0.142.111.982.2
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio
Concluso il 21 aprile 2015
Entrato in vigore il 21 maggio 2015
(Stato 21 maggio 2015)
La Confederazione Svizzera,
in appresso denominata «Svizzera»,
e
la Repubblica federativa del Brasile,
in appresso denominata «Brasile»,
in appresso generalmente denominate «le Parti contraenti»;
al fine di rafforzare i vincoli di amicizia tra loro;
desiderose di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti ai loro cittadini che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido;
animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà;
considerando la prassi applicata da lunga data dalle Parti contraenti nei riguardi dei cittadini dell’altra Parte contraente in possesso di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido;
animate dal desiderio di sviluppare ulteriormente tale prassi;
ammettendo che tale prassi continuerà a essere applicata fino all’entrata in vigore del presente Accordo;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 3 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altra Parte contraente, soggiornarvi fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
2. Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (di al massimo 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.
Art. 2
Il presente Accordo lascia impregiudicata la possibilità per le Parti contraenti di estendere, su base reciproca, la durata del soggiorno oltre il periodo di 90 giorni di cui all’articolo 1, conformemente alla propria legislazione nazionale e agli obblighi derivanti per la Svizzera dall’Accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. La pertinente richiesta scritta della missione diplomatica o del posto consolare della Parte contraente di cui il richiedente ha la cittadinanza è sottoposta alle competenti autorità dell’altra Parte contraente.
Art. 3
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione internazionale possono entrare nel territorio dell’altra Parte contraente, transitarvi, soggiornarvi e uscirne senza visto per la durata delle loro funzioni, purché soddisfino i requisiti d’accreditamento dell’altra Parte contraente. Con un certo anticipo, la Parte contraente accreditante notifica per via diplomatica alla Parte contraente accreditatrice il titolo e la funzione delle persone summenzionate.
2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido della Parte contraente accreditante, che vivano nella stessa economia domestica e che la Parte contraente accreditatrice li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.
3. I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dalla legislazione nazionale della Parte contraente accreditatrice.
Art. 4
I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente, transitarvi o uscirne attraverso tutti i valichi di confine aperti al traffico internazionale di passeggeri.
Art. 5
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte contraente rispettano le disposizioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione nazionale vigente nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 6
Il presente Accordo non limita il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l’entrata o di abbreviare il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente per ragioni di politica pubblica, incluse le ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di salute pubblica.
Art. 7
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio validi entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.
2. La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile personalizzati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione.
Art. 8
Le modifiche al presente Accordo convenute tra le Parti contraenti sono notificate per via diplomatica. Entrano in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver concluso le necessarie procedure interne.
Art. 9
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari.
Art. 10
1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data della firma.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per ragioni di politica pubblica, incluse le ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di salute pubblica. La sospensione è notificata all’altra Parte contraente e produce effetto dalla data di ricezione di tale notifica. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l’Accordo ne informa immediatamente l’altra Parte contraente. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
4. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di avere efficacia 90 giorni dopo la data della notifica.
Fatto a Belp, il 21 aprile 2015, in due esemplari nelle lingue francese, portoghese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione del presente Accordo, è utilizzato il testo inglese.
Per la Confederazione Svizzera: Yves Rossier | Per la Repubblica federativa del Brasile: Sergio França Danese |
1 Dal testo originale francese.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019