• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 817.022.11 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
  6. 81 Sanità
  7. 817.022.11 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

817.022.11

Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

(OPPD)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 1, 22, 24, 26 capoverso 3, 27 capoverso 4, 36 capoversi 3 e 4 e 72 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento, l’erogazione e la qualità dell’acqua potabile quale derrata alimentare e oggetto d’uso.

2 Essa stabilisce in particolare i requisiti concernenti:

a.
l’acqua potabile;
b.
l’acqua per docce negli impianti accessibili al pubblico;
c.
l’acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le vasche per bambini o strutture simili e per vasche con rigenerazione biologica dell’acqua in uso accessibili al pubblico.

  Sezione 2: Acqua potabile

  Art. 2 Definizioni

Nella presente sezione si intende per:

a.
acqua potabile: acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari;
b.
acqua calda: acqua potabile la cui temperatura è stata aumentata tramite apporto di calore;
c.
fornitore di acqua: fornitore di acqua potabile ai consumatori intermedi o finali;
d.
impianto di approvvigionamento idrico: impianto per la captazione, il trattamento, la conservazione e la distribuzione di acqua potabile;
e.
captazione: struttura mediante la quale una sorgente idrica viene sfruttata per l’approvvigionamento di acqua potabile;
f.
rete di distribuzione: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con gli impianti domestici e che comprendono condutture di trasporto, di congiunzione, principali e di erogazione per il trasporto e la distribuzione dell’acqua potabile;
g.
impianto domestico: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con la rete di distribuzione e che comprendono le tubature dell’acqua potabile interne alle abitazioni con la relativa rubinetteria e le tubature di allacciamento alle case.

1 RS 817.0

  Art. 3 Requisiti dell’acqua potabile

1 L’acqua potabile non deve presentare caratteristiche organolettiche percettibili e il tipo e la concentrazione dei microorganismi, dei parassiti e dei contaminanti in essa contenuti non devono costituire alcun rischio per la salute.

2 L’acqua potabile deve soddisfare i requisiti minimi di cui agli allegati 1–3.

3 Il gestore di un impianto di approvvigionamento di acqua potabile, in conformità con i requisiti della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque, effettua periodicamente un’analisi dei rischi per le risorse idriche nell’ambito dell’analisi complessiva dei rischi.


1 RS 814.20

  Art. 4 Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico

1 Chi intende costruire o apportare modifiche edilizie a un impianto di approvvigionamento idrico lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.

2 Quando si costruisce, si ristruttura o si gestisce un impianto di approvvigionamento idrico si devono rispettare le regole tecniche riconosciute.

3 Il gestore è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione.

4 Per il trattamento dellʼacqua potabile e la protezione degli impianti di acqua potabile possono essere utilizzate unicamente le sostanze e le procedure di cui allʼallegato 4.1

5 Per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dell’impianto di approvvigionamento di acqua potabile devono essere adoperati materiali utilizzabili a contatto con l’acqua potabile che siano stati considerati idonei per la captazione, il trattamento, il trasporto e la conservazione di acqua potabile in base a metodi riconosciuti di prova e valutazione dei materiali.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

  Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua.

  Art. 6 Restrizioni nell’etichettatura dell’acqua potabile in recipienti

Chi distribuisce acqua potabile ai consumatori non può applicare sui recipienti indicazioni relative al luogo o al nome della sorgente né simboli, illustrazioni o denominazioni che possano creare confusione con l’acqua minerale naturale o di sorgiva.


  Sezione 3: Acqua per docce e piscine

  Art. 7 Definizioni

Nella presente sezione si intende per:

a.
acqua: acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le vasche per bambini o strutture simili, per vasche con rigenerazione biologica dell’acqua in uso accessibili al pubblico e per impianti per docce accessibili al pubblico.
b.
piscina: impianto di balneazione, compresi i bagni termali, minerali, di vapore umido e gli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua;
c.
bagno termale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità, la cui temperatura all’uscita è superiore a 20 °C;
d.
bagno minerale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee per natura fortemente mineralizzate, provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità;
e.
bagno di vapore umido: ambiente surriscaldato con un’umidità elevata, la cui temperatura è compresa generalmente tra 40 e 50 °C;
f.
impianto di balneazione: stabilimento con vasca artificiale la cui acqua è filtrata, disinfettata, cambiata e riciclata, compresi tutti gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;
g.
impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua: stabilimento con vasche naturali o artificiali la cui acqua è riciclata ad opera della microflora presente e cambiata, ma non disinfettata, compresi tutti gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;
h
impianto accessibile al pubblico o piscina accessibile al pubblico: impianto o piscina aperto a tutti o a una cerchia di persone autorizzate e che non è destinato a essere utilizzato in un contesto familiare;
i.
impianto di trattamento dell’acqua: impianto per il trattamento dell’acqua delle piscine accessibili al pubblico, inclusi i locali, le apparecchiature e le procedure richiesti a tal fine nonché le sostanze, i preparati chimici e i biocidi necessari per garantire una qualità dell’acqua conforme all’utilizzo previsto e ai requisiti stabiliti. Per le vasche con rigenerazione biologica dell’acqua vengono considerati parte integrante del trattamento anche gli organismi utilizzati.
  Art. 8 Obbligo di notifica di progetti edilizi

Chi intende costruire un impianto di balneazione accessibile al pubblico o apportarvi modifiche edilizie lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.

  Art. 9 Requisiti microbiologici

L’acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano deve soddisfare i requisiti microbiologici indicati nell’allegato 5.

  Art. 10 Disinfettanti autorizzati

1 ...1

2 Per l’acqua delle docce si applicano i requisiti concernenti i disinfettanti previsti per l’acqua potabile ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.


1 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

  Art. 11 Concentrazioni di disinfettanti

Le concentrazioni di disinfettanti e i parametri applicabili al trattamento dell’acqua sono stabiliti nell’allegato 6.

  Art. 12 Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione

Le concentrazioni massime di contaminanti e sostanze derivanti dalla disinfezione sono stabilite nell’allegato 7.

  Art. 13 Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce

Gli impianti di trattamento delle acque e gli impianti per docce devono essere approntati, gestiti o modificati conformemente alle regole tecniche riconosciute. Il proprietario è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione.

  Art. 14 Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico

1 In ogni impianto di balneazione accessibile al pubblico deve esserci almeno un dipendente che dispone dell’autorizzazione prevista dall’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua negli impianti di balneazione accessibili al pubblico, ad eccezione degli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua.

2 e 3 ...2


1 RS 814.812.31
2 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).


  Sezione 4: Adeguamento degli allegati

  Art. 15

1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2 Può stabilire altresì termini transitori.


  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 16 Disposizioni transitorie

1 L’acqua potabile che ha un contenuto di arsenico da 10 o 50 µg/l o di uranio superiore a 30 µg/l può essere fornita al consumatore fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto vigente.

2 Se i requisiti microbiologici per l’acqua di impianti per balneazione e per docce possono essere rispettati solo con un risanamento edile, questo deve essere realizzato entro il 30 aprile 2027. In tal caso i presenti requisiti non si applicano in questo periodo; tutte le altre misure previste dalla presente ordinanza devono invece essere prese al fine di garantire la protezione della salute.

  Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.


  Allegato 11 

(art. 3 cpv. 2)

  Requisiti microbiologici concernenti l’acqua potabile

Posizione

Prodotto

Parametri

Valori massimi UFC2

Metodo di analisi di riferimento  

Note

1

Acqua potabile

1.1

alla captazione, non trattata

Germi aerobi mesofili

100/ml

EN/ISO 6222

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata dʼincubazione: 72 ore

1.2

dopo il trattamento

Germi aerobi mesofili

20/ml

EN/ISO 6222

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata dʼincubazione: 72 ore

si applica subito dopo la depurazione o il trattamento dell’acqua

1.3

nella rete di distribuzione, trattata o non trattata

Germi aerobi mesofili

300/ml

EN/ISO 6222

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata dʼincubazione: 72 ore

1.4

nella rete di distribuzione e nell’impianto domestico

Escherichia coli

Enterococchi

nr/100 ml

nr/100 ml

EN/ISO 9308-1

EN/ISO 7899-2

2

Acqua potabile (trattata o non trattata) in recipienti o distributori di acqua (galloni o nella rete di distribuzione)

Escherichia coli

nr/100 ml

EN/ISO 9308-1

Enterococchi

nr/100 ml

EN/ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN/ISO 16266

3

Ghiaccio aggiunto a derrate alimentari o bevande

Escherichia coli

nr/100 ml

EN/ISO 9308-1

Enterococchi

nr/100 ml

EN/ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN/ISO 16266


1 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
2 UFC: Unità formanti colonia

  Allegato 21 

(art. 3 cpv. 2)

  Requisiti chimici concernenti l’acqua potabile

Parametri

Valori massimi

Unità

Note

Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)

  0,2

mg/l

Acido nitrilotriacetico (NTA)

  0,2

mg/l

Acrilammide

  0,1

µg/l

Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Alluminio

  0,2

mg/l

Ammonio

  0,5

mg/l

Per acqua potabile di tipo ridotto; calcolato in NH4+.

Ammonio

  0,1

mg/l

Per acqua potabile di tipo ossidato; calcolato in NH4+.

Antimonio

  5

µg/l

Argento

  0,1

mg/l

Arsenico

  10

µg/l

Benzene

  1

µg/l

V. anche BTEX

Benzo(a)pirene

  0,01

µg/l

Boro

  1

mg/l

Bromato

  10

µg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

BTEX

  3

µg/l

Somma di benzene, metilbenzene, etilbenzene e dimetilbenzene.

Cadmio

  3

µg/l

Cianuri-

  50

µg/l

Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.

Cianuro

50

µg/l

Cianuro totale in tutte le sue forme, calcolato in cianuro.

Clorato

  0,2

mg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

Clorite

  0,2

mg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

Clorito

  0,2

mg/l

Proveniente dal trattamento dell’acqua potabile, senza compromettere la disinfezione.

Cloro (libero)

  0,1

mg/l

Cloroetene (cloruro di vinile)

  0,5

µg/l

Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Clorometilossirano (epicloridrina)

  0,1

µg/l

Il valore parametrico si riferisce alla concentrazione residua di monomeri nell’acqua, calcolata in base alle specifiche della migrazione massima del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Composto chimico organico di tossicità ignota ma dalla struttura chimica nota, senza caratteristiche strutturali tali da suggerire una potenziale genotossicità  

  10

µg/l

Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla tossicità sufficienti e che sono classificati in una delle seguenti quattro categorie: sostanze senza potenziale genotossicità ad alta, media o bassa tossicità (classi strutturali Cramer I, II e III) e organofosfati.

Sono esclusi i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le diossine e i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.

Composto chimico organico di tossicità ignota ma dalla struttura chimica nota, con caratteristiche strutturali tali da suggerire una potenziale genotossicità  

  0,1

µg/l

Applicabile a tutti i composti organici per i quali non sono disponibili dati sulla tossicità sufficienti e che sono classificati nella categoria «sostanze con potenziale genotossicità». Sono esclusi i composti analoghi alle aflatossine, gli azossicomposti e i composti N-nitrosi.

Sono esclusi anche i metalli non essenziali e i composti contenenti metalli, le diossine e i composti analoghi, gli steroidi e le proteine.

Cromo

  50

µg/l

Cromo (VI)

  20

µg/l

Dicloroetano, 1,2-

  3

µg/l

V. anche «Idrocarburi alogenati volatili»

Diclorometano

  20

µg/l

V. anche «Idrocarburi alogenati volatili»

Diossano, 1,4-

  6

µg/l

Diossido di cloro

  0,05

mg/l

ETBE + MTBE

  5

µg/l

Somma di 2-metossi-2-metilpropano e 2-etossi-2-metilpropano. Applicabile alla rete di distribuzione (salvo gli impianti domestici).

Ferro

  0,2

mg/l

Totale

Fluoruro

  1,5

mg/l

Fosfato

  1

mg/l

Unicamente per l’acqua calda, calcolato in fosforo.

Idrocarburi alogenati volatili: quantità totale di tutte le sostanze alogenate la cui struttura fondamentale è composta da un minimo di uno e un massimo di tre atomi di carbonio e nessun altro gruppo funzionale

  10

µg/l

Provenienti dalla contaminazione dell’ambiente, senza trialometani THM

Idrocarburi aromatici policiclici

  0,1

µg/l

Somma di benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[ghi]perilene, indeno[1,2,3-cd]pirene

Indice di idrocarburi C10–C40

  20

µg/l

Determinazione con un metodo analogo al metodo ISO 9377-2, ma con un limite di quantificazione più basso.

Manganese

  50

µg/l

Mercurio

  1

µg/l

Nichel

  20

µg/l

Dagli impianti domestici i campioni devono essere prelevati dopo aver fatto scorrere 500 ml di acqua.

Nitrato

  40

mg/l

Nitrito

  0,1

mg/l

Ozono

  50

µg/l

Perclorato

4

µg/l

Perfluoroesano sulfonato (PFHxS)

  0,3

µg/l

Perfluoroottanoato (PFOA)

  0,5

µg/l

Perfluorottano sulfonato (PFOS)

  0,3

µg/l

Pesticidi

  0,1

µg/l

Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), nonché i metaboliti rilevanti per l’acqua potabile.

Il valore massimo si applica a ogni singolo pesticida. Per quanto riguarda l’aldrina, la dieldrina, l’eptacloro e l’eptacloreposside, il valore massimo è di 0,030 µg/l.

Pesticidi (totale)

  0,5

µg/l

Per «pesticidi» si intendono le sostanze attive definite all’articolo 2 capoverso 1 OAOVA, nonché i metaboliti rilevanti per l’acqua potabile.

Per «Pesticidi (totale)» si intende l’insieme di tutti i pesticidi rilevati e quantificati nel quadro della procedura di controllo.

Piombo

  10

µg/l

Dagli impianti domestici i campioni devono essere prelevati dopo aver fatto scorrere 500 ml di acqua.

Rame

  1

mg/l

Dagli impianti domestici i campioni devono essere prelevati dopo aver fatto scorrere 500 ml di acqua.

Selenio

  10

µg/l

Silicato

  5

mg/l

Calcolato in silicio.

Silicato

  10

mg/l

Aggiunto, per 3 mesi al massimo, per la formazione di uno strato protettivo; calcolato in silicio.

Sodio

200

mg/l

Sostanze di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sui materiali e gli oggetti

LMS/20

mg/l

I valori limite di migrazione (LMS) di queste sostanze non devono superare i valori indicati nell’allegato 2 dell’ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti divisi per 20 (LMSacqua=LMSderrata alimentare/20) e in ogni caso non devono superare i 0,5 mg/l espressi come carbonio organico totale (v. allegato 3, Carbonio organico totale). Tale valore (0.5 mg/l) si applica anche alle sostanze per le quali l’allegato 2 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti non prevede valori limite di migrazione specifica.

Tetra- e tricloroetilene

  10

µg/l

Totale delle concentrazioni dei parametri specificati.

Tetraclorometano

  2

µg/l

Trialometani (totale) THM

  50

µg/l

Somma di cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano. Se al termine del trattamento la concentrazione di THM non è superiore a 10 ìg/l, non è necessaria un’analisi dell’acqua potabile nella rete di distribuzione.

Uranio

  30

µg/l

Zinco

  5

mg/l


1 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325 1755) e dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
2 RS 817.023.21
3 RS 817.023.21

  Allegato 31 

(art. 3 cpv. 2)

  Ulteriori requisiti concernenti l’acqua potabile

Parametri

Valori di riferimento

Unità

Note

1 Requisiti specifici

Carbonio organico totale (COT)

≤2

mg/l

Nessuna variazione anomala. L’aumento della concentrazione dell’acqua che arriva nelle abitazioni non deve essere superiore a 0,5 mg C/l.

Valore indicativo per la dose totale secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui contaminanti

2 Radioattività

Il controllo del radon, del trizio o del valore della dose totale indicativa (DTI) non è necessario se si può dimostrare, mediante un altro programma di controllo rappresentativo o indagini affidabili, che questi valori per il radon, il trizio o la DTI non sono superati.

Radon

≤100

Bq/l

Trizio

≤100

Bq/l

Livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali. Se la concentrazione di trizio è superiore al relativo valore parametrico, occorre effettuare un’analisi volta ad accertare l’eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali.

Dose totale indicativa (DTI)

≤0,1

mSv/anno

Dose efficace impegnata (per un anno di ingestione) risultante da tutti i radionuclidi naturali e artificiali la cui presenza è rilevata nell’acqua potabile, a eccezione del trizio, del potassio-40, del radon e dei prodotti di disintegrazione del radon di vita breve.


1 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325). Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
2 RS 817.022.15

  Allegato 41 

(art. 4 cpv. 4)

  Elenco delle procedure e dei prodotti riconosciuti per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

  1 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile eseguite allo scopo di modificare le proprietà fisico-chimiche dell’acqua

Procedure

Descrizione e scopo

Utilizzo/Osservazioni ed esempi

Filtrazione

Eliminazione parziale o completa delle particelle insolubili mediante setacciatura meccanica o elettrofisica: nella filtrazione mediante membrane possono essere eliminate anche sostanze insolubili.

Filtrazione mediante materiali granulari: filtro rapido (a uno, due o multipli strati), filtrazione lenta mediante sabbia; passaggio attraverso il suolo; in combinazione con flocculazione: flocculo-filtrazione; filtro a prerivestimento; filtrazione mediante membrane: microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa; filtrazione mediante carbone attivo

Deacidificazione mediante mezzi filtranti alcalini

Degradazione di sostanze da parte di microrganismi

Utilizzo del filtro come supporto di comunità biologiche

Flocculazione e precipitazione

Neutralizzazione delle cariche elettriche delle particelle volta alla formazione di fiocchi filtrabili o sedimentabili, oppure misure che trasformano componenti disciolti in soluzioni vere o colloidali in una forma insolubile sedimentabile o filtrabile.

Flocculo-sedimentazione; flocculo-filtrazione; decarbonizzazione; deferrizzazione; demanganizzazione; eliminazione dell’arsenico

Sedimentazione

Eliminazione di particelle sfruttando la forza di gravità

Sedimentazione; flocculo-sedimentazione

Scambio gassoso/aerazione

Eliminazione di gas indesiderati e/o immissione di ossigeno

Deacidificazione; deferrizzazione, demanganizzazione; strippaggio per eliminare composti organici volatili; espulsione di sostanze che danno odore e sapore; nitrificazione

Ossidazione

Modifica di sostanze inorganiche e/o organiche per favorirne l’eliminazione o la biodegradazione

Deferrizzazione; demanganizzazione; eliminazione dell’arsenico; ozonizzazione; processi AOP; decolorazione; distruzione di sostanze che danno odore e sapore

Adsorbimento

Eliminazione di sostanze disciolte dall’acqua mediante adesione a sostanze solide

Eliminazione di sostanze organiche (apolari) mediante carbone attivo granulare (GAC) o in polvere (PAC); eliminazione dell’ozono; eliminazione dell’arsenico; defluorizzazione.

Procedure biologiche

Degradazione di sostanze da parte di microrganismi (in genere su un supporto)

Filtrazione biologica mediante carbone attivo; filtrazione lenta mediante sabbia; nitrificazione e denitrificazione

Miscelazione

Diluizione per ridurre la concentrazione di sostanze mediante la miscelazione di due o più acque

Aggiunta di sostanze

Aggiunta di acidi o basi per alterare il valore pH

Correzione del valore pH

Scambio di ioni

Eliminazione o scambio di anioni o cationi

Riduzione parziale della durezza, decarbonizzazione; eliminazione dei nitrati; eliminazione dell’uranio; defluorizzazione; eliminazione dell’arsenico

  2 Elenco delle procedure per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi e la protezione dai microrganismi degli impianti di approvvigionamento idrico

Procedure

Descrizione e scopo

Utilizzo/osservazioni ed esempi

Aggiunta di diossido di cloro

Disinfezione primaria e/o secondaria (disinfezione finale); protezione della rete idrica; agente disinfettante: ClO2

Produzione chimica o elettrochimica di diossido di cloro in situ a partire da una soluzione di clorito; processi di fabbricazione: processo clorito/cloro, processo clorito/acido cloridrico, processo clorito/perossidisolfato

Clorazione

Disinfezione primaria e/o secondaria (disinfezione finale); protezione della rete idrica; agente disinfettante: HOCl

Produzione elettrochimica di cloro in situ a partire da una soluzione di cloruro di sodio.

Elettrolisi con o senza diaframma. Può essere combinata con diossido di cloro

Impianto di dosaggio del cloro gassoso sottovuoto.

Clorazione con candeggina (dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio). Può essere combinata con diossido di cloro.

Dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio.

Ozonizzazione

Disinfezione primaria

Produzione di ozono in situ a partire da aria o ossigeno tramite un campo elettrico.

Irradiazione UV

Disinfezione primaria

Reattore con uno o più emettitori a bassa o media pressione.

Utilizzo di argento

Prevenzione della contaminazione microbiologica in singoli apparecchi nella rete dell’acqua fredda dell’impianto domestico

Prevenzione della contaminazione microbiologica in cisterne o altri recipienti.

Resina a scambio ionico argentata in impianti di addolcimento negli edifici; compresse di nitrato di argento per l’acqua di emergenza.

  3 Elenco delle procedure per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

Procedure

Descrizione e scopo

Utilizzo/esempi e osservazioni

Aggiunta di sostanze

Aggiunta di acidi o basi per alterare il valore pH; aggiunta di sostanze per formare una pellicola protettiva.

Decarbonizzazione; correzione del valore pH; protezione anticorrosione (chimica)

Procedure elettrofisiche o magnetiche

Prevenzione dei depositi di calcare, prevenzione dello scaling

Prevenzione della formazione di incrostazioni

Procedure elettrochimiche

Prevenzione dell’ossidazione delle strutture in ferro; rallentamento della corrosione

Protezione anticorrosione; con o senza apporto di corrente

Un elettrodo in metallo comune impedisce lo sviluppo di una reazione anodica con le strutture in ferro; protezione anticorrosione

Le strutture in ferro sono utilizzate come catodo per evitare un’ossidazione

Utilizzo di un’altra fonte catodica. La soda caustica formata dissolve lentamente il catodo

  4 El Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente le proprietà fisico-chimiche

Sostanza

Principali funzioni

Numero CAS

Acetato di cellulosa

Filtrazione

9003-01-4

Acidi policarbossilici

Prevenzione dell’intasamento delle membrane

Acido acetico

Eliminazione dei nitrati

64-19-7

Acido cloridrico

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

7647-01-0

Acido fosfonico

Prevenzione dell’intasamento delle membrane

6419-19-8, ...

Acido solforico

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

7664-93-9

Acqua ossigenata

Ossidazione

7722-84-1

Allumina attivata rivestita di ferro

Adsorbimento, filtrazione, eliminazione dell’arsenico

11138-49-1

Alluminato di sodio

Flocculazione

Anidride carbonica

Correzione della durezza, correzione del pH

124-38-9

Antracite

Filtrazione, eliminazione di particelle

68525-80-4

Antracite

Eliminazione di particelle, eliminazione di cloro e ozono

Bauxite

Filtrazione, eliminazione di particelle

Bentonite

Eliminazione di particelle

1302-78-9

Biossido di zolfo

Riduzione

7446-09-5

Bisolfito di sodio

Riduzione

7681-57-4

Calcare rivestito di manganese

Demanganizzazione

–

Carbonato di calcio

Correzione della durezza, correzione del pH, eliminazione di particelle, deferrizzazione e demanganizzazione

471-34-1

Carbonato di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

546-93-0

Carbonato di sodio

Correzione della durezza, correzione del pH

497-19-8

Carbone attivo, in polvere, granulare o in pellet

Adsorbimento, eliminazione del cloro, eliminazione dell’ozono, filtrazione

7440-44-0

Clorito di sodio

Produzione di diossido di cloro

7758-19-2

Cloruro di alluminio

Flocculazione, precipitazione

7446-70-0

Cloruro di calcio

Correzione della durezza

10043-52-4

Cloruro di idrossido di alluminio

Flocculazione, precipitazione

1327-41-9

Cloruro di magnesio

Correzione della durezza

7786-30-3

Cloruro di sodio

Produzione di diossido di cloro, rigenerazione di scambiatori di ioni

7647-14-5

Cloruro ferrico

Flocculazione

7705-08-0

Cloruro ferrico di alluminio

Flocculazione, precipitazione

Cloruro solfato di ferro (III)

Flocculazione

12410-14-9

Copolimero acrilico modificato con un gruppo amminico terziario

Eliminazione dell’uranio

Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi di trialchilammonio

Eliminazione dell’uranio e di nitrato

Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi imminodiacetici

Eliminazione del nichel

135620-93-8

Diossido di carbonio

Correzione della durezza, correzione del pH

124-38-9

Diossido di manganese

Demanganizzazione

1313-13-9

Diossido di manganese, calcare rivestito

Deferrizzazione, demanganizzazione ed eliminazione del solfuro di idrogeno.

Dolomite

Correzione della durezza, correzione del pH, eliminazione di particelle, deferrizzazione e demanganizzazione

83897-84-1

Elio

Rilevamento di perdite nella rete di condutture

7440-59-7

Etanolo

Eliminazione dei nitrati

64-17-5

Granato

Filtrazione, eliminazione di particelle, decarbonizzazione rapida

Idrogeno

Eliminazione dei nitrati

1333-74-0

Idrogenocarbonato di sodio

Correzione del pH

144-55-8

Idrogenosolfato di sodio

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

7681-38-1

Idrogenosolfito di sodio

Riduzione

7631-90-5

Idrossicarbonato di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

39409-82-0

Idrossicloruro silicato di polialluminio

Flocculazione

94894-80-1

Idrossicloruro solfato di polialluminio

Flocculazione, precipitazione

39290-78-3

Idrossiclorurosolfato-silicato di alluminio

Flocculazione, precipitazione

Idrossidi di ferro

Adsorbimento, eliminazione dell’arsenico

20344-49-4

Idrossido di calcio

Correzione della durezza, correzione del pH

1305-62-0

Idrossido di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

1309-42-8

Idrossido di sodio

Correzione del pH, rigenerazione di scambiatori di ioni

1310-73-2

Idrossisolfato silicato di polialluminio

Flocculazione, precipitazione

131148-05-5

Kieselgur

Filtrazione

61790-53-2

Ossidi di magnesio

Correzione della durezza, correzione del pH

1309-48-4

Ossido di alluminio

Eliminazione di fluoruri

1344-28-1

Ossido di alluminio attivo granulare  

Adsorbimento, scambio di ioni, eliminazione di particelle

Fluoruro o arsenico

1344-28-1

Ossido di calcio

Correzione della durezza

1305-78-8

Ossigeno

Ossidazione, ossigenazione

7782-44-7

Ossigeno (o aria)

Ossidazione

7782-44-7

Ozono

Ossidazione

10028-15-6

Perlite

Filtrazione

130885-09-5

Permanganato di potassio

Ossidazione, demanganizzazione

7722-64-7

Permanganato di sodio

Ossidazione

10101-50-5

Perossidisolfato di sodio

Ossidazione, produzione di diossido di cloro  

7775-27-1

Perossimonosolfato di potassio (monopersolfato di potassio)

Ossidazione, produzione di diossido di cloro  

70693-62-8

Pietra pomice

Eliminazione di particelle

Pietra pomice

Filtrazione, eliminazione di particelle

1332-09-8

Poliacrilammide

Flocculazione

9003-05-08

Poliammide (PA)

Filtrazione

Policloruro di alluminio

Flocculazione, precipitazione

1327-41-9, ...

Polietersulfone (PES)

Filtrazione

Polipiperazina

Filtrazione

Polisolfonammide

Filtrazione

Polivinilidenfluoruro

Filtrazione

Prodotti organici trattati termicamente

Eliminazione di particelle

Prodotti organici, trattati termicamente

Filtrazione

–

Sabbia di quarzo (ossido di silicio)  

Filtrazione, eliminazione di particelle, sedimentazione, deferrizzazione e demanganizzazione, decarbonizzazione rapida.

14808-60-7

Sabbia verde di manganese (zeoliti al manganese, sabbia ferrosa, sabbia verde)

Deferrizzazione, demanganizzazione ed eliminazione del solfuro di idrogeno.

Silicati di alluminio naturali non espansi

Eliminazione di particelle

Silicato di alluminio attivo granulare

Adsorbimento, scambio di ioni, eliminazione di fluoruri.

1335-30-4

Silicato di alluminio espanso (argilla espansa)

Filtrazione, eliminazione di particelle.

1335-30-4

Silicato di sodio

Prevenzione della corrosione

1344-09-8

Solfato di alluminio

Flocculazione, precipitazione

10043-01-3

Solfato di calcio

Correzione della durezza

7778-18-9

Solfato ferrico

Flocculazione

10028-22-5

Solfato ferrico di alluminio

Flocculazione, precipitazione

Solfato ferroso

Flocculazione

7720-78-7

Solfito di sodio

Riduzione

7757-83-7

Tiosolfato (di sodio)

Riduzione

Zeolite di manganese (Glauconite)

Demanganizzazione

90387-66-9

  5 Elenco delle sostanze per il trattamento dell’acqua potabile concernente i microrganismi

Sostanza

Principali funzioni

Numero CAS

Ipoclorito di calcio

Disinfezione

7778-54-3

Cloro

Disinfezione; produzione di diossido di cloro

7782-50-5

Diossido di cloro

Disinfezione

10049-04-4

Dicloroisocianurato di sodio

Solo per la riserva idrica di emergenza

2893-78-9

Sodio dicloroisocianurato biidrato

Solo per la riserva idrica di emergenza

51580-86-0

Ozono

Disinfezione, ossidazione

10028-15-6

Argento

Prevenzione della contaminazione microbiologica in apparecchi nella rete dell’acqua fredda dell’impianto domestico o in cisterne o altri recipienti.

7440-22-4

Nitrato di argento

Prevenzione della contaminazione microbiologica in apparecchi nella rete dell’acqua fredda dell’impianto domestico o in cisterne o altri recipienti.

7761-88-8

  6 Elenco delle sostanze destinate alla protezione degli impianti di approvvigionamento idrico

Sostanza

Principali funzioni

Numero CAS

Acido fosforico

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7664-38-2

Alluminio

Protezione anticorrosione anodica e catodica  

7429-90-5

Argento colloidale e argento anodizzato

Protezione della riserva idrica di emergenza, prevenzione della contaminazione microbiologica, trattamento antibatterico limitato agli apparecchi, esclusa la rete di distribuzione.

7440-22-4

Argento, cloruro di argento

Conservazione dell’acqua immagazzinata in impianti per l’approvvigionamento idrico, solo per un utilizzo non sistematico in casi eccezionali.

7440-22-4

Bis(diidrogenoortofosfato) di calcio  

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-23-8

Carbonato di argento

Protezione della riserva idrica di emergenza, prevenzione della contaminazione microbiologica, trattamento antibatterico limitato agli apparecchi, esclusa la rete di distribuzione.

534-16-7

Copolimero stirene-divinilbenzene con gruppi imminodiacetici

Addolcimento dell’acqua

69011-20-7

Difosfato di tetrapotassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7320-34-5

Diidrogenofosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-77-0

Diidrogenoortofosfato di potassio (ortofosfato di potassio)

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-77-0

Diidrogenoortofosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-80-7

Diidrogenoortofosfato di sodio (ortofosfato di sodio)

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-80-7

Diidrogenopirofosfato di disodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-16-9

Diidrogenopirofosfato di disodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-16-9

Esametafosfato di sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

68915-31-1

Fosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-53-2

Fosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7601-54-9

Fosfato monocalcico

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-23-8

Fosfato tripotassico

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7778-53-2

Idrogenofosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7758-11-4

Idrogenofosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-79-4

Idrogenoortofosfato di dipotassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

04.11.7758

Idrogenoortofosfato di dipotassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

Idrogenoortofosfato di disodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7558-79-4

Idrossido di alluminio

Protezione anticorrosione

21645-51-2

Idrossido di sodio

Correzione del pH; rigenerazione di scambiatori di ioni

1310-73-2

Magnesio

Protezione anticorrosione, catodica

7439-95-4

Metafosfato di sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

10361-03-2

Metasilicato di sodio

Protezione anticorrosione

6834-92-0

Nitrato di argento

Protezione della riserva idrica di emergenza, prevenzione della contaminazione microbiologica, trattamento antibatterico limitato agli apparecchi, esclusa la rete di distribuzione.

7761-88-8

Ortofosfato di trisodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7601-54-9

Pirofosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7320-34-5

Pirofosfato di tetrasodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7722-88-5

Pirofosfato di tetrasodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

7722-88-5

Polifosfato di calcio e sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

65997-17-3

Polifosfato di sodio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

68915-31-1

Solfato di argento

Protezione della riserva idrica di emergenza, prevenzione della contaminazione microbiologica, trattamento antibatterico limitato agli apparecchi, esclusa la rete di distribuzione.

10294-26-5

Tripolifosfato di potassio

Protezione anticorrosione (solo per l’acqua calda)

13845-36-8

Tripolifosfato di sodio

Protezione anticalcare (solo per l’acqua calda)

13573-18-7

Trisilicato di sodio

Protezione anticorrosione

1344-09-8


1 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1325) e dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

  Allegato 51 

(art. 9)

  Requisiti microbiologici dell’acqua per stabilimenti e impianti per docce accessibili al pubblico

Posizione

Categoria

Criteri di controllo

Valori massimi

Metodo di analisi di riferimento

1

Acqua per stabilimenti accessibili al pubblico

Germi aerobi mesofili

1000 UFC/ml

EN/ISO 6222

Temperatura d’incubazione: 30 °C

Durata d’incubazione: 72 ore

Escherichia coli (E. coli)

nr/100 ml

EN/ISO 9308-1

Pseudomonas aeruginosa

nr/100 ml

EN/ISO 16266

2

Acqua per impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua

Enterococchi

50 UFC/100 ml

EN/ISO 7899-2

Escherichia coli (E. coli)

100 UFC/100 ml

EN/ISO 9308-1

Pseudomonas aeruginosa

10 UFC/100 ml

EN/ISO 16266

Acqua di vasche idromassaggio o aventi una temperatura superiore a 23 °C con circuiti che favoriscono la formazione di aerosol

Legionella spp.

100 UFC/l

EN/ISO 11731

4

Bagno di vapore umido: produzione di acqua con formazione di aerosol

Legionella spp.

100 UFC/l

EN/ISO 11731

Acqua per impianti per docce

Legionella spp.

1000 UFC/l

EN/ISO 11731


1 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1325).

  Allegato 6

(art. 11)

  Valori massimi e minimi concernenti l’acqua per stabilimenti e impianti per docce accessibili al pubblico

Posizione

Categoria

Criteri di analisi

Valori minimi

Valori massimi

1

Acqua per stabilimenti accessibili al pubblico

Torbidità

0,5 NTU

2

Disinfezione a base di cloro

Tutti gli stabilimenti

pH

6,8

7,6

Vasche per nuoto e non

Cloro libero

0,2 mg/l

0,8 mg/l

Vasche idromassaggio

Cloro libero

0,7 mg/l

1,5 mg/l

3

Disinfezione a base di bromo

Tutti gli stabilimenti

pH

6.8

7.2

Vasche per nuoto e non

Bromo libero

0,5 mg/l

1,4 mg/l

Vasche idromassaggio

Bromo libero

1,2 mg/l

2,2 mg/l

4

Vasche con rigenerazione biologica dell’acqua

pH

6,0

9,0

Visibilità/ limpidità

> 2,0 m, su tutto il fondo

5

Acqua per impianti per docce

Sono ammessi i disinfettanti di cui all’allegato 4 cifra 4 e con i relativi valori massimi di cui all’allegato 2.

  Allegato 71 

(art. 12)

  Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione nell’acqua per piscine

Posizione

Categoria

Criteri di analisi

Valori massimi

1

Acqua per stabilimenti accessibili al pubblico

Tutti gli stabilimenti

Bromato

0,2 mg/l2

Tutti gli stabilimenti

Clorato

10 mg/l

Tutti gli stabilimenti

Ozono

0,02 mg/l

Piscine all’aperto

Urea

3 mg/l

Piscine coperte

Urea

1 mg/l

2

Disinfezione a base di cloro

Tutti gli stabilimenti

Cloro combinato

0,2 mg/l

Piscine all’aperto

Trialometani (THM, in equivalenti cloroformi)

50 µg/l

Piscine coperte

Trialometani (THM, in equivalenti cloroformi)

20 µg/l

3

Disinfezione a base di bromo

Tutti gli stabilimenti

Bromo combinato

0,5 mg/l

Tutti gli stabilimenti

Bromuro

50 mg/l

4

Acqua delle vasche con rigenerazione biologica

Fosforo totale

10 µg/l


1 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).
2 Proveniente dal trattamento dell’acqua per piscine, senza compromettere la disinfezione.


 RU 2017 1023


1 RS 817.02


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OPPD
Decisione 16 dicembre 2016
Entrata in vigore 1 maggio 2017
Fonte RU 2017 1023
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.07.2020 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2017 PDF DOC

Revisioni

01.05.2017
Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum