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RS 730.014.1 Ordinanza del DATEC dell' 11 marzo 2016 sul calcolo dei costi computabili delle misure d’esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche (OCRCI)

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730.014.1

Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d’esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche

(OCRCI)

dell’11 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 34 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia (OEn)2

ordina:

  Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

a.
il calcolo dei costi computabili che insorgono a seguito degli effetti sull’esercizio di misure concernenti le centrali idroelettriche di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque (LPAc) e all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla pesca (LFSP);
b.
l’assegnazione dell’indennizzo per tali costi; nonché
c.
il versamento dell’indennizzo per tali costi.

1 RS 814.20
2 RS 923.0

  Art. 2 Costi computabili

1 Se le misure di risanamento hanno effetti sull’esercizio di una centrale idroelettrica e comportano una minor produzione energetica o uno spostamento nel tempo della produzione energetica, i mancati ricavi che ne derivano sono considerati costi imputabili ai sensi dell’appendice 3 numero 3.1 lettere c ed e OEn.1

2 I costi sono computabili durante 40 anni dall’inizio dall’attuazione delle misure di risanamento.


1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).

  Art. 3 Mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica

1 I mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica, considerati come costi computabili, sono calcolati per ogni anno d’esercizio come segue:

a.
per ogni ora sono calcolate le produzioni della centrale idroelettrica che sarebbero state possibili sul piano tecnico e in base alle portate in entrata effettive nonché ammissibili sul piano giuridico, con e senza le misure di risanamento. La differenza tra le produzioni calcolate corrisponde alle perdite di produzione;
b.
le perdite di produzione calcolate secondo la lettera a sono moltiplicate per i prezzi spot dell’elettricità rilevati nel corrispondente momento alla borsa per l’area di mercato Svizzera (prezzi Swissix) e sommate per l’intero anno d’esercizio. I prezzi Swissix negoziati in euro sono convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera.

2 Per le centrali idroelettriche il cui detentore beneficia di rimunerazioni secondo gli articoli 15, 72 capoverso 1 o 73 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne), invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel momento corrispondente.2


1 RS 730.0
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).

  Art. 4 Mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica

1 I mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica, considerati costi computabili, sono calcolati per ogni anno d’esercizio come segue:

a.
per ogni ora sono calcolate le produzioni della centrale idroelettrica che sarebbero state possibili sul piano tecnico e in base alle portate in entrata effettive nonché ammissibili sul piano giuridico, con e senza le misure di risanamento, e che avrebbero generato un ricavo massimo secondo i prezzi Swissix applicati nel corrispondente momento;
b.
le produzioni calcolate secondo la lettera a sono moltiplicate per i prezzi Swissix applicati nel corrispondente momento e sommate per l’intero anno d’esercizio. I prezzi Swissix negoziati in euro sono convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera;
c.
la differenza tra la somma dei ricavi relativi all’esercizio senza le misure di risanamento e quella dei ricavi con le misure di risanamento corrisponde ai mancati ricavi.

2 Per i detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di una rimunerazione secondo l’articolo 15 LEne1, per calcolare i mancati ricavi di cui al capoverso 1 invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel corrispondente momento.2

3 I detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di rimunerazioni secondo gli articoli 72 capoverso 1 o 73 capoverso 4 LEne non possono far valere mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica.3


1 RS 730.0
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).

  Art. 5 Assegnazione dell’indennizzo

1 La procedura di assegnazione dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 30–33 OEn. Il detentore della centrale idroelettrica presenta con la domanda di indennizzo:1

a.
i parametri per il calcolo delle produzioni con e senza le misure di risanamento, sotto forma di valori costanti oppure di funzioni di indicatori specifici agli impianti idroelettrici, con l’indicazione dei valori minimi e massimi;
b.
la prova che, in base ai dati degli ultimi dieci anni d’esercizio rappresentativi, i parametri comportano risultati di calcolo corrispondenti in ampia misura alla situazione effettiva;
c.
i dati concernenti i presumibili costi computabili annui minimi, medi e massimi, basati sui calcoli effettuati nell’ambito della prova di cui alla lettera b per gli ultimi dieci anni d’esercizio rappresentativi;
d.2
tutte le altre informazioni di cui all’allegato 3 numero 1 OEn.

2 Per capire meglio la domanda, l’autorità cantonale competente e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) possono richiedere documenti supplementari.

3 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) definisce nella decisione di cui all’articolo 30 capoverso 2 OEn i parametri per il calcolo delle produzioni della centrale idroelettrica con e senza le misure di risanamento e vi stabilisce i presumibili costi computabili annui minimi, medi e massimi.3

4 Esso può ridefinire i parametri se la situazione reale è cambiata in misura sostanziale.4 I detentori delle centrali devono fornire la relativa documentazione.


1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).
4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).

  Art. 6 Versamento dell’indennizzo

1 La procedura di versamento dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 32 e 33 OEn.1

2 Se i presumibili costi computabili annui medi stabiliti nella decisione secondo l’articolo 30 capoverso 2 OEn2 ammontano ad almeno 100 000 franchi, i detentori delle centrali idroelettriche interessate trasmettono annualmente all’autorità cantonale competente, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, un riepilogo dei costi insorti nell’anno d’esercizio precedente secondo l’articolo 2 capoverso 1. Su questa base l’UFAM3 versa annualmente gli indennizzi.

3 Se i presumibili costi computabili annui medi stabiliti nella decisione secondo l’articolo 30 capoverso 2 OEn ammontano a meno di 100 000 franchi, per il versamento si applica quanto segue:

a.
l’UFAM versa gli indennizzi annualmente, la prima volta un anno dopo la notifica da parte del detentore dell’inizio dell’attuazione delle misure;
b.
i detentori delle centrali idroelettriche interessati trasmettono ogni cinque anni all’autorità cantonale competente, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell’anno d’esercizio, un riepilogo dei costi insorti negli ultimi cinque anni d’esercizio secondo l’articolo 2 capoverso 1;
c.
se necessario, l’UFAM adegua gli indennizzi in base al riepilogo di cui alla lettera b per i versamenti relativi ai cinque anni successivi;
d.
al termine del periodo d’indennizzo, i detentori delle centrali idroelettriche trasmettono all’autorità cantonale competente un ultimo riepilogo dei costi annui insorti dall’ultimo adeguamento dell’indennizzo. Su tale base, l’UFAM redige un conteggio finale e versa la differenza in caso di indennizzi troppo bassi o richiede la restituzione degli indennizzi versati in eccesso.

4 Le perdite di produzione dovute ai periodi in cui le centrali idroelettriche rimangono del tutto o in parte fuori servizio non sono considerate nel calcolo dei mancati ricavi. I detentori delle centrali idroelettriche tengono conto di questi periodi in sede di riepilogo dei costi computabili di cui ai capoversi 2 e 3.

5 L’autorità cantonale competente e l’UFAM possono chiedere ai detentori delle centrali idroelettriche di presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della comprensione del riepilogo dei costi. Con il riepilogo dei costi, i detentori delle centrali idroelettriche forniscono inoltre informazioni sull’adempimento delle misure di risanamento.


1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).
2 Nuova espressione giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuova espressione giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.


 RU 2016 957


1 RS 730.012 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OCRCI
Decisione 11 marzo 2016
Entrata in vigore 1 aprile 2016
Fonte RU 2016 957
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2016 PDF DOC

Revisioni

01.04.2016
Ordinanza del DATEC dell' 11 marzo 2016 sul calcolo dei costi computabili delle misure d’esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche (OCRCI)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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