946.231.176.72
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
del 27 agosto 2014 (Stato 15 ottobre 2020)
Sezione 1: Restrizioni commerciali
Art. 11Vincoli relativi a beni a duplice impiego e beni militari speciali
1 In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può negare autorizzazioni per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e all’allegato 32 dell’ordinanza del 3 giugno 20163 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)4 se tali beni:
- a.
- sono in parte o interamente destinati a fini militari;
- b.
- sono destinati a un utilizzatore finale militare.
2 La fornitura diretta o indiretta di servizi, in particolare di servizi finanziari, o di aiuto tecnico in relazione a beni e tecnologie di cui al capoverso 1 a imprese di cui all’allegato 4 deve essere notificata senza indugio alla SECO.
3 Il capoverso 2 non si applica agli affari destinati all’industria aeronautica e spaziale.
4 Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell’affare, nonché sull’oggetto e sul valore dello stesso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).
2 Il contenuto degli all. 2 e 3 OBDI non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Può essere consultato sul sito: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.
3 RS 946.202.1
4 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° lug. 2016.
Art. 1a1Importazione di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco dalla Russia e dall’Ucraina
1 È vietato importare dalla Russia e dall’Ucraina:
- a.
- armi da fuoco, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 giugno 19972 sulle armi;
- b.
- esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli articoli 5–7a della legge federale del 25 marzo 19773 sugli esplosivi.
2 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.
Art. 21Obbligo di notifica per i beni dell’industria petrolifera
1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 1 devono essere notificati senza indugio alla SECO se tali beni sono utilizzati per l’esplorazione o l’estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell’ambito di progetti relativi al petrolio ottenuto da formazioni di schisti mediante fratturazione idraulica in Russia.
2 I seguenti servizi devono essere notificati senza indugio alla SECO se sono forniti per l’esplorazione o l’estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell’ambito di progetti relativi al petrolio ottenuto da formazioni di schisti mediante fratturazione idraulica in Russia:
- a.
- trivellazioni;
- b.
- prove pozzi;
- c.
- carotaggio e completamento;
- d.
- fornitura di piattaforme galleggianti specializzate.
3 Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell’affare, nonché sull’oggetto e sul valore dello stesso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
Art. 3 Importazione di beni dalla Crimea e da Sebastopoli
1 I beni originari della Crimea o di Sebastopoli possono essere importati solo se provvisti di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.
2 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all’importazione di beni originari della Crimea o di Sebastopoli privi di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.
Art. 41Esportazione di beni verso la Crimea e Sebastopoli
1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 1 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli.
2 È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell’edilizia e dell’ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all’allegato 1 a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli.
3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle azioni necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede in Crimea e a Sebastopoli.
4 Dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 nella misura in cui ciò è necessario per prevenire o arginare un evento che potrebbe avere gravi e importanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dell’uomo, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull’ambiente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
Sezione 2: Restrizioni finanziarie
Art. 5 Obbligo di autorizzazione per l’emissione di strumenti finanziari
1 È soggetta all’obbligo di autorizzazione l’emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni da parte di:
- a.
- banche e altre imprese con sede in Russia di cui all’allegato 2;
- b.
- banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche o imprese di cui all’allegato 2;
- c.
- imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b.1
2 L’autorizzazione è rilasciata se l’aumento di capitale previsto non supera il valore nominale medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanziamenti.3
3 La SECO rilascia l’autorizzazione dopo aver consultato i servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2014 (RU 2014 4059). Abrogato dal n. I dell’O del 6 mar. 2015, con effetto dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).
Art. 5a1Obbligo di autorizzazione per la concessione di mutui
1 La concessione di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c è soggetta ad autorizzazione. Non è soggetta ad autorizzazione la concessione di mutui per:
- a.
- finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;
- b.
- finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o altri Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
- c.
- garantire la liquidità prescritta dalla legge a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell’Unione europea controllate per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui all’allegato 2.
2 L’autorizzazione per la concessione di mutui è rilasciata se l’importo previsto del mutuo non supera il valore medio dei mutui concessi dal mutuante negli ultimi tre anni.
3 La SECO rilascia l’autorizzazione dopo aver consultato i servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
Art. 61Obblighi di notifica
1 Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c tra il 27 agosto 2014 e il 12 novembre 2014, così come il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c dopo il 12 novembre 2014 devono essere notificati alla SECO.
2 Il commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell’Unione europea non deve essere notificato alla SECO.
3 Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese.
4 Le notifiche di cui al capoverso 1 devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi o negoziati, sullo scopo, sul volume e sul valore delle transazioni ed eventualmente sui membri del consorzio creditizio.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
Art. 71Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi in Crimea e a Sebastopoli
1 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.
2 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili in Crimea e a Sebastopoli nonché costituire joint venture con imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli.
3 È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.
4 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche in Crimea e a Sebastopoli.
5 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle azioni necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede in Crimea o e Sebastopoli oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
Art. 8 Divieto di apertura di nuove relazioni d’affari
Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d’affari:
- a.
- per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 3;
- b.
- per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c.
- per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.
Art. 9 Obbligo di notifica per le relazioni d’affari esistenti
1 Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d’affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 8 lettere a–c devono notificarle senza indugio alla SECO.
2 La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore delle relazioni d’affari.
Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 10 Esecuzione e controllo
1 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 1–9.
2 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 11 Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 3–5a, 7 o 8 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1
2 Chiunque viola l’articolo 2, 6 o 9 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2311).
Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali
Art. 121Pubblicazione
I contenuti degli allegati 2–4 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 2 aprile 20141 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.
1 [RU 2014 877 1003 1213 2479]
Art. 141Disposizione transitoria
L’articolo 1 capoverso 1 così come gli articoli 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014.
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).
Art. 14a1Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2014
1 L’articolo 1 capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.
2 L’articolo 5 capoversi 1 e 2 nella versione della modifica del 12 novembre 20142 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.3
1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).
2RU 2014 4059
3 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2015 809).
Art. 14b1Disposizione transitoria della modifica del 6 marzo 2015
1 Il divieto di fornire servizi nel campo dell’edilizia e dell’ingegneria (integrazione dell’art. 4 cpv. 2) non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 6 marzo 2015.
2 L’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 5a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.
3 L’estensione dei divieti di cui all’articolo 7 capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle 18.00 del 6 marzo 2015.
4 Il divieto di acquisire o aumentare partecipazioni a immobili e costituire joint venture con imprese od organizzazioni in Crimea e a Sebastopoli (art. 7 cpv. 2) non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle 18.00 del 6 marzo 2015.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità1
1 La presente ordinanza entra in vigore il 27 agosto 2014 alle ore 18.00.
2 La durata di validità dell’articolo 1a è prorogata fino al 30 giugno 2023.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1953).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1953).
Allegato 11
(art. 2 e 4)
Beni vietati o soggetti all’obbligo di notifica
Voce di tariffa doganale | Designazione delle merci |
25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
26 | Minerali, scorie e ceneri |
27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
29 | Prodotti chimici organici |
3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
3826 | Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7107 00 00 | Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati |
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 00 00 | Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati |
7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
7111 00 00 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati |
7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi oppure di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
72 | Ferro e acciaio |
73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
74 | Rame e lavori di rame |
75 | Nichel e lavori di nichel |
76 | Alluminio e lavori di allumini |
78 | Piombo e lavori di piombo |
79 | Zinco e lavori di zinco |
80 | Stagno e lavori di stagno |
81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio: | |
8207 13 00 | utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet |
8207 19 00 | utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti |
8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica |
8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
8403 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori |
8406 | Turbine a vapore |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
8412 | Altri motori e macchine motrici |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente |
8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
8417 | Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici |
8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8425 | Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru |
8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
8428 | Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche) |
8429 | Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8432 | Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
8435 | Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili |
8436 | Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l’avicoltura |
8437 | Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria |
8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
8440 | Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie |
8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati) |
8443 | Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori |
8444 00 00 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted» |
8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8449 00 00 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
8453 | Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
8454 | Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8456 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d’acqua |
8457 | Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 | Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 | Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
8461 | Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
8462 | Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate |
8463 | Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo |
8464 | Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro |
8465 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
8468 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale |
8469 | Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l’elaborazione di testi |
8470 | Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8472 | Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare) |
8473 | Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472 |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
8475 | Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
8476 | Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8478 | Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici |
8486 | Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori |
8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
dal capitolo 85 | Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8505 | Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche |
8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
8514 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
8515 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
8528 | Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini |
8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
8530 | Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) |
8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
8532 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili |
8533 | Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) |
8534 | Circuiti stampati |
8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt |
8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco |
8540 | Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 |
8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati |
8542 | Circuiti integrati elettronici |
8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
8705 | Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
8710 00 00 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
88 | Navigazione aerea o spaziale |
89 | Navigazione marittima o fluviale |
9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
9015 | Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
9025 | Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi |
9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
9029 | Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
9033 00 00 | Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90 |
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 6 mar. 2015 (RU 2015 809).
Allegato 21
(art. 5)
Banche e altre imprese o organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
1 L’all. non è pubblicato né nella RU, né nella RS (RU 2014 4059). È possibile ordinare il contenuto dell’all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi.
Allegato 31
(art. 8)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
1 L’all. non è pubblicato né nella RU, né nella RS (RU 2014 4059 4701, 2015 809 1015 3821, 2016 995 3435 3881, 2017 1681 4037 5065 7657, 2018 1177 2139 2535 3025 3259 5341, 2019 613 1085 3089, 2020 449 1153 3889 e 4157). È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
Allegato 41
(art. 1)
Imprese e organizzazioni soggette a vincoli relativi a beni a duplice impiego e a beni militari speciali
1 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059). L’all. non è pubblicato né nella RU, né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi.
1 RS 1012 RS 946.2313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2311).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021