: i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd1,
- 2.
- se non possono essere utilizzati come additivi oppure se i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd non sono applicabili: i criteri di purezza riconosciuti da organismi internazionali.
1 RS 817.022.31
Art. 14 Caratterizzazione: considerazioni generali
1 La denominazione specifica degli alimenti di proseguimento è «alimento di proseguimento».
2 Gli alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte di proseguimento».
3 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- un’indicazione che il prodotto:
- 1.
- è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi,
- 2.
- deve essere incluso in un’alimentazione diversificata, e
- 3.
- non deve venir utilizzato in sostituzione del latte materno durante i primi sei mesi di vita;
- b.
- un’indicazione che la decisione di iniziare con la pappa di complemento, in particolare nei casi in cui eccezionalmente tale alimentazione sia iniziata prima dei sei mesi, va presa soltanto:
- 1.
- su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia o della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, e
- 2.
- tenuto conto delle necessità di ciascun lattante per quanto concerne la crescita e lo sviluppo;
- c.
- le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto;
- d.
- un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguate;
- e.
- un’indicazione come «avvertenza importante», seguita:
- 1.
- da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti di proseguimento, e
- 2.
- dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia oppure della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
4 Sono inoltre ammesse:
- a.
- indicazioni utili, purché non figurino sull’etichetta e siano destinate esclusivamente alle seguenti persone:
- 1.
- persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione o della farmacia,
- 2.
- figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia;
- b.
- illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti di proseguimento e ne illustrino i metodi di preparazione.
5 Non sono ammessi:
- a.
- una caratterizzazione di alimenti di proseguimento concepita in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno;
- b.
- immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso della derrata alimentare;
- c.
- l’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato».
6 La caratterizzazione deve garantire che gli alimenti di proseguimento siano chiaramente distinguibili dagli alimenti per lattanti e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.
Art. 15 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 11 OID1:
- a.
- la dichiarazione del valore nutritivo deve essere espressa per 100 ml del preparato pronto al consumo; tali informazioni possono inoltre essere espresse per 100 g;
- b.
- il tenore di sale non deve essere indicato;
- c.
- solo le vitamine e i sali minerali possono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento; si applicano le quantità di riferimento specifiche di cui all’allegato 4.
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.
3 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare indicazioni sul contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali (eccetto il molibdeno) e delle vitamine elencate nell’allegato 3 e, se del caso, sul tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso per 100 ml di preparato pronto al consumo. La dichiarazione del valore nutritivo può inoltre essere integrata da una o più delle seguenti indicazioni:
- a.
- le quantità dei componenti di proteine, carboidrati o grassi;
- b.
- il rapporto tra proteine di siero di latte e caseina;
- c.
- la quantità delle sostanze e dei composti elencati nell’allegato 1 per 100 ml del prodotto pronto al consumo, se tale indicazione non è prevista dall’articolo 14 capoverso 3 lettera c;
- d.
- la quantità delle sostanze aggiunte secondo l’articolo 13.
4 Sono ammesse le seguenti diciture relative al lattosio:
- a.
- la dicitura «unicamente lattosio», a condizione che il lattosio sia l’unico carboidrato presente nel prodotto;
- b.
- la dicitura «senza lattosio», a condizione che il contenuto di lattosio nel prodotto non sia superiore a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
- c.
- la dicitura «senza lattosio» per alimenti di proseguimento prodotti con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura «non idoneo a lattanti con galattosemia» indicata in caratteri della stessa dimensione e visibilità della dicitura «senza lattosio» e in prossimità della stessa;
1 RS 817.022.16
Art. 16 Presentazione e pubblicità
Gli articoli 14 e 15 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.
Art. 17 Obbligo di notifica
1 Chi fabbrica o importa alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine, contenenti sostanze e composti diversi da quelli elencati nell’allegato 1, e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione.
2 Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser.
Sezione 3: Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
Art. 18 Definizione
1 Gli alimenti a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia sono derrate alimentari che rispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra quattro mesi e tre anni.
2 Essi sono destinati al consumo:
- a.
- durante lo svezzamento dei lattanti;
- b.
- per integrare l’alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia; o
- c.
- per il graduale passaggio all’alimentazione normale.
3 Non sono considerate pappe di complemento le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia.
Art. 19 Requisiti
1 Gli alimenti a base di cereali possono essere offerti come:
- a.
- prodotti semplici di cereali che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi nutrienti appropriati;
- b.
- prodotti di cereali con aggiunta di alimenti altamente proteici che sono o devono essere preparati con acqua o altri liquidi privi di proteine;
- c.
- paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti;
- d.
- fette biscottate e biscotti che possono essere consumati direttamente o dopo essere stati sbriciolati, con aggiunta di acqua, latte o altri liquidi adatti.
2 Gli alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alle particolari esigenze nutrizionali dei bambini secondo l’articolo 18 capoverso 1 è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti.
3 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:
- a.
- gli alimenti a base di cereali devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5;
- b.
- le pappe di complemento devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 6;
- c.
- per la fabbricazione possono essere utilizzati esclusivamente le sostanze e i composti di cui all’allegato 1.
4 Se agli alimenti a base di cereali e alle pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia sono aggiunti vitamine e sali minerali, valgono le quantità massime di cui all’allegato 7.
Art. 20 Caratterizzazione: considerazioni generali
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4, l’etichetta deve recare le seguenti informazioni:
- a.
- una menzione che indichi a partire da quale età è possibile usare il prodotto, tenuto conto della sua composizione, della costituzione o di altre caratteristiche particolari;
- b.
- informazioni sul tenore di glutine, come «contenente glutine», o sull’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a sei mesi;
- c.
- la quantità media dei singoli sali minerali e vitamine per i quali negli allegati 5 e 6 sono fissati tenori specifici per 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto;
- d.
- se necessario le istruzioni per la preparazione corretta e l’avvertenza di quanto sia importante seguirle.
Art. 211Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 La caratterizzazione del valore nutritivo può contenere il tenore medio delle sostanze indicate nell’allegato 1 per ogni 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sempre che tale indicazione non sia già prevista dalle disposizioni dell’articolo 20 lettera c.
2 Nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato 4 in riferimento agli alimenti destinati ai lattanti, oltre ai dati indicati conformemente al capoverso 1 è possibile esprimere questi valori in parte percentuale del valore di riferimento. L’indicazione percentuale è consentita soltanto se in 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio ed eventualmente per ogni porzione stabilita del prodotto è contenuto almeno il 15 per cento del valore di riferimento di cui all’allegato 4.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Sezione 4: Disposizioni comuni sui residui di prodotti fitosanitari e sui valori massimi in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia
Art. 22
1 I prodotti agricoli trattati con i prodotti fitosanitari di cui all’allegato 8 elenco A non possono essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia.
2 I prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato 8 elenco A sono considerati non utilizzati se i valori massimi dei residui di tali sostanze non sono superiori a 0,003 mg/kg.
3 Per i prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato 8 elenco B si applicano i tenori massimi di residui ivi previsti.
4 I prodotti pronti per la vendita o preparati sulla base delle indicazioni del fabbricante non devono contenere residui di prodotti fitosanitari superiori a 0,01 mg/kg per sostanza attiva.
Sezione 5:2 Requisiti applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento relativi alle informazioni in materia di alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia
Art. 22a
1 Il materiale informativo di fabbricanti o distributori riprende le raccomandazioni dell’USAV per quanto riguarda l’alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia.
2 Questo materiale informativo, in forma scritta o audiovisiva, sull’alimentazione dei lattanti destinato alle donne incinte e alle madri di lattanti e di bambini nella prima infanzia fornisce chiare informazioni su tutti i punti seguenti:
- a.
- i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;
- b.
- l’alimentazione materna, la preparazione all’allattamento al seno e le modalità per assicurarne il mantenimento;
- c.
- le eventuali conseguenze negative per l’allattamento al seno dell’introduzione dell’allattamento artificiale parziale;
- d.
- la difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
- e.
- all’occorrenza, l’utilizzo corretto degli alimenti per lattanti.
3 Se tale materiale contiene informazioni sull’utilizzo degli alimenti per lattanti, esso deve indicare le conseguenze sociali e finanziarie dell’utilizzo di tali prodotti, i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo di alimenti o di metodi di alimentazione non appropriati e in particolare i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo scorretto degli alimenti per lattanti. Detto materiale non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l’uso di tali alimenti.
4 Le donazioni di attrezzature o materiale informativo da parte di produttori o distributori non devono ostacolare la promozione dell’allattamento al seno. Tali attrezzature o materiale possono essere contrassegnati con il nome o la sigla della società donatrice, ma non possono contenere riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti e possono essere distribuiti soltanto attraverso il sistema sanitario.
Capitolo 3: Alimenti a fini medici speciali
Art. 23 Definizione
Gli alimenti a fini medici speciali sono derrate alimentari destinate a pazienti:
- a.
- che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute, compresi i metaboliti; o
- b.
- che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti per determinate categorie di persone o una combinazione di entrambi.
Art. 24 Categorie di alimenti a fini medici speciali
1 Gli alimenti a fini medici speciali vengono classificati nelle seguenti categorie:
- a.
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard delle sostanze nutritive, possono costituire l’unica fonte di nutrimento per le persone a cui sono destinati;
- b.
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione delle sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, possono costituire l’unica fonte di nutrimento;
- c.
- alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard o una formulazione adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, non sono idonei a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.
2 Gli alimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere utilizzati anche per la sostituzione parziale o l’integrazione dell’alimentazione di un paziente.
Art. 25 Requisiti
1 La formulazione degli alimenti a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali riconosciuti.
2 Gli alimenti a fini medici speciali possono contenere le sostanze e i composti di cui all’allegato 1.
3 Gli alimenti a fini medici speciali devono:
- a.
- essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante;
- b.
- rispondere alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; e
- c.
- soddisfare i criteri di cui all’allegato 9.
4 L’efficacia di un alimento destinato a fini medici speciali deve essere comprovata mediante dati scientifici generalmente riconosciuti.
Art. 26 Residui di prodotti fitosanitari e valori massimi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia
Le disposizioni di cui all’articolo 22 capoversi 1–4 si applicano anche agli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
Art. 27 Obbligo di notifica
Chi fabbrica o importa alimenti a fini medici speciali e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione. Con la comunicazione va presentato all’USAV un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva copia stampata con la composizione del prodotto.
Art. 28 Caratterizzazione: considerazioni generali
1 La denominazione specifica è «alimento destinato a fini medici speciali».
2 Oltre a quelle di cui all’articolo 4, sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica;
- b.
- la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;
- c.1
- la dicitura «Indicato per la gestione dietetica di », completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per i quali è previsto il prodotto;
- d.
- una descrizione delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto che lo rendono indicato per la malattia, il disturbo o lo stato patologico per il cui regime alimentare esso è previsto, se necessario tenuto conto della lavorazione e formulazione particolari, con le indicazioni delle sostanze nutritive che sono state aumentate, diminuite, eliminate o altrimenti modificate;
- e.
- i motivi che giustificano l’uso del prodotto.
3 Possono inoltre figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- la menzione che il prodotto è destinato a persone di una determinata fascia d’età;
- b.
- la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifici per i quali il prodotto è previsto;
- c.
- una menzione riguardante le precauzioni da prendere e le controindicazioni;
- d.
- l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
- e.
- se del caso, le istruzioni per una preparazione, un utilizzo e una conservazione corretti del prodotto dopo l’apertura della confezione.
4 Le indicazioni di cui ai capoversi 2 lettere a e b e 3 lettere a e b devono essere precedute dall’espressione «Avvertenza importante» o da un’espressione equivalente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 29 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID1, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- la quantità di ogni vitamina e sostanza minerale elencata nell’allegato 9 e contenuta nel prodotto;
- b.
- la quantità di componenti di proteine, carboidrati e grassi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, qualora questa informazione sia necessaria per il corretto utilizzo del prodotto;
- c.
- informazioni sull’origine e sulla natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto.
- d.
- se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto.
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.
3 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.
4 L’indicazione del tenore di sodio deve figurare insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: Sale: X g (di cui sodio: Y mg).
5 Sugli alimenti a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute.
1 RS 817.022.16
Art. 30 Caratterizzazione: alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti.
Oltre agli articoli 28 e 29, agli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti si applicano i seguenti requisiti riguardanti la caratterizzazione:
- a.
- sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione;
- b.1
- non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto;
- c.
- la caratterizzazione deve garantire che tali prodotti siano chiaramente distinguibili dagli alimenti per lattanti e di proseguimento e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 31 Pubblicità degli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti
1 La pubblicità degli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche. Non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto.
2 Nei punti di vendita di tali alimenti è vietata la distribuzione di campioni. Sono inoltre vietate altre forme di promozione intese a indurre i consumatori all’acquisto, quali modalità speciali di esposizione, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.
3 I produttori e i distributori non devono offrire alla popolazione, in particolare alle donne in gravidanza, alle madri e ai membri delle relative famiglie, tali alimenti sotto forma di prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi.
Capitolo 4: Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso3
Art. 321Definizione
I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono alimenti di composizione particolare che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, sostituiscono interamente il fabbisogno alimentare quotidiano.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 331
1 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 341Requisiti
1 I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui all’allegato 10.
2 I requisiti relativi alla composizione di cui all’allegato 10 si applicano alle derrate alimentari pronte per l’uso, commercializzate come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.
3 I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono contenere ingredienti diversi dalle sostanze elencate all’allegato 10 solo se la loro idoneità è stata stabilita mediante dati scientifici generalmente accettati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Art. 351Caratterizzazione: disposizioni generali
1 La denominazione specifica è «sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso».
2 Le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 3 capoverso 1 OID2 sono integrate da:
- a.
- una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire una riduzione del peso;
- b.
- una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia;
- c.
- una dicitura indicante l’importanza di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi;
- d.
- una dicitura indicante che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali, se utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso;
- e.
- una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi;
- f.
- istruzioni per una preparazione adeguata, se necessario, e un’indicazione relativa all’importanza del loro rispetto;
- g.
- se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g al giorno, una dicitura indicante che l’alimento può avere un effetto lassativo;
- h.
- se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari.
3 La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non fa alcun riferimento al ritmo o all’entità della perdita di peso conseguibili dal loro impiego.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 RS 817.022.16
Art 35a1Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 OID2, la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e delle vitamine elencate nell’allegato 10 presenti nel prodotto.
2 La dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari.
3 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 OID, il contenuto della dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi:
- a.
- le quantità di componenti di grassi e di carboidrati;
- b.
- le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell’allegato 1, se tale indicazione non è prevista dal capoverso 1;
- c.
- la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all’articolo 34 capoverso 2.
4 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le informazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nella caratterizzazione.
5 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per tutti i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del recipiente.
6 Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 11 OID.
7 In deroga agli articoli 26 capoverso 3, 27 capoverso 1 e 28 capoverso 1 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l’intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo della derrata alimentare pronta per l’uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se del caso, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori.
8 In deroga all’articolo 27 capoversi 3 e 4 OID, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell’allegato 10 OID.
9 Le indicazioni sulle sostanze comprese nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell’allegato 11 OID sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti.
10 Le indicazioni sulle sostanze non elencate nell’allegato 11 OID che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione del valore nutritivo dopo l’ultima voce di tale allegato.
11 L’indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)».
12 La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno).
13 La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5040 kJ/giorno (1200 kcal/giorno).
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 RS 817.022.16
Art. 35b1Indicazioni nutrizionali e sulla salute
1 I sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso non recano indicazioni nutrizionali e sulla salute.
2 In deroga al capoverso 1, l’indicazione nutrizionale «fibre aggiunte» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a condizione che il contenuto di fibre alimentari del prodotto non sia inferiore a 10 g.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Capitolo 5: Alimenti per sportivi
Art. 36 Definizione
Gli alimenti per sportivi sono derrate alimentari che soddisfano le particolari esigenze energetiche e nutrizionali di tale categoria e che costituiscono una pratica fonte di nutrienti qualora il consumo di alimenti comuni non sia praticabile.
Art. 37 Categorie di alimenti per sportivi
Gli alimenti per sportivi sono classificati in quattro categorie:
- a.
- prodotti energetici;
- b.
- prodotti con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi;
- c.
- preparati contenenti proteine e aminoacidi;
- d.
- combinazioni dei gruppi di prodotti di cui alle lettere a–c.
Art. 38 Requisiti
1 Gli alimenti per sportivi possono contenere:
- a.
- vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui all’allegato 11 in base ai requisiti ivi stabiliti per i composti di cui all’allegato 12;
- b.
- sostanze che:
- 1.
- sono ammesse ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui nuovi tipi di derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego,
- 2.
- sono state autorizzate dall’USAV come nuove derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego;
- c.
- ulteriori alimenti, fatte salve le lettere a e b.
2 Alle colture batteriche vive si applica l’allegato 13.
3 I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 1.
4 Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 2.
5 Per le combinazioni di cui all’articolo 37 lettera d si applicano i requisiti previsti per i singoli componenti.
Art. 39 Richiesta di modifica degli allegati 11 e 12
Su richiesta motivata l’USAV può:
- a.
- inserire ulteriori sostanze nell’allegato 11;
- b.
- modificare i requisiti delle sostanze di cui all’allegato 11;
- c.
- inserire ulteriori composti nell’allegato 12.
Art. 40 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica si basa sull’articolo 6 OID1.
2 La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato 11, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 12.
3 L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:
- a.
- con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes2; oppure
- b.
- con l’indicazione «con batteri acidolattici».
4 La caratterizzazione deve fare riferimento al tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.
5 Le bevande con un’osmolarità compresa fra 260 e 300 mOsm/litro possono essere definite isotoniche mentre le bevande con un’osmolarità inferiore a 260 mOsm/litro possono essere definite ipotoniche.3
1 RS 817.022.16
2 www.the-icsp.org
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Capitolo 6: Adeguamento degli allegati
Art. 41
1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Può stabilire altresì disposizioni transitorie.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 42 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è abrogata.
1 [RU 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405]
Art. 43 Disposizioni transitorie
1 Gli alimenti soggetti agli obblighi di notifica secondo gli articoli 11 e 17 che sono già stati immessi sul mercato e notificati secondo il diritto anteriore vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa.
2 L’indicazione di cui all’articolo 8 capoverso 4 lettera d può essere utilizzata esclusivamente per alimenti per lattanti immessi sul mercato prima del 22 febbraio 2025.
Art. 44 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 20204
Le derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali che non risultano conformi alla modifica del 27 maggio 2020 della presente ordinanza possono essere ancora importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2022. Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.
Allegato 11
(art. 3 cpv. 2 lett. a, 6 lett. d, 8 cpv. 3 lett. c, 13 lett. d, 15 cpv. 3 lett. c, 17 cpv. 1, 19 cpv. 3 lett. c, 21 cpv. 1, 25 cpv. 2, 34 cpv. 1 e 35a cpv. 3 lett. b)
Sostanze e composti
Sostanze | Composti | Categorie alimentari | |||
Alimenti per lattanti e di proseguimento | Alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento | Alimenti a fini medici speciali | Sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso | ||
Vitamine | |||||
Acido pantotenico | Dexpantenolo | x | x | x | x |
D-Pantotenato di calcio | x | x | x | x | |
D-pantotenato di sodio | x | x | x | x | |
Biotina | D-Biotina | x | x | x | x |
Folato | Acido folico o acido pteroil-monoglutammico | x | x | x | x |
L-metilfolato di calcio | x | x | |||
Niacina | Acido nicotinico | x | x | x | x |
Nicotinamide | x | x | x | x | |
Riboflavina | Riboflavina | x | x | x | x |
Riboflavina-5'-fosfato di sodio | x | x | x | x | |
Tiamina | Tiamina cloridrato | x | x | x | x |
Tiamina mononitrato | x | x | x | x | |
Vitamina A | Acetato di retinile | x | x | x | x |
â-carotene | x | x | x | ||
Palmitato di retinile | x | x | x | x | |
Retinolo | x | x | x | x | |
Vitamina B6 | Dipalmitato di piridossina | x | x | x | |
Piridossina cloridrato | x | x | x | x | |
Piridossina-5'-fosfato | x | x | x | x | |
Vitamina B12 | Cianocobalamina | x | x | x | x |
Idrossocobalamina | x | x | x | x | |
Vitamina C | 6-palmitato di L-ascorbile | x | x | x | x |
Acido L-ascorbico | x | x | x | x | |
L-ascorbato di calcio | x | x | x | x | |
L-ascorbato di potassio | x | x | x | x | |
L-ascorbato di sodio | x | x | x | x | |
Vitamina D | Colecalciferolo | x | x | x | x |
Ergocalciferolo | x | x | x | x | |
Vitamina E | D-á-tocoferil succinato | x | x | ||
D-á-tocoferilacetato | x | x | x | x | |
D-á-tocoferolo | x | x | x | x | |
DL-á-tocoferolo | x | x | x | x | |
Succinato di D-a-tocoferolo polietilene glicole 1000 (TPGS) | x | ||||
DL-á-tocoferilacetato | x | x | x | x | |
Vitamina K | Fillochinone o fitomenadione | x | x | x | x |
Menachinone2 | x | x | |||
Sali minerali | |||||
Boro | Acido borico | x | x | ||
Borato di sodio | x | x | |||
Calcio | Bisglicinato di calcio | x | x | ||
Calcio L-pidolato | x | x | |||
Carbonato di calcio | x | x | x | x | |
Citrato di calcio o sali di calcio dell’acido citrico | x | x | x | x | |
Citrato-malato di calcio | x | x | |||
Cloruro di calcio | x | x | x | x | |
Glicerofosfato di calcio | x | x | x | x | |
Gluconato di calcio | x | x | x | x | |
Idrossido di calcio | x | x | x | x | |
Lattato di calcio | x | x | x | x | |
Oligosaccaridi di fosforil e calcio | x | ||||
Malato di calcio | x | x | |||
Ortofosfato di calcio o sali di calcio dell’acido ortofosforico | x | x | x | x | |
Ossido di calcio | x | x | x | ||
Solfato di calcio | x | x | |||
Cromo | Cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato | x | x | ||
Picolinato di cromo | x | x | |||
Solfato di cromo (III) e il suo esaidrato | x | x | |||
Ferro | Bisglicinato ferroso | x | x | x | x |
Carbonato ferroso | x | x | x | ||
Citrato ferrico di ammonio | x | x | x | x | |
Citrato ferroso | x | x | x | x | |
Difosfato ferrico di sodio | x | x | x | ||
Difosfato ferrico o pirofosfato ferrico | x | x | x | x | |
Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno) | x | x | x | ||
Fosfato di ammonio ferroso | x | x | |||
Fumarato ferroso | x | x | x | x | |
Gluconato ferroso | x | x | x | x | |
Lattato ferroso | x | x | x | x | |
L-pidolato ferroso | x | x | |||
Saccarato ferrico | x | x | x | ||
Sodio ferrico EDTA | x | x | |||
Solfato ferroso | x | x | x | x | |
Fluoruro | Fluoruro di potassio | x | x | ||
Fluoruro di sodio | x | x | |||
Iodio | Iodato di potassio | x | x | x | x |
Iodato di sodio | x | x | x | ||
Ioduro di potassio | x | x | x | x | |
Ioduro di sodio | x | x | x | x | |
Magnesio | Acetato di magnesio | x | x | ||
Bisglicinato di magnesio | x | x | |||
Carbonato di magnesio | x | x | x | x | |
Citrato di magnesio o sali di magnesio dell’acido citrico | x | x | x | x | |
Citrato di potassio e magnesio | x | x | |||
Cloruro di magnesio | x | x | x | x | |
Glicerofosfato di magnesio | x | x | x | ||
Gluconato di magnesio | x | x | x | x | |
Idrossido di magnesio | x | x | x | x | |
Lattato di magnesio | x | x | x | ||
Magnesio L-aspartato | x | ||||
Magnesio L-pidolato | x | x | |||
Ortofosfato di magnesio o sali di magnesio dell’acido ortofosforico | x | x | x | x | |
Ossido di magnesio | x | x | x | x | |
Solfato di magnesio | x | x | x | x | |
Manganese | Carbonato di manganese | x | x | x | x |
Citrato di manganese | x | x | x | x | |
Cloruro di manganese | x | x | x | x | |
Glicerofosfato di manganese | x | x | x | ||
Gluconato di manganese | x | x | x | x | |
Solfato di manganese | x | x | x | x | |
Molibdeno | Molibdato di ammonio | x | x | ||
Molibdato di sodio | x | x | |||
Potassio | Bicarbonato di potassio | x | x | x | |
Carbonato di potassio | x | x | x | ||
Citrato di potassio | x | x | x | x | |
Citrato di potassio e magnesio | x | x | |||
Cloruro di potassio | x | x | x | x | |
Glicerofosfato di potassio | x | x | x | ||
Gluconato di potassio | x | x | x | x | |
Idrossido di potassio | x | x | x | ||
Lattato di potassio | x | x | x | x | |
Sali di potassio dell’acido ortofosforico | x | x | x | ||
Rame | Carbonato di rame | x | x | x | x |
Citrato di rame | x | x | x | x | |
Complesso rame-lisina | x | x | x | x | |
Gluconato di rame | x | x | x | x | |
Solfato di rame | x | x | x | x | |
Selenio | Idrogenoselenito di sodio | x | x | ||
Lievito arricchito in selenio3 | x | x | |||
Selenato di sodio | x | x | x | ||
Selenito di sodio | x | x | x | ||
Sodio | Bicarbonato di sodio | x | x | x | |
Carbonato di sodio | x | x | x | ||
Citrato di sodio | x | x | x | ||
Cloruro di sodio | x | x | x | ||
Gluconato di sodio | x | x | x | ||
Idrossido di sodio | x | x | x | ||
Lattato di sodio | x | x | x | ||
Sali di sodio dell’acido orto fosforico | x | x | x | ||
Zinco | Acetato di zinco | x | x | x | x |
Bisglicinato di zinco | x | x | |||
Carbonato di zinco | x | x | |||
Citrato di zinco | x | x | x | x | |
Cloruro di zinco | x | x | x | x | |
Gluconato di zinco | x | x | x | x | |
Lattato di zinco | x | x | x | x | |
Ossido di zinco | x | x | x | x | |
Solfato di zinco | x | x | x | x | |
Aminoacidi | |||||
Aminoacidi4 | Cistina5 | x e il suo cloridrato | x e il suo cloridrato | x | x |
Glicina | x | ||||
L-acido aspartato | x | ||||
L-acido glutammico | x | x | |||
L-alanina | - | x | x | ||
L-arginina | x e il suo cloridrato | x e il suo cloridrato | x | x | |
L-arginina-L-aspartato | x | ||||
L-cisteina | x e il suo cloridrato | x e il suo cloridrato | x | x | |
L-citrullina | x | ||||
L-fenilalanina | x | x | x | x | |
L-glutammina | x | x | |||
L-isoleucina | x e il suo cloridrato | x e il suo cloridrato | x | x | |
L-istidina | x e il suo cloridrato | x e il suo cloridrato | x | x | |
L-leucina | x e il suo cloridrato | x e il suo cloridrato | x | x | |
L-lisina | x e il suo cloridrato | x e il suo cloridrato | x | x | |
L-lisina acetata | x | x | |||
L-lisina-L-aspartato | x | ||||
L-lisina-L-glutammato | x | ||||
L-metionina | x | x | x | x | |
L-ornitina | x | x | |||
L-prolina | x | ||||
L-serina | x | ||||
L-tirosina | x | x | x | x | |
L-treonina | x | x | x | x | |
L-triptofano | x | x | x | x | |
L-valina | x | x | x | x | |
N-acetil-L-cisteina | x | ||||
N-acetil-L-metionina | x nei prodotti destinati a persone a partire da 1 anno di età. | ||||
Altre sostanze, senza aminoacidi | |||||
Carnitina e taurina | L-carnitina | x | x | x | x |
L-carnitina-L-tartrato | x | x | x | ||
L-cloridrato di carnitina | x | x | x | x | |
Taurina | x | x | x | ||
Colina e inositolo | Bitartrato di colina | x | x | x | x |
Citrato di colina | x | x | x | x | |
Cloruro di colina | x | x | x | x | |
Colina | x | x | x | x | |
Inositolo | x | x | x | x | |
Nucleotidi | Adenosina-5'-monofosfato (AMP) | x | x | x | |
Citidina-5'-monofosfato (CMP) | x | x | x | ||
Guanosina-5'-monofosfato (GMP) | x | x | x | ||
Inosina-5'-monofosfato (IMP) | x | x | x | ||
Sali di sodio del CMP | x | x | x | ||
Sali di sodio del GMP | x | x | x | ||
Sali di sodio dell’IMP | x | x | x | ||
Sali di sodio dell’UMP | x | x | x | ||
Sali di sodio dell’AMP | x | x | x | ||
Uridina-5'-monofosfato (UMP) | x | x | x | ||
1 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.
3 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non possono superare normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.
4 Per gli aminoacidi aggiunti agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti a base di cereali e alle altre pappe di complemento possono essere utilizzati esclusivamente i cloridrati indicati espressamente. Per gli aminoacidi aggiunti agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere utilizzati eventualmente anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.
5 In caso di utilizzo negli alimenti per lattanti, negli alimenti di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia, la cistina può essere utilizzata solo nella forma L-cistina.
Allegato 21
(art. 6 lett. a n. 1 e b, nonché 8 cpv. 3)
Requisiti della composizione di alimenti per lattanti
Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo immesso sul mercato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.
1 Energia
Almeno | Al massimo |
250 kJ/100 ml | 293 kJ/100 ml |
(60 kcal/100 ml) | (70 kcal/100 ml) |
2 Proteine
- 2.1
- Definizioni
- Tenore di proteine = Tenore di azoto ´ 6,25.
- 2.2
- Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino
Almeno | Al massimo |
0,43 g/100 kJ | 0,6 g/100 kJ |
(1,8 g/100 kcal) | (2,5 g/100 kcal) |
- A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di 2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di 2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi.
- Il tenore di L-carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
- 2.3
- Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine
Almeno | Al massimo |
0,44 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(1,86 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
- Gli idrolizzati di proteine provengono dalle seguenti fonti:
- proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:
- a)
- 63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3 per cento; e
- b)
- 37 per cento di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3,5 per cento.
- Le fonti proteiche devono essere trasformate nel modo seguente: processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.
- A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 2.6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di 2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di 2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi.
- Il tenore di L-carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
- 2.4
- Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino
Almeno | Al massimo |
0,54 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(2,25 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
- Per la fabbricazione di questi alimenti per lattanti devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia.
- A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo il n. 2.6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di 2. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilanina non è maggiore di 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere maggiore di 2 a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati, eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi.
- Il tenore di L-Carnitina deve ammontare almeno a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
- 2.5
- In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.
- 2.6
- I tenori in aminoacidi essenziali e semiessenziali delle proteine di latte materno sono i seguenti:
Aminoacidi | Alimenti per lattanti mg/100 kJ | ai sensi dei n. 2.2.+2.4 mg/100 kcal | Alimenti per lattanti mg/100 kJ | ai sensi del numero 2.3 mg/100 kcal |
Arginina Cisteina | – 9 | – 38 | 16 6 | 69 24 |
Fenilalanina | 20 | 83 | 15 | 62 |
Isoleucina | 22 | 90 | 17 | 72 |
Istidina | 10 | 40 | 11 | 45 |
Leucina | 40 | 166 | 37 | 156 |
Lisina | 27 | 113 | 29 | 122 |
Metionina | 5 | 23 | 7 | 29 |
Tirosina | 18 | 76 | 14 | 59 |
Treonina | 18 | 77 | 19 | 80 |
Triptofano | 8 | 32 | 7 | 30 |
Valina | 21 | 88 | 19 | 80 |
3 Taurina
Se all’alimento per lattanti è aggiunta taurina, il suo tenore non deve superare 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
4 Colina
Almeno | Al massimo |
6 mg/100 kJ | 12 mg/100 kJ |
(25 mg/100 kcal) | (50 mg/100 kcal) |
5 Lipidi
Almeno | Al massimo |
1,1 g/100 kJ | 1,4 g/100 kJ |
(4,4 g/100 kcal) | (6,0 g/100 kcal) |
- 5.1
- L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:
- –
- olio di sesamo
- –
- olio di semi di cotone
- 5.2
- Acido linoleico
Almeno | Al massimo |
120 mg/100 kJ | 300 mg/100 kJ |
(500 mg/100 kcal) | (1200 mg/100 kcal) |
- 5.3
- Acido á-linolenico
Almeno | Al massimo |
12 mg/100 kJ | 24 mg/100 kJ |
(50 mg/100 kcal) | (100 mg/100 kcal) |
- 5.4
- Acido docosaesaenoico
Almeno | Al massimo |
4,8 mg/100 kJ | 12 mg/100 kJ |
(20 mg/100 kcal) | (50 mg/100 kcal) |
- 5.5
- È permessa l’aggiunta di altri acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro parte rispetto al tenore di grassi totale non deve superare:
- 551
- per acidi grassi polinsaturi a lunga catena: 2 %
- 552
- per gli acidi arachidonici (20:4 n-6): 1 %
- Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3).
- 5.6
- Il tenore di acidi grassi trans non deve essere superiore al 3 % del tenore di grassi totale.
- 5.7
- Il tenore di acido erucico non deve essere superiore allo 0,4 % del tenore di grassi totali.
6 Fosfolipidi
- Il tenore di fosfolipidi negli alimenti per lattanti non deve essere superiore a 2 g/l.
7 Inositolo
Almeno | Al massimo |
0,96 mg/100 kJ | 9,6 mg/100 kJ |
(4 mg/100 kcal) | (40 mg/100 kcal) |
8 Carboidrati
Almeno | Al massimo |
2,2 g/100 kJ | 3,3 g/100 kJ |
(9 g/100 kcal) | (14 g/100 kcal) |
- 8.1
- Possono essere usati soltanto i seguenti carboidrati:
- a.
- lattosio;
- b.
- maltosio;
- c.
- saccarosio;
- d.
- glucosio;
- e.
- maltodestrine
- f.
- sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato;
- g.
- amido precotto (per natura senza glutine);
- h.
- amido gelatinizzato (per natura senza glutine).
- 8.2
- Lattosio
Almeno | Al massimo |
1,1 g/100 kJ | – |
(4,5 g/100 kcal) | – |
- Questa disposizione non si applica agli alimenti pronti:
- a.
- in cui gli isolati proteici della soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore totale di proteine; o
- b.
- recanti la dicitura «senza lattosio» in conformità con l’articolo 8, capoverso 4.
- 8.3
- Saccarosio
- Il saccarosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il saccarosio eventualmente aggiunto non deve superare il 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati.
- 8.4
- Glucosio
- Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
- 8.5
- Sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato
- Lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio disidratato può essere aggiunto agli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino o a base di isolati proteici della soia (soli o combinati a proteine di latte vaccino o caprino) soltanto se il suo equivalente destrosio non è superiore a 32. Se a questi prodotti viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, il tenore di glucosio derivante dallo sciroppo di glucosio o dallo sciroppo di glucosio disidratato non deve superare 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).
- Se agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, si applicano i tenori massimi di glucosio di cui al numero 8.4.
- 8.6
- Amido precotto e/o amido gelatinizzato
Almeno | Al massimo |
– | 2 g/100 ml e 30 per cento in massa del tenore totale di carboidrati |
9 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi
- I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 per cento di oligogalattosil-lattosio e 10 per cento di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare.
- Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo 6 lettera a numero 2.
10 Sali minerali
- 10.1
- Alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine
Sali minerali
per 100 kJ
per 100 kcal
Almeno
Al massimo
Almeno
Al massimo
Calcio (mg)
12
33,5
50
140
Cloruro (mg)
14,3
38,2
60
160
Ferro (mg)
0,07
0,31
0,3
1,3
Fluoruri (µg)
–
24
–
100
Fosforo (mg)2
6
21,5
25
90
Iodio (µg)
3,6
6,9
15
29
Magnesio (mg)
1,2
3,6
5
15
Manganese (µg)
0,24
24
1
100
Molibdeno (µg)
–
3,3
–
14
Potassio (mg)
19,1
38,2
80
160
Rame (µg)
14,3
24
60
100
Selenio (µg)
0,72
2
3
8,6
Sodio (mg)
6
14,3
25
60
Zinco (mg)
0,12
0,24
0,5
1
- Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati proteici costituisce l’80 per cento del fosforo totale.
- 10.2
- Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino
- Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 10.1. Sono fatti salvi ferro, fosforo e zinco per cui valgono i seguenti requisiti:
Sali minerali
per 100 kJ
per 100 kcal
Almeno
Al massimo
Almeno
Al massimo
Ferro (mg)
0,11
0,48
0,45
2
Fosforo (mg)3
Zinco (mg)
7,2
0,18
24
0,3
30
0,75
100
1,25
- Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia costituisce il 70 per cento del fosforo totale.
11 Vitamine
Vitamine | per 100 kJ | per 100 kcal | ||
Almeno | Al massimo | Almeno | Al massimo | |
Acido pantotenico (mg) | 0,10 | 0,48 | 0,4 | 2 |
Biotina (µg) | 0,24 | 1,8 | 1 | 7,5 |
Folato (µg-EFA)4 | 3,6 | 11,4 | 15 | 47,6 |
Niacina (mg)5 | 0,10 | 0,36 | 0,4 | 1,5 |
Vitamina C (mg) | 0,96 | 7,2 | 4 | 30 |
Vitamina A (µg-ER)6 | 16,7 | 27,2 | 70 | 114 |
Vitamina B1 (thiamine) (µg) | 9,60 | 72 | 40 | 300 |
Vitamina B2 (riboflavine) (µg) | 14,30 | 95,6 | 60 | 400 |
Vitamina B6 (µg) | 4,8 | 41,8 | 20 | 175 |
Vitamina B12 (µg) | 0,02 | 0,12 | 0,1 | 0,5 |
Vitamina D (µg)7 | 0,48 | 0,6 | 2 | 2.5 |
Vitamina E (mg-á-ET)8 | 0,14 | 1,2 | 0,6 | 5 |
Vitamina K (µg) | 0,24 | 6 | 1 | 25 |
12 Nucleotidi
- Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:
Nucleotidi | Valore massimo9 | Valore massimo10 |
(mg/100 kJ) | (mg/100 kcal) | |
Adenosina-5’ monofosfato | 0,36 | 1,50 |
Citidina-5’ monofosfato | 0,60 | 2,50 |
Guanosina-5’ monofosfato | 0,12 | 0,50 |
Inosina-5’ monofosfato | 0,24 | 1,00 |
Uridina-5’ monofosfato | 0,42 | 1,75 |
1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 Fosforo totale
3 Fosforo totale
4 EFA = equivalente di folato dalla dieta: 1 µg EFA = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6 µg di acido folico sintetico dagli alimenti.
5 Niacina preformata.
6 Vitamine A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.
7 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.
8a–ET= d–a–equivalente tocoferolo.
9 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ.
10 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 5 mg/100 kcal.
Allegato 31
(art. 13 lett. a n. 1 e b, nonché 15 cpv. 3)
Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento
Osservazione: i valori si riferiscono al prodotto pronto al consumo commercializzato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.
1 Energia
Almeno | Al massimo |
250 kJ/100 ml | 293 kJ/100 ml |
(60 kcal/100 ml) | (70 kcal/100 ml) |
2 Proteine
- Tenore di proteine = Tenore di azoto ´ 6,25.
- 2.1
- Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino
Almeno | Al massimo |
0,38 g/100 kJ | 0,6 g/100 kJ |
(1,6 g/100 kcal) | (2,5 g/100 kcal) |
- A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato 2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.
- 2.2
- Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine
Almeno | Al massimo |
0,44 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(1,86 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
- Gli idrolizzati di proteine provengono dalle seguenti fonti:
- proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:
- a)
- 63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3 per cento; e
- b)
- 37 per cento di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento e un tenore massimo di ceneri del 3,5 per cento.
- Le fonti proteiche devono essere trasformate nel modo seguente: processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.
- A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato 2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.
- 2.3
- Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino
Almeno | Al massimo |
0,54 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(2,25 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
- Per la fabbricazione di questi alimenti di proseguimento devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia.
- A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno secondo l’allegato 2 n. 2,6). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.
- 2.4
- In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.
3 Taurina
- Se all’alimento di proseguimento è aggiunta taurina, il suo tenore non deve superare 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
4 Lipidi
Almeno | Al massimo |
1,1 g/100 kJ | 1,4 g/100 kJ |
(4,4 g/100 kcal) | (6,0 g/100 kcal) |
- 4.1
- L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:
- –
- olio di sesamo
- –
- olio di semi di cotone
- 4.2
- Acido linoleico
Almeno | Al massimo |
120 mg/100 kJ | 300 mg/100 kJ |
(500 mg/100 kcal) | (1200 mg/100 kcal) |
- 4.3
- Il tenore di acidi grassi trans non deve essere superiore al 3 % del tenore di grassi totale.
- 4.4
- Il tenore di acido erucico non deve essere superiore allo 0,4 % del tenore di grassi totali.
- 4.5
- Acido á-linolenico
Almeno | Al massimo |
12 mg/100 kJ | 24 mg/100 kJ |
(50 mg/100 kcal) | (100 mg/100 kcal) |
- 4.6
- Acido docosaesaenoico
Almeno | Al massimo |
4,8 mg/100 kJ | 12 mg/100 kJ |
(20 mg/100 kcal) | (50 mg/100 kcal) |
- 4.7
- È permessa l’aggiunta di altri acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro proporzione rispetto al tenore di grassi totale non deve superare:
- 481
- per acidi grassi polinsaturi a lunga catena: 2 per cento
- 482
- per gli acidi arachidonici (20:4 n-6): 1 per cento
- Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3).
5 Fosfolipidi
- Il tenore di fosfolipidi negli alimenti di proseguimento non deve essere superiore a 2 g/l.
6 Carboidrati
Almeno | Al massimo |
2,2 g/100 kJ | 3,3 g/100 kJ |
(9 g/100 kcal) | (14 g/100 kcal) |
- 6.1
- È vietato utilizzare additivi contenenti glutine.
- 6.2
- Lattosio
Almeno | Al massimo |
1,1 g/100 kJ | – |
(4,5 g/100 kcal) |
- Le presenti quantità minime non si applicano agli alimenti di proseguimento:
- –
- nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale; o
- –
- recanti la dicitura «senza lattosio» in conformità con l’articolo 15, capoverso 4, lettera b.
- 6.3
- Saccarosio, fruttosio, miele
Almeno | Al massimo |
– | isolatamente o insieme: 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati |
- Il miele deve essere trattato in modo da distruggere le spore di Clostridium botulinum.
- 6.4
- Glucosio
- Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
- 6.5
- Sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato
- Lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio disidratato può essere aggiunto agli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino o a base di isolati proteici della soia (soli o combinati a proteine di latte vaccino o caprino) soltanto se il suo equivalente destrosio non è superiore a 32. Se a questi prodotti viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, il tenore di glucosio derivante dallo sciroppo di glucosio o dallo sciroppo di glucosio disidratato non deve superare 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).
- Se agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine viene aggiunto sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, si applicano i tenori massimi di glucosio di cui al numero 6.4.
7 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi
- I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli alimenti di proseguimento. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 % di oligogalattosil-lattosio e 10 % di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare.
- Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all’articolo 13 lettera a numero 2.
8 Sali minerali
- 8.1
- Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati di proteine
Sali minerali
per 100 kJ
per 100 kcal
Almeno
Al massimo
Almeno
Al massimo
Calcio (mg)
12
33,5
50
140
Cloruro (mg)
14,3
38,2
60
160
Ferro (mg)
0,14
0,48
0,6
2
Fluoruri (µg)
–
24
–
100
Fosforo (mg)2
6
21,5
25
90
Iodio (µg)
3,6
6,9
15
29
Magnesio (mg)
1,2
3,6
5
15
Manganese (µg)
0,24
24
1
100
Molibdeno (µg)
–
3,3
–
14
Potassio (mg)
19,1
38,2
80
160
Rame (µg)
14,3
24
60
100
Selenio (µg)
0,72
2
3
8,6
Sodio (mg)
6
14,3
25
60
Zinco (mg)
0,12
0,24
0,5
1
- Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile negli alimenti di proseguimento non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o di idrolizzati proteici costituisce l’80 per cento del fosforo totale.
- 8.2
- Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte vaccino o caprino
- Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 8,1. Sono fatti salvi ferro, fosforo e zinco per cui valgono i seguenti requisiti:
Sali minerali
per 100 kJ
per 100 kcal
Almeno
Al massimo
Almeno
Al massimo
Ferro (mg)
0,22
0,6
0,9
2,5
Fosforo (mg)3
Zinco (mg)
7,2
0,18
24
0,3
30
0,75
100
1,25
- Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2. La quantità di fosforo disponibile negli alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia costituisce il 70 per cento del fosforo totale.
9 Vitamine
Vitamine | per 100 kJ | per 100 kcal | ||
Almeno | Al massimo | Almeno | Al massimo | |
Acido pantotenico (mg) | 0,1 | 0,48 | 0,4 | 2 |
Biotina (µg) | 0,24 | 1,8 | 1 | 7,5 |
Folato (µg-DFE)4 | 3,6 | 11,4 | 15 | 47,6 |
Niacina (mg)5 | 0,1 | 0,36 | 0,4 | 1,5 |
Vitamina A (µg-RE)6 | 16,7 | 27,2 | 70 | 114 |
Vitamina B1 (tiamina) (µg) | 9,6 | 72 | 40 | 300 |
Vitamina B2 (riboflavina) (µg) | 14,3 | 95,6 | 60 | 400 |
Vitamina B6 (µg) | 4,8 | 41,8 | 20 | 175 |
Vitamina B12 (µg) | 0,02 | 0,12 | 0,1 | 0,5 |
Vitamina C (mg) | 0,96 | 7,2 | 4 | 30 |
Vitamina D (µg)7 | 0,48 | 0,72 | 2 | 3 |
Vitamina E (mg-á-TE)8 | 0,14 | 1,2 | 0,6 | 5 |
Vitamina K (µg) | 0,24 | 6 | 1 | 25 |
10 Nucleotidi
- Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:
Nucleotidi | Valore massimo9 | Valore massimo10 |
(mg/100 kJ) | (mg/100 kcal) | |
Adenosina-5’ monofosfato | 0,36 | 1,50 |
Citidina-5’ monofosfato | 0,60 | 2,50 |
Guanosina-5’ monofosfato | 0,12 | 0,50 |
Inosina-5’ monofosfato | 0,24 | 1,00 |
Uridina-5’ monofosfato | 0,42 | 1,75 |
1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 Fosforo totale
3 Fosforo totale
4 Equivalente di folato dalla dieta: 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6 µg di acido folico sintetico dagli alimenti.
5 Niacina preformata
6 Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.
7 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.
8a-TE = equivalente d-a-tocoferolo
9 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ.
10 La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 5 mg/100 kcal.
Allegato 41
(art. 15 cpv. 1 lett. c e 21 cpv. 2)
Quantità di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini nella prima infanzia
Vitamine e sali minerali | Quantità di riferimento | ||
Alimenti di proseguimento | Alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento | ||
Acido pantotenico | (mg) | 3 | – |
Biotina | (mg) | 10 | – |
Calcio | (mg) | 550 | 400 |
Cloruro | (mg) | 500 | – |
Ferro | (mg) | 8 | 6 |
Folato | (mg-DFE)2 | 125 | 100 |
Fosforo | (mg) | 550 | – |
Iodio | (mg) | 80 | 70 |
Magnesio | (mg) | 80 | – |
Manganese | (mg) | 1,2 | – |
Niacina | (mg) | 7 | 9 |
Potassio | (mg) | 1000 | – |
Rame | (mg) | 0,5 | 0,4 |
Selenio | (mg) | 20 | 10 |
Sodio | (mg) | 400 | – |
Vitamina A | (mg-ER)3 | 400 | 400 |
Vitamina B1 (tiamina) | (mg) | 0,5 | 0,5 |
Vitamina B2 (riboflavina) | (mg) | 0,7 | 0,8 |
Vitamina B12 | (mg) | 0,8 | 0,7 |
Vitamina B6 | (mg) | 0,7 | 0,7 |
Vitamina C | (mg) | 45 | 25 |
Vitamina D | (mg) | 7 | 10 |
Vitamina E | (mg-á-ET)4 | 5 | – |
Vitamina K | (mg) | 12 | – |
Zinco | (mg) | 5 | 4 |
1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 Equivalente di folato dalla dieta: 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6 µg di acido folico sintetico dagli alimenti.
3 Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.
4a-ET = equivalente d-a-tocoferolo
Allegato 51
(art. 19 cpv. 3 lett. a e 20 lett. c)
Requisiti della composizione degli alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia
Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.
1 Tenore di cereali
- Gli alimenti a base di cereali sono fabbricati principalmente con uno o più prodotti di cereali e/o di tuberi o di rizomi macinati. La quantità di prodotti di cereali e/o di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della miscela finale.
2 Proteine
- 2.1
- Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere b e d, il tenore di proteine non deve superare 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).
- 2.2
- Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b il tenore di proteina aggiunta non deve superare 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
- 2.3
- I biscotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d, fabbricati aggiungendo una derrata alimentare a elevato tenore di proteine e offerti come tali, devono presentare un tenore di proteina aggiunta di almeno 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).
- 2.4
- L’indice chimico della proteina aggiunta deve essere pari almeno all’80 per cento di quello della proteina di riferimento caseina (n. 25) oppure il rapporto di rendimento proteico (PER) nella miscela deve essere pari almeno al 70 per cento di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.
- 2.5
- Composizione degli aminoacidi nella caseina
Aminoacidi
(g per 100 g di proteina)
Arginina
3,7
Cisteina
0,3
Fenilalanina
5,2
Isoleucina
5,4
Istidina
2,9
Leucina
9,5
Lisina
8,1
Metionina
2,8
Tirosina
5,8
Treonina
4,7
Triptofano
1,6
Valina
6,7
3 Carboidrati
- 3.1
- Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere a e d sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
- 3.2
- Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
4 Grassi
- 4.1
- Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a e d, il tenore di grasso non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
- 4.2
- I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b possono presentare un tenore di grasso di 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal) al massimo. Se il tenore di grasso supera 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):
- a.
- il tenore di acido laurico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;
- b.
- il tenore di acido miristico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;
- c.
- il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) deve raggiungere un valore compreso tra 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).
5 Sali minerali
- 5.1
- Sodio
- a.
- I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.
- b.
- Il tenore di sodio negli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
- 5.2
- Calcio
- a.
- I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).
- b.
- I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d fabbricati utilizzando latte (ad es. biscotti al latte) e offerti come tali devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
6 Vitamine
- 6.1
- Gli alimenti a base di cereali devono presentare un tenore di tiamina pari almeno a 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).
- 6.2
- Per i prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b si applicano i tenori seguenti:
Vitamine | per 100 kJ | per 100 kcal | ||
min. | max. | min. | max. | |
Vitamina A (µg-ER)2 | 14 | 43 | 60 | 180 |
Vitamina D (µg)3 | 0,25 | 0,75 | 1 | 3 |
- 6.3
- I valori massimi riportati si applicano anche quando le vitamine A o D sono aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.
1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 ER = equivalente retinolo, tutti trans.
3 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.
Allegato 6
(art. 19 cpv. 3 lett. b e 20 lett. c)
Requisiti della composizione delle pappe di completamento per lattanti e bambini nella prima infanzia
Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.
1 Proteine
- 1.1
- Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto:
- a.
- la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 40 per cento in massa del prodotto totale;
- b.
- la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche;
- c.
- il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1,7 g/100 kJ (7g/100 kcal).
- 1.2
- Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono al primo posto nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:
- a.
- la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 10 per cento in massa del prodotto totale;
- b.
- la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche;
- c.
- il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
- 1.3
- Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, ma non al primo posto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:
- a.
- la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno l’8 per cento in massa del prodotto totale;
- b.
- la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche;
- c.
- il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
- d.
- il tenore totale di proteine di ogni tipo presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
- 1.4
- Se il formaggio è menzionato assieme ad altri ingredienti nella denominazione di un prodotto non dolce, il tenore di proteine provenienti da prodotti a base di latte non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) e il tenore di proteine provenienti da ogni fonte presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal), indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto.
- 1.5
- Se il prodotto è definito come pasto sull’etichetta, ma la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine non sono menzionati nella denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
- 1.6
- I requisiti menzionati nei numeri 1.1-1.5 non sono applicabili alle salse presentate come contorno a un pasto.
- 1.7
- I dolci nella cui denominazione specifica sono indicati prodotti a base di latte come primo o unico ingrediente devono contenere almeno 2,2 g di proteine del latte/100 kcal. A tutti gli altri dolci non sono applicabili i requisiti menzionati nei numeri 1.1-1.5.
- 1.8
- L’aggiunta di aminoacidi è permessa esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.
2 Carboidrati
- Il tenore di carboidrati presenti nei succhi e nel nettare di frutta e verdura, nelle preparazioni a base solo di frutta, nei dessert o nei budini non può essere superiore ai seguenti valori:
- a.
- 10 g/100 ml per i succhi e le bevande di verdura a base di succo di verdura;
- b.
- 15 g/100 ml per i succhi o il nettare di frutta e le bevande fabbricate su tale base;
- c.
- 20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta;
- d.
- 25 g/100 g per i dessert e i budini;
- e.
- 5 g/100 g per le altre bevande che non sono a base di latte.
3 Grassi
- 3.1
- Se nei prodotti di cui al numero 1.1 carne o formaggio sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto o se sono al primo posto, il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
- 3.2
- In tutti gli altri prodotti il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte contenuto nel prodotto non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).
4 Sodio
- 4.1
- Il tenore di sodio nel prodotto finito non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg/100 g. Se però il formaggio è l’unico ingrediente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
- 4.2
- Alle preparazioni di frutta, ai dessert e ai budini non si possono aggiungere sali di sodio fuorché per scopi tecnologici.
5 Vitamine
- 5.1
- Vitamina C Nel succo di frutta, nel nettare di frutta e nel succo di verdura il tenore di vitamina C del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) oppure a 25 mg/100 g.
- 5.2
- Vitamina A Nel succo di verdura il tenore di vitamina A del prodotto finito non deve essere inferiore a 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal)1. La vitamina A non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.
- 5.3
- Vitamina D La vitamina D non può essere aggiunta a pappe di complemento.
1 ER = equivalente retinolo, tutti trans
Allegato 7
(art. 19 cpv. 4)
Quantità massime di vitamine e sali minerali aggiunti ad alimenti a base di cereali e ad altri alimenti di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia
Osservazione: i presenti requisiti si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo o preparato per il consumo in base alle istruzioni del fabbricante. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al prodotto destinato alla consegna ai consumatori.
Vitamine e sali minerali | Valore massimo per 100 kcal |
Acido folico (µg) | 50 |
Acido pantotenico (mg) | 1,5 |
Biotina (µg) | 10 |
Calcio (mg) | |
Ferro (mg) | 3 |
Iodio (µg) | 35 |
Magnesio (mg) | 40 |
Manganese (mg) | 0,6 |
Niacina (mg EN) | 4,5 |
Potassio (mg) | 160 |
Rame (µg) | 40 |
Vitamina A (µg ER) | 1803 |
Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0,25/0,54 |
Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 0,4 |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 |
Vitamina B12 (µg) | 0,35 |
Vitamina C (mg) | |
Vitamina D (µg) | 37 |
Vitamina E (mg á-ET) | 3 |
Zinco (mg) | 2 |
1 Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 cpv. 1 lett. a e b.
2 Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d.
3 In conformità con le disposizioni di cui agli allegati 5 e 6.
4 Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate.
5 Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro.
6 Valore massimo applicabile alle pietanze a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura.
7 In conformità con le disposizioni di cui agli allegati 5 e 6.
Allegato 8
(art. 22 cpv. 1–3 e 26)
Osservazioni concernenti i prodotti fitosanitari in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti destinati a particolari fini nutrizionali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali di lattanti e bambini nella prima infanzia
Elenco A: Prodotti fitosanitari vietati
- –
- Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
- –
- Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d’ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
- –
- Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
- –
- Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)
- –
- Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro
- –
- Esaclorobenzene
- –
- Nitrofen
- –
- Ometoato
- –
- Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)
- –
- Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
- –
- Endrin
Elenco B1 : Tenori massimi
Denominazione chimica | Tenori massimi di residui (mg/kg) |
Cadusafos | 0,006 |
Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o insieme, espressi in demeton-S-metile) | 0,006 |
Etoprofos | 0,008 |
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil) | 0,004 |
Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea) | 0,006 |
1 I valori riportati nell’elenco B si riferiscono ai prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.
Allegato 91
(art. 25 cpv. 3 lett. c e 29 cpv. 1 lett. a)
Requisiti degli alimenti a fini medici speciali
1 Precisazioni
Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.
- 1.1
- I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle di cui ai numeri 2.1 e 2.2.
- I prodotti destinati ai lattanti prematuri devono presentare tenori di vitamine, sali minerali e altri micronutrienti essenziali conformemente alle raccomandazioni del comitato di nutrizione dellʼEuropean Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition2.
- 1.2
- I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera b, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
- 1.3
- Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 2.1 e 2.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
- 1.4
- A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica, gli alimenti a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti, devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze applicabili agli alimenti per lattanti o agli alimenti di proseguimento.
- 1.5
- I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2.
- 1.6
- I prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera b, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
- 1.7
- Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nelle tabelle 3.1 e 3.2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
2 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti
2.1 Vitamine
Vitamine | per 100 kJ | per 100 kcal | |||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | ||
Acido pantotenico (mg) | 0,1 | 0,48 | 0,4 | 2 | |
Biotina (µg) | 0,24 | 4,8 | 1 | 20 | |
Folato (µg-DFE)3 | 3,6 | 11,4 | 15 | 47,6 | |
Niacina (mg)4 | 0,1 | 0,72 | 0,4 | 3 | |
Vitamina A (µg-ER)5 | 16,7 | 43 | 70 | 180 | |
Vitamina B1 (tiamina) (µg) | 9,6 | 72 | 40 | 300 | |
Vitamina B2 (riboflavina) (µg) | 14,3 | 107 | 60 | 450 | |
Vitamina B6 (µg) | 4,8 | 72 | 20 | 300 | |
Vitamina B12 (µg) | 0,02 | 0,12 | 0,1 | 0,5 | |
Vitamina C (mg) | 0,96 | 7,2 | 4 | 30 | |
Vitamina D (µg)6 | 0,48 | 0,72 | 2 | 3 | |
Vitamina E (mg á-ET)7 | 0,14 | 1,2 | 0,6 | 5 | |
Vitamina K (µg) | 0,24 | 6 | 1 | 25 | |
2.2 Minerali
Sali minerali | per 100 kJ | per 100 kcal | |||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | ||
Calcio (mg)8 | 12 | 60 | 50 | 250 | |
Cloruro (mg) | 14,3 | 38,2 | 60 | 160 | |
Cromo (µg) | – | 2,4 | – | 10 | |
Ferro (mg) | 0,07 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | |
Fluoruro (µg) | – | 47,8 | – | 200 | |
Fosforo (mg)9 | 6 | 24 | 25 | 100 | |
Iodio (µg) | 3,6 | 8,4 | 15 | 35 | |
Magnesio (mg) | 1,2 | 3,6 | 5 | 15 | |
Manganese (µg) | 0,24 | 24 | 1 | 100 | |
Molibdeno (µg) | – | 3,3 | – | 14 | |
Potassio (mg) | 19,1 | 38,2 | 80 | 160 | |
Rame (µg) | 14,3 | 29 | 60 | 120 | |
Selenio (µg) | 0,72 | 2 | 3 | 8,6 | |
Sodio (mg) | 6 | 14,3 | 25 | 60 | |
Zinco (mg) | 0,12 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | |
3 Valori per le vitamine e i sali minerali in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai lattanti
3.1 Vitamine
Vitamine | per 100 kJ | per 100 kcal | |||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | ||
Acido pantotenico (mg) | 0,035 | 0,35 | 0,15 | 1,5 | |
Biotina (µg) | 0,18 | 1,8 | 0,75 | 7,5 | |
Folato (µg-DFE)10 | 2,5 | 12,5 | 10 | 50 | |
Niacina (mg EN)11 | 0,22 | 0,75 | 0,9 | 3 | |
Vitamina A (µg ER)12 | 8,4 | 43 | 35 | 180 | |
Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0,015 | 0,12 | 0,06 | 0,5 | |
Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,5 | |
Vitamina B6 (mg) | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,5 | |
Vitamina B12 (µg) | 0,017 | 0,17 | 0,07 | 0,7 | |
Vitamina C (mg) | 0,54 | 5,25 | 2,25 | 22 | |
Vitamina D (µg)13 | 0,12 | 0,65/0,7514 | 0,5 | 2,5/315 | |
Vitamina E (mg á-ET)16 | 0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,1 mg per 100 kJ disponibili | 0,75 | 0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,5 mg per 100 kcal disponibili | 3 | |
Vitamina K (µg) | 0,85 | 5 | 3,5 | 20 | |
3.2 Minerali
Sali minerali | per 100 kJ | per 100 kcal | |||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | ||
Calcio (mg) | 8,4/1217 | 42/6018 | 35/5019 | 175/25020 | |
Cloruro (mg) | 7,2 | 42 | 30 | 175 | |
Cromo (µg) | 0,3 | 3,6 | 1,25 | 15 | |
Ferro (mg) | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
Fluoruro (mg) | – | 0,05 | – | 0,2 | |
Fosforo (mg) | 7,2 | 19 | 30 | 80 | |
Iodio (µg) | 1,55 | 8,4 | 6,5 | 35 | |
Magnesio (mg) | 1,8 | 6 | 7,5 | 25 | |
Manganese (mg) | 0,012 | 0,12 | 0,05 | 0,5 | |
Molibdeno (µg) | 0,84 | 4,3 | 3,5 | 18 | |
Potassio (mg) | 19 | 70 | 80 | 295 | |
Rame (µg) | 15 | 125 | 60 | 500 | |
Selenio (µg) | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
Sodio (mg) | 7,2 | 42 | 30 | 175 | |
Zinco (mg) | 0,12 | 0,36 | 0,5 | 1,5 | |
1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 Enteral nutrient supply for preterm infants A comment of the ESPGHAN Committee on Nutrition, ESPGHAN Committee on Nutrition and invited expert guests: C. Agostoni; Buonocore G, Carnielli VP M. De Curtis, Darmaun D, T. Decsi; M. Domellöf, N.D. Embleton, C. Fusch, Genzel-Boroviczeny O, O. Goulet;Kalhan S.C. S. Kolacek; B. Koletzko, A. Lapillonne, W. Mihatsch, L. Moreno; Neu J, Poindexter B, J. Puntis, Putet G , J.Rigo, Riskin A, Salle B, Sauer P, R. Shamir; H. Szajewska; Thureen P, D. Turck, J.B. van Goudoever, Ziegler E (2010).
3 Equivalente di folato dalla dieta; 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6 µg di acido folico sintetico dagli alimenti.
4 Niacina preformata.
5 Vitamina A preformata; ER = equivalente retinolo, tutti trans.
6 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.
7a-ET = equivalente d-a-tocoferolo
8 Il rapporto molare tra calcio e fosforo disponibile non deve essere inferiore a 1 o superiore a 2.
9 Fosforo totale
10 Equivalente di folato dalla dieta; 1 µg DFE (dietary folate equivalent) = 1 µg di folato dagli alimenti = 0,6 µg di acido folico sintetico dagli alimenti.
11 EN = equivalente di niacina
12 ER = equivalente retinolo, tutti trans.
13 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.
14 Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni.
15 Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni.
16a-ET = equivalente d-a-tocoferolo
17 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.
18 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.
19 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.
20 Per i prodotti destinati ai bambini da 1 a 10 anni.
Allegato 101
(art. 34 cpv. 1 e 2 nonché 35a cpv. 1)
Requisiti della composizione dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Osservazione: i requisiti in materia di composizione si applicano alle derrate alimentari pronte per lʼuso, commercializzate come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.
1 Valore energetico
Il valore energetico dei prodotti sostitutivi dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 2510 kJ (600 kcal) e non deve superare 5020 kJ (1200 kcal) per l’intera razione giornaliera.
2 Proteine
- 2.1
- L’apporto di proteine dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 75 g né superiore a 105 g per razione giornaliera intera.
- 2.2
- Ai fini del numero 2.1, per «proteine» si intendono le proteine il cui punteggio degli aminoacidi corretto per la digeribilità proteica corrisponde a 1.0 rispetto alle proteine di riferimento di cui alla tabella sottostante:
Fabbisogno di aminoacidi2 | in g/100 g di proteina |
Cisteina + metionina | 2,2 |
Fenilalanina + tirosina | 3,8 |
Isoleucina | 3,0 |
Istidina | 1,5 |
Leucina | 5,9 |
Lisina | 4,5 |
Treonina | 2,3 |
Triptofano | 0,6 |
Valina | 3,9 |
- 2.3
- L’aggiunta di aminoacidi è permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine contenute nei sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie.
3 Colina
La colina contenuta nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 400 mg per lʼintera razione giornaliera.
4 Grassi
- 4.1
- Acido linoleico
- L’acido linoleico contenuto nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 11 g per lʼintera razione giornaliera.
- 4.2
- Acido alfa-linolenico
- Lʼacido alfa-linolenico contenuto nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 1,4 g per lʼintera razione giornaliera.
5 Carboidrati
I carboidrati contenuti nei sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono essere inferiori a 30 g per l’intera razione giornaliera.
6 Vitamine e sali minerali
I sostituti dellʼintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono fornire almeno le quantità di vitamine e di minerali specificate nella tabella sottostante per lʼintera razione giornaliera.
I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono contenere più di 250 mg di magnesio per l’intera razione giornaliera.
Folato | (µg-EFA3) | 330 |
Acido pantotenico | (mg) | 5 |
Biotina | (mg) | 40 |
Niacina | (mg EN4) | 17 |
Vitamina A | (mg ER5) | 700 |
Vitamina B1 (tiamina) | (mg) | 0,8 |
Vitamina B2 (riboflavina) | (mg) | 1,6 |
Vitamina B6 | (mg) | 1,6 |
Vitamina B12 | (mg) | 3 |
Vitamina C | (mg) | 110 |
Vitamina D | (mg) | 10 |
Vitamina E | (mg6) | 10 |
Vitamina K | (µg) | 70 |
Calcio | (mg) | 950 |
Cloruro | (mg) | 830 |
Ferro | (mg) | 9 |
Fosforo | (mg) | 730 |
Iodio | (µg) | 150 |
Magnesio | (mg) | 150 |
Manganese | (mg) | 3 |
Molibdeno | (µg) | 65 |
Potassio | (mg) | 3100 |
Rame | (mg) | 1,1 |
Selenio | (µg) | 70 |
Sodio | (mg) | 575 |
Zinco | (mg) | 9,4 |
1 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition (ý2002: Geneva, Switzerland)ý, Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization & United Nations University. (ý2007)ý. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. Geneva: World Health Organization. (WHO Technical Report Series, 935, 284 p), il documento può essere consultato in inglese al seguente indirizzo: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43411?locale-attribute=fr&.
3 Folati equivalenti: 1 ìg DFE = 1 ìg di folato alimentare = 0,6 ìg di acido folico nei prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera per un’alimentazione mirante al controllo del peso.
4 Niacina equivalenti.
5 Retinolo equivalenti.
6 Attività della vitamina E per il RRR-á-tocoferolo.
Allegato 111
(art. 38 cpv. 1 lett. a, 39 lett. a e b nonché 40 cpv. 2)
Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti
Si applicano i criteri di purezza specifici stabiliti per gli additivi nell’allegato 4 dell’OAdd2. Alle sostanze per le quali non sono stati stabiliti requisiti di purezza si applicano i criteri di purezza generalmente riconosciuti, raccomandati da organismi internazionali, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), o farmacopee internazionali.
Vitamine, sali minerali e altre sostanze | Quantità massime ammesse per gli adulti per dose giornaliera raccomandata | Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d’uso |
1 Vitamine e sali minerali | ||
1.1 Vitamine | ||
Acido folico | 750 mg | |
Acido pantotenico | nessuna | |
Biotina | nessuna | |
Niacina | 600 mg; | |
di cui 10 mg come acido nicotinico ed esanicotinato di inositolo (totale) | ||
Riboflavina (vitamina B2) | nessuna | |
Tiamina (vitamina B1) | nessuna | |
Vitamina A | 1360 mg3 (equivalenti a 8,2 mg di b-carotene) | Solo come b-carotene |
Vitamina B6 | 15 mg | |
Vitamina B12 | nessuna | |
Vitamina C | 750 mg | |
Vitamina D | 70 mg | |
Vitamina E | 205 mg | |
Vitamina K | 225 µg | A partire da una dose giornaliera di 25 µg: «I pazienti che assumono anticoagulanti devono consultare il loro medico prima di assumere preparati a base di vitamina K». |
1.2 Sali minerali | ||
Boro | 1 mg | |
Calcio | 750 mg | |
Cloruro | Solo come ione di accompagnamento | |
Cromo | 188 mg | |
Ferro | 21 mg | |
Fosforo | Solo come ione di accompagnamento | |
Iodio | 200 mg | |
Magnesio | 375 mg | A partire da una dose giornaliera di >250 mg: «I preparati a base di magnesio possono avere un effetto lassativo.» |
Manganese | 3 mg | |
Molibdeno | 300 mg | |
Potassio | 2250 mg | |
Rame | 1,6 mg | |
Selenio | 165 mg | |
Silicio | nessuna | |
Sodio | 550 mg | |
nessuna | Alimenti per sportivi sviluppati specificatamente per gli sport di resistenza estrema. | |
Zinco | 5,3 mg | |
2 Altre sostanze | ||
2.1 Aminoacidi | ||
L-alanina | 500 mg | |
L-arginina | 2500 mg | |
L-citrullina | 1000 mg | |
L-cisteina | 240 mg | |
L-cistina | 500 mg | |
L-glutammina | 10 g | |
L-acido glutammico | 10 g | |
Glicina | 5 g | |
L-istidina | 600 mg | |
L-isoleucina | 1200 mg | |
L-leucina | 2400 mg | |
L-lisina | 1800 mg | |
L-metionina + L-cisteina (come somma) | 900 mg | |
L-ornitina | 2000 mg | |
L-fenilalanina + L-tirosina (come somma) | 1500 mg | |
L-prolina | 150 mg | |
L-treonina | 900 mg | |
L-triptofano | 240 mg | |
L-tirosina | 1200 mg | |
L-serina | 40 mg | |
L-valina | 1600 mg | |
2.2 Altre sostanze, senza amminoacidi | ||
Acido a-linolenico (n-3) | 2000 mg | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 1000 mg | A partire da una dose giornaliera di >450 mg: «Non adatto alle donne in gravidanza e in allattamento.» |
Acido eicosapentaenoico (EPA) + acido docosaesaenoico DHA (come somma) (a lunga catena n-3) | 5000 mg | «Non adatto alle donne in gravidanza e in allattamento». |
Acido linoleico (n-6) | 10 g | |
Acido linoleico coniugato (CLA) | 3 g | «Non adatto ai diabetici, ai giovani, alle donne in gravidanza e in allattamento». |
b-alanina | 3,2 g | «Non assumere per oltre 8–10 settimane»
|
Colture batteriche vive | almeno 108 UFC (unità formanti colonia) | Requisiti di cui allʼallegato 13 |
Betaina | 1500 mg | |
b-idrossi-b-metilbutirrato (HMB) | 3200 mg | |
Caffeina | 200 mg o max. 3 mg/kg di peso corporeo | |
L-carnitina | 2000 mg | |
L-carnosina | 55 mg | |
Carotenoide luteina | 20 mg | |
Carotenoide zeaxantina | 2 mg | |
Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) | 90 mg (calcolato come EGCG) | «Non ingerire a stomaco vuoto, durante una dieta ipocalorica rigorosa e non assumere neppure in concomitanza con altri prodotti a base di tè verde.» |
Coenzima NADH (nicotinammide adenina dinucleotide) | 20 mg | |
Coenzima Q 10 | 200 mg | |
Colina | 550 mg | |
Condroitina solfato | 500 mg | «Non adatto alle donne in gravidanza e in allattamento, ai bambini, ai giovani e alle persone che assumono medicamenti anticoagulanti». |
Creatina | 3 g | |
Esperidina | 430 mg | «Le persone che assumono medicamenti, devono consultare il proprio medico prima di consumare questi prodotti.». |
Glucosamina | 750 mg | |
Glucuronolattone | 1200 mg | |
Inositolo | 1000 mg | |
Isoflavone | 50 mg (in rapporto all’aglicone) | |
Lattulosio | 10 g | |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 1000 mg | |
Proantocianidine oligomeriche (OPC) | 150 mg | «Un prodotto con OPC non sostituisce un’alimentazione con frutta e legumi freschi». |
D-ribosio | 1000 mg | |
Taurina | 1000 mg | |
1 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2 RS 817.022.31
3 Equivalente retinolo, fattore di conversione: b-carotene = 6 × equivalente retinolo
Allegato 121
(art. 38 cpv. 1 lett. a, 39 lett. c e 40 cpv. 2)
Sostanze e composti ammessi negli alimenti per sportivi
1. Categoria 1: Vitamine
1.1 Vitamina A
b-carotene
1.2 Vitamina D
Vitamina D2 o ergocalciferolo
Vitamina D3 o colecalciferolo
1.3 Vitamina E
DL-á-tocoferilacetato
DL-á-tocoferolo (%)
D-á-tocoferil succinato
D-á-tocoferilacetato
D-á-tocoferolo (%)
Tocoferoli misti2
Tocotrienolo tocoferolo3
1.4 Vitamina K
Fillochinone o fitomenadione
Menachinone4
1.5 Vitamina B1
Tiamina cloridrato
Tiamina monofosfato cloruro
Tiamina mononitrato
Tiamina pirofosfato cloruro
1.6 Vitamina B2
Riboflavina
Riboflavina-5’-fosfato di sodio
1.7 Niacina
Acido nicotinico
Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo
Nicotinamide
1.8 Acido pantotenico
D-Pantenolo
D-Pantotenato di calcio
D-Pantotenato di sodio
Pantetina
1.9 Vitamina B6
Dipalmitato di piridossina
Piridossale -5’-fosfato
Piridossina cloridrato
Piridossina-5’-fosfato
1.10 Folato
Acido pteroilglutammico
L-metilfolato di calcio
1.11 Vitamina B12
5’-deossiadenosilcobalamina
Cianocobalamina
Idrossocobalamina
Metilcobalamina
1.12 Biotina
D-Biotina
1.13 Vitamina C
6-palmitato di L-ascorbile
Acido L-ascorbico
L-ascorbato di calcio (può contenere fino al 2 % di treonato)
L-ascorbato di magnesio
L-ascorbato di potassio
L-Ascorbato di sodio
L-ascorbato di zinco
2. Categoria 2: Sali minerali
2.1 Calcio
Acetato di calcio
Alghe rosse ricche di calcio (maërl)
Bisglicinato di calcio
Calcio L-lisinato
Calcio L-pidolato
Carbonato di calcio
Citrato-malato di calcio
Cloruro di calcio
Glicerofosfato di calcio
Gluconato di calcio
Idrossido di calcio
L-ascorbato di calcio
Lattato di calcio
L-treonato di calcio
Malato di calcio
Oligosaccaridi fosforilati di calcio (POs-Ca)
Ossido di calcio
Piruvato di calcio
Sali di calcio dell’acido citrico
Sali di calcio dell’acido ortofosforico
Solfato di calcio
Succinato di calcio
2.2 Magnesio
Acetato di magnesio
Ascorbato di magnesio
Bisglicinato di magnesio
Carbonato di magnesio
Citrato di potassio e magnesio
Cloruro di magnesio
Glicerofosfato di magnesio
Gluconato di magnesio
Idrossido di magnesio
Lattato di magnesio
Magnesio acetil taurato
Magnesio L-lisinato
Magnesio L-pidolato
Magnesio malato
Magnesio piruvato
Magnesio succinato
Magnesio taurato
Ossido di magnesio
Sali di magnesio dell’acido citrico
Sali di magnesio dell’acido ortofosforico
Solfato di magnesio
2.3 Composti di calcio e magnesio
Polvere di corallo fossile o scleratinia
Polvere di dolomite
2.4 Ferro
Bisglicinato ferroso
Carbonato ferroso
Citrato ferrico di ammonio
Citrato ferroso
Difosfato ferrico di sodio
Difosfato ferrico o pirofosfato ferrico
Ferro (II) taurato
Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)
Fosfato di ammonio ferroso
Fosfato ferroso (II)
Fumarato ferroso
Gluconato ferroso
Lattato ferroso
L-pidolato ferroso
Saccarato ferrico
Sodio ferrico (III) EDTA
Solfato ferroso
2.5 Rame
Carbonato di rame
Citrato di rame
Complesso rame-lisina
Gluconato di rame
Ossido di rame (II)
Rame bisglicinato
Rame L-aspartato
Solfato di rame
2.6 Iodio
Iodato di potassio
Iodato di sodio
Ioduro di potassio
Ioduro di sodio
2.7 Zinco
Acetato di zinco
Bisglicinato di zinco
Carbonato di zinco
Citrato di zinco
Cloruro di zinco
Gluconato di zinco
L-ascorbato di zinco
L-aspartato di zinco
Lattato di zinco
Ossido di zinco
Picolinato di zinco
Solfato di zinco
Zinco L-lisinato
Zinco L-pidolato
Zinco malato
Zinco mono-L-metionina solfato
2.8 Manganese
Ascorbato di manganese
Bisglicinato di manganese
Carbonato di manganese
Citrato di manganese
Cloruro di manganese
Glicerofosfato di manganese
Gluconato di manganese
L-aspartato di manganese
Pidolato di manganese
Solfato di manganese
2.9 Sodio
Bicarbonato di sodio
Carbonato di sodio
Citrato di sodio
Cloruro di sodio
Gluconato di sodio
Idrossido di sodio
Lattato di sodio
Sali di sodio dell’acido ortofosforico
Solfato di sodio
2.10 Potassio
Bicarbonato di potassio
Carbonato di potassio
Citrato di potassio
Cloruro di potassio
Glicerofosfato di potassio
Gluconato di potassio
Idrossido di potassio
Lattato di potassio
Potassio L-pidolato
Potassio malato
Sali di potassio dell’acido ortofosforico
Solfato di potassio
2.11 Selenio
Acido selenioso
Idrogenoselenito di sodio
Lievito arricchito in selenio5
L-selenometionina
Selenato di sodio
Selenito di sodio
2.12 Cromo
Cloruro di cromo (III)
Cromo (III) lattato triidrato
Lievito al cromo
Nitrato di cromo
Picolinato di cromo
Solfato di cromo (III)
2.13 Molibdeno (VI)
Lievito di molibdeno
Molibdato di ammonio
Molibdato di potassio
Molibdato di sodio
2.14 Boro
Acido borico
Borato di sodio
2.15 Silicio
Acido ortosilicico stabilizzato con colina
Acido silicico (sotto forma di gel)
Biossido di silicio
3. Categoria 3: Altre sostanze
3.1 Aminoacidi
Osservazione: nel caso degli aminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.
L-acido glutammico
L-alanina
L-arginina
L-cisteina
L-cistina
L-citrullina malato
L-fenilalanina
Glicina
L-glutammina
L-isoleucina
L-istidina
L-leucina
L-lisina
L-lisina acetata
L-metionina
L-ornitina
L-prolina
L-serina
L-tirosina
L-treonina
L-triptofano
L-valina
3.2 Altre sostanze, senza aminoacidi
Acidi grassi omega-3 di oli commestibili, di pesce e di alghe
Acido linoleico coniugato (ALC) d’olio di cartamo
Acido linoleico estratto da oli commestibili
b-alanina
Caffeina
L-carnitina
L-carnitina-L-tartrato
L-carnosina
Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) del tè verde
Citrato di colina
Cloridrato di betaina
Cloruro di glucosamina
Concentrati idrosolubili di pomodoro (WSTC) I e II come da comunicato EFSA: EFSA Journal 2010; 8(7):1689
Coenzima Q10, ubichinone o ubichinolo
Cloruro di colina
Colina
Colture batteriche (vive)
Condroitina solfato (Ph. Eur.)
Creatina anidra
Creatina citrato
Creatina malato
Creatina monoidrato
Creatina piruvato
DHA e i suoi esteri di oli di pesce e di alghe
Disodio NADH
EPA e i suoi esteri di oli di pesce e di alghe.
Esperidina estratta da arance acerbe D-Glucurono-g-lattone
Acido b-idrossi-b-metilbutirrico (HMB)
Inositolo
Isoflavoni estratti da soia o trifoglio rosso
Lattasi FCC6
Lattulosio
L-cloridrato di carnitina
Luteina estratta da tagete
Metilsulfonilmetano (MSM)
NADH
Proantocianidine oligomeriche (OPC) d’uva o di corteccia di pino
D-ribosio
Solfato di glucosamina
Tartrato di colina
Taurina
Zeaxantina estratta da tagete
1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
2a-tocoferolo <20 %, b-tocoferolo < 10 %, g-tocoferolo 50–70 %, e d-tocoferolo 10–30 %
3 Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli sono: – 115 mg/g a-tocoferolo (minimo 101 mg/g); – 5 mg/g b-tocoferolo (minimo < 1 mg/g); – 45 mg/g g-tocoferolo (minimo 25 mg/g); – 12 mg/g d-tocoferolo (minimo 3 mg/g); – 67 mg/g a-tocotrienolo (minimo 30 mg/g); – < 1 mg/g b-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g); – 82 mg/g g-tocotrienolo (minimo 45 mg/g); – 5 mg/g d-tocotrienolo (minimo 1 mg/g).
4 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.
5 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.
6 FCC = Food Chemicals Codex
Allegato 13
(art. 38 cpv. 2)
Requisiti delle colture batteriche vive da utilizzare negli alimenti per sportivi
- 1
- Le colture batteriche vive utilizzate negli alimenti per sportivi devono essere idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.
- 2
- Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri (Species).
- 3
- Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:
- 3.1
- le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;
- 3.2
- le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta;
- 3.3
- specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa che:
Allegato 14
(art. 38 cpv. 3 e 4)
Requisiti dei prodotti energetici e dei preparati contenenti proteine e aminoacidi
1 Requisiti dei prodotti energetici
1.1 Concentrati di carboidrati
| Vari tipi di zucchero o prodotti di degradazione dell’amido diversamente riassorbibili |
| Almeno l’80 % da carboidrati |
| Almeno 300 kJ (70 kcal) per 100 ml o 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca (riferita al prodotto pronto al consumo) |
1.2 Prodotti ricchi di energia
| Almeno 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca |
| Almeno il 50 % da carboidrati e al massimo il 30 % da grassi |
1.3 Bevande sportive
| Almeno 100 kJ (25 kcal) per 100 ml |
| Almeno il 90 % da carboidrati, al massimo l’1 % da grassi e al massimo il 5 % da proteine |
1.4 Bevande di recupero
| |
| Devono contenere carboidrati e proteine. Una porzione di bevanda deve contenere almeno 20 g di proteine. |
2 Requisiti dei preparati contenenti proteine e aminoacidi
| Possono ammontare al massimo al 20 % della parte proteica. |
| Al massimo 2 g per kg di peso corporeo al giorno, comprese le proteine assunte con la normale alimentazione. |
1 RS 817.022 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).4RU 2020 2245
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021