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RS 0.312.12 Emendamenti allo Statuto di Roma del 10 giugno 2010 della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

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0.312.12

Traduzione

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

Adottati a Kampala il 10 giugno 20101

Approvati dall’Assemblea federale il 20 marzo 20152

Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 10 settembre 2015

Entrati in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2016

(Stato 30 giugno 2020)

La Conferenza di revisione,

visto l’articolo 123 paragrafo 1 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19983 (Statuto), che prevede che sette anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convochi una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento allo Statuto,

visto l’articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto, che stipula che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati Parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato Parte che non ha accettato l’emendamento o sul territorio dello stesso, e confermando che per ciò che concerne tale emendamento resta inteso che lo stesso principio che trova applicazione per uno Stato Parte che non ha accettato l’emendamento trova applicazione anche per gli Stati non Parte dello Statuto,

confermando che, alla luce dell’articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 19694, gli Stati che divengono parte dello Statuto a posteriori avranno il diritto di decidere se accettare o meno l’emendamento enunciato nella presente risoluzione al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione o al momento della loro adesione allo Statuto,

visto che all’articolo 9 sugli elementi dei crimini lo Statuto prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni relative ai crimini che rientrano nella sua competenza,

tenendo debitamente conto del fatto che i crimini che consistono nell’utilizzare veleno o armi velenose; nell’utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; e nell’utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, rientrano già nella competenza della Corte in virtù dell’articolo 8 paragrafo 2 lettera b) in quanto gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali,

considerando gli elementi dei crimini pertinenti tra gli Elementi dei crimini già adottati dall’Assemblea degli Stati Parte il 9 settembre 2000,

considerando che l’interpretazione e l’applicazione degli elementi dei crimini pertinenti menzionati possono essere d’ausilio anche nel contesto di conflitti armati che non abbiano carattere internazionale, tra l’altro perché precisano che il comportamento ha avuto luogo nel quadro di un conflitto armato ed era in relazione con quest’ultimo, confermando in tal modo l’esclusione della competenza della Corte nei confronti di situazioni di mantenimento dell’ordine pubblico,

considerando che i crimini menzionati all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiii) (utilizzare veleno o armi velenose) e all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiv) (utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi) costituiscono gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

considerando che il crimine menzionato all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xv) (utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano) costituisce altresì una grave violazione delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, ed essendo inteso che l’atto costituisce un crimine esclusivamente quando l’autore utilizza i proiettili in oggetto per aggravare inutilmente le sofferenze o le ferite inflitte alle persone obiettivo di tali proiettili, conformemente al diritto consuetudinario internazionale,

1.  decide di adottare l’emendamento all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che figura nell’allegato I alla presente risoluzione, che è sottoposto a ratifica o accettazione e che entrerà in vigore conformemente all’articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto;

2.  decide di adottare gli elementi pertinenti contenuti nell’allegato II alla presente risoluzione e che devono essere aggiunti agli Elementi dei crimini.5


  Allegato I

  Emendamento all’articolo 8

Le seguenti cifre sono aggiunte al paragrafo 2 lettera e) dell’articolo 8:

«xiii)
utilizzare veleno o armi velenose;
xiv)
utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;
xv)
utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad in taglio.»

  Campo d’applicazione il 30 giugno 20206 

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Argentina

28 aprile

2017

28 aprile

2018

Cile

23 settembre

2016

23 settembre

2017

Andorra

26 settembre

2013

26 settembre

2014

Austria

17 luglio

2014

17 luglio

2015

Belgio

26 novembre

2013

26 novembre

2014

Botswana

  4 giugno

2013

  4 giugno

2014

Ceca, Repubblica*

12 marzo

2015

12 marzo

2016

Cipro

25 settembre

2013

25 settembre

2014

Costa Rica

  5 febbraio

2015

  5 febbraio

2016

Croazia

20 dicembre

2013

20 dicembre

2014

El Salvador

  3 marzo

2016

  3 marzo

2017

Estonia

27 marzo

2013

27 marzo

2014

Finlandia

30 dicembre

2015

30 dicembre

2016

Georgia

  3 novembre

2015

  3 novembre

2016

Germania

  3 giugno

2013

  3 giugno

2014

Guyana

28 settembre

2018

28 settembre

2019

Lettonia

25 settembre

2014

25 settembre

2015

Liechtenstein

  8 maggio

2012

  8 maggio

2013

Lituania

  7 dicembre

2015

  7 dicembre

2016

Lussemburgo

15 gennaio

2013

15 gennaio

2014

Macedonia del Nord

  1° marzo

2016

  1° marzo

2017

Malta

30 gennaio

2015

30 gennaio

2016

Mauritius

  5 settembre

2013

  5 settembre

2014

Norvegia

10 giugno

2013

10 giugno

2014

Paesi Bassi

23 settembre

2016

23 settembre

2017

  Aruba

21 dicembre

2017

21 dicembre

2017

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

23 settembre

2016

23 settembre

2017

Palestina

29 dicembre

2017

29 dicembre

2018

Panama

  6 dicembre

2017

  4 dicembre

2018

Paraguay

  5 aprile

2019

  5 aprile

2020

Polonia

25 settembre

2014

25 settembre

2015

Portogallo

11 aprile

2017

11 aprile

2018

Samoa

25 settembre

2012

25 settembre

2013

San Marino

26 settembre

2011

26 settembre

2012

Slovacchia

28 aprile

2014

28 aprile

2015

Slovenia

25 settembre

2013

25 settembre

2014

Spagna

25 settembre

2014

25 settembre

2015

Svizzera

10 settembre

2015

10 settembre

2016

Trinidad e Tobago

13 novembre

2012

13 novembre

2013

Uruguay

26 settembre

2013

26 settembre

2014

*
Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.


 RU 2015 3833; FF 2014 1827


1 Risoluzione RC/Res.5; cfr. notifica del depositario C.N.533.2010.TREATIES-6 in data 29 novembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: http://treaties.un.org.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 20 mar. 2015 (RU 2015 3823).
3 RS 0.312.1
4 RS 0.111
5 L’all. II non è pubblicato nella RU. Il testo è disponibile nelle sue lingue originali su www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Conférence de révision > RC/Res.5.
6RU 2015 3833, 2016 1483, 2017 2895, 2018 3007, 2020 3331. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 10 giugno 2010
Entrata in vigore 10 settembre 2016
Fonte RU 2015 3833
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 30.06.2020 PDF DOC
non più in vigore 02.08.2018 PDF DOC
non più in vigore 03.05.2017 PDF DOC
non più in vigore 10.09.2016 PDF DOC

Revisioni

10.09.2016
Emendamenti allo Statuto di Roma del 10 giugno 2010 della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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