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0.142.392.680.02

Scambio di note del 17 marzo 2014

tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 118/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione di Dublino

(Sviluppo dell’acquis di «Dublino/Eurodac»)

Entrato in vigore il 17 marzo 2014

(Stato 17 marzo 2014)

Traduzione1

Missione della Svizzera presso l’Unione europea

Bruxelles, 17 marzo 2014

Commissione europea Segretariato generale, SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 18 febbraio 2014, emessa in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Ho il piacere di notificare […]

il ‹Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione […]› [Regolamento di esecuzione Dublino rivisto] […]»3.

Il Regolamento di esecuzione è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2014)395164.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 2, secondo e terzo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 18 febbraio 2014 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.


 RU 2014 797


1 Dal testo originale inglese.2 RS 0.142. 392.683 Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, versione della GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 17 marzo 2014
Entrata in vigore 17 marzo 2014
Fonte RU 2014 797
Cronologia Cronologia

Strumento

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in vigore 17.03.2014 PDF DOC

Revisioni

17.03.2014
Scambio di note del 17 marzo 2014 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 118/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione di Dublino (Sviluppo dell’acquis di «Dublino/Eurodac»)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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