641.612
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali
del 22 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2021)
Sezione 1: Tariffa
Sezione 2: Restituzione dell’imposta a imprese di trasporto concessionarie
Art. 21Restituzione per corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente
Per le corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
Art. 3 Restituzione per corse con veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e con determinati veicoli EURO IV, EURO V ed EEV1
1 Per le corse con i seguenti veicoli stradali, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT: 2
- a.
- veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente;
- b.
- veicoli EURO IV, EURO V ed EEV non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e che, secondo la licenza di circolazione, sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007.
2 Per veicoli stradali con filtro antiparticolato si intendono i veicoli dotati di sistemi di filtro antiparticolato che soddisfano i criteri di cui all’allegato 4 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico.
3 Per veicoli stradali con un sistema equivalente al filtro antiparticolato si intendono i veicoli che:
- a.
- raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,05 g/km e un numero di particelle inferiore a 1013/km nel ciclo di bus (p. es. ciclo urbano di Braunschweig definito dall’Università Tecnica di Graz);
- b.
- raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,01 g/kWh e un numero di particelle inferiore a 5*1012/kWh per ciclo di prova definito secondo il tipo nella direttiva 88/77/CEE4; o che
- c.
- rispettano i limiti d’emissione Euro VI secondo il regolamento (UE) n. 582/20115.
4 Alla domanda di restituzione occorre allegare una prova corrispondente. Quest’ultima può essere fornita analogamente a quella relativa all’osservanza delle prescrizioni sui gas di scarico conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale delle strade del 17 settembre 20106 sull’esonero dell’approvazione del tipo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
3 RS 814.318.142.1
4 Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33; modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE, GU L 107 del 18.4.2001, pag. 15; nonché direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE, GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51.
5 Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1.
6 Le istruzioni possono essere consultate e scaricate dal sito dell’Ufficio federale delle strade: www.astra.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Prescrizioni > Documenti da scaricare concernenti la circolazione stradale > Istruzioni.
Art. 3a1Restituzione per corse con veicoli su rotaia
Per le corse con veicoli su rotaia, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
Art. 3b1Restituzione per corse con battelli
1 Per le corse con battelli, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse:
- a.
- sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT; o
- b.
- sono effettuate per il trasporto transfrontaliero di persone con autorizzazione federale, a condizione che vi sia un’indennità dei costi non coperti ai sensi dell’articolo 28 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori.
2 Sulle acque di confine sussiste il diritto alla restituzione ai sensi del capoverso 1 anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero, se almeno uno degli attracchi della linea si trova nel territorio nazionale svizzero.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
2 RS 745.1
Art. 3c1Restituzione per corse di sostituzione, di rinforzo e a vuoto
Il diritto alla restituzione ai sensi degli articoli 2–3b vale anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
Sezione 3: ...
Art. 4 e 51
1 Abrogati dal n. I dell’O del DFF del 25 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).
Sezione 4: Restituzione dell’imposta per gli idrocarburi gassosi
Art. 6
L’imposta è restituita:
- a.
- sull’1,2 per mille del volume imponibile all’atto del carico nelle autocisterne;
- b.
- sullo 0,9 per mille del volume imponibile all’atto del carico nei carri cisterna ferroviari.
Sezione 5: Restituzione dell’imposta all’agricoltura
Art. 7 Calcolo del consumo secondo norma
1 Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 16 per cento da benzina e per l’84 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i biocarburanti sono equiparati all’olio diesel.1
2 Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,16] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,84].
3 Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall’allegato 2.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).
Art. 8 Determinazione e calcolo della cifra di superficie
1 Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:
- a.
- superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);
- b.
- aerodromi, piazze d’esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
- c.
- superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivo);
- d.
- vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);
- e.
- piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;
- f.
- vivai di alberi da frutta e forestali;
- g.
- colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);
- h.
- superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
- i.
- foreste;
- j.
- canne;
- k.
- colture di fiori da recidere.
2 La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:
Coefficiente | |
| |
| 0,7 |
| 1,0 |
| 0,3 |
| 1,7 |
| 2 |
| 1,5 |
| 1,5 |
| 4,5 |
| 0,3 |
| 0,15 |
| 1 |
| 3 |
Sezione 6: Restituzione dell’imposta alla silvicoltura
Art. 9
1 La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all’allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.
2 Se sono impiegati diversi generi di carburanti:
- a.
- per i trasporti secondo l’allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l’olio diesel; la parte concernente l’olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;
- b.
- per i lavori secondo l’allegato 3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indicazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel.
3 Sono considerate aziende forestali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 OIOm le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.
Sezione 7: Restituzione dell’imposta per l’estrazione della pietra da taglio naturale
Art. 101
1 La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con macchine e veicoli di cui al capoverso 2:
- a.
- lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio; è escluso il deposito di materiale esterno;
- b.
- spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
- c.
- trasporti all’interno del cantiere nell’area della cava;
- d.
- taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).
2 La restituzione è concessa in particolare per le macchine e i veicoli seguenti: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, tagliatrici-abbattitrici, strumenti per spaccare le pietre, seghe a filo, seghe alternative multiple, compressori, dumper, autocarri.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
Sezione 8: Altre restituzioni dell’imposta
Art. 11
1 Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all’aliquota più elevata.
2 Se è comprovato l’impiego conforme all’agevolazione fiscale, è restituita la differenza tra l’aliquota superiore e quella inferiore.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFF del 28 novembre 19961 sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali è abrogata.
1 [RU 1997 48, 2001 3383, 2002 3647, 2006 3929, 2007 819 2697, 2008 693, 2010 3211, 2011 5639]
Art. 13 Modifica di un altro atto normativo
Art. 14
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegato 11
(art. 1)
Agevolazioni fiscali
Voce di tariffa2 | Designazione della merce | Aliquota di favore | Impiego | |
Imposta | Supplemento fiscale | |||
per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | |||
Gruppo 1: Trasporti pubblici | ||||
2707. | ||||
1010 | benzolo | 154.– | 0.00 | |
2010 | toluolo | 154.– | 0.00 | |
3010 | xilolo | 154.– | 0.00 | |
4010 | naftalene | 154.– | 0.00 | |
5010 | altre miscele d’idrocarburi aromatici | 154.– | 0.00 | |
9110 | oli di creosoto | 154.– | 0.00 | |
9910 | altri prodotti della voce 2707 | 154.– | 0.00 | |
2709. 0010 | oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi | 154.– | 0.00 | |
2710. | ||||
1211 | benzina e sue frazioni | 175.80 | 0.00 | |
1212 | white spirit | 161.50 | 0.00 | |
1219 | oli di questa voce | 172.80 | 0.00 | |
1911 | petrolio: | |||
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 | 165.60 | 0.00 | ||
– – secondo l’articolo 2 | 439.50 | 0.00 | ||
– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli | 165.60 | 0.00 | ||
1912 | olio diesel: | |||
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 | 195.20 | 0.00 | ||
– – secondo l’articolo 2 | 481.10 | 0.00 | ||
– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli | 195.20 | 0.00 | ||
1919 | oli in questa voce: | |||
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 | 195.20 | 0.00 | ||
– – secondo l’articolo 2 | 481.10 | 0.00 | ||
– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli | 195.20 | 0.00 |
Voce di tariffa | Designazione della merce | Aliquota di favore | Impiego | |
Imposta | Supplemento fiscale | |||
2010 | quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale | |||
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 | 195.20 | 0.00 | ||
– – secondo l’articolo 2 | 481.10 | 0.00 | ||
– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli | 195.20 | 0.00 | ||
2711. | gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: | |||
– liquefatti: | ||||
per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. | |||
1110 | – – gas naturale | 66.70 | 0.00 | |
per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | |||
1210 | – – propano | 38.80 | 0.00 | |
1310 | – – butani | 38.80 | 0.00 | |
1410 | – – etilene, propilene, butilene e butadiene | 38.80 | 0.00 | |
1910 | – – altri | |||
per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. | |||
– – – da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili | 66.70 | 0.00 | ||
per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | |||
– – – altri | 38.80 | 0.00 | ||
per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. | |||
– allo stato gassoso: | ||||
2110 | – – gas naturale | 66.70 | 0.00 | |
2910 | – – altri | 66.70 | 0.00 | |
per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | |||
2901. | idrocarburi aciclici, gassosi | |||
1011 | 91.80 | 0.00 | ||
2110 | 91.80 | 0.00 | ||
2210 | 91.80 | 0.00 | ||
2310 | 91.80 | 0.00 | ||
2411 | 91.80 | 0.00 | ||
2911 | 91.80 | 0.00 | ||
2905. 1110 | metanolo | 59.90 | 0.00 | |
3826. 0010 | quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale | |||
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 | 172.80 | 0.00 | ||
– – secondo l’articolo 2 | 458.70 | 0.00 | ||
– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli | 172.80 | 0.00 | ||
Gruppo 2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale | ||||
2710. 1211 1912 | benzina e sue frazioni olio diesel | 175.80 195.20 | 0.00 0.00 | Impiego per le voci 2710.1211–3826.0010: Per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione della pietra da taglio naturale e la pesca professionale |
2010 | quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale | 195.20 | 0.00 | |
3826. 0010 | quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale | 172.80 | 0.00 | |
Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie | ||||
2707. 1010 2010 3010 4010 5010 9110 9910 | benzolo toluolo xilolo naftalene altre miscele d’idrocarburi aromatici oli di creosoto altri prodotti della voce 2707 | 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Impiego per le voci 2707.1010–3826.0010:
|
2709. 0010 | oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi | 8.80 | 0.00 | |
2710. 1211 1212 1219 1911 1912 1919 2010 | benzina e sue frazioni white spirit oli di questa voce petrolio olio diesel oli di questa voce quota di oli minerali in miscele di questa voce | 8.80 9.20 3.— 9.50 3.— 3.— 3.— | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
2901. 1091 2421 2991 | idrocarburi aciclici, diversi da quelli gassosi | 8.80 8.80 8.80 | 0.00 0.00 0.00 | |
2902. 1110 1910 2010 3010 4110 4210 4310 4410 6010 7010 9010 | idrocarburi ciclici | 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
2905. 1110 1210 1410 1610 1920 2210 2910 | alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
2909. 1910 2010 3010 4310 4420 4910 5010 6010 | eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
3811. 9010 | inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali, diversi dagli additivi per oli lubrificanti | 8.80 | 0.00 | |
3814. 0010 | solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici | 8.80 | 0.00 | |
3817. 0010 | alchilbenzeni e alchilnaftaleni in miscele | 8.80 | 0.00 | |
3824. 9920 | prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove | 8.80 | 0.00 | |
3826. 0010 | quota di oli minerali in miscele di questa voce |
3.— | 0.00 | |
... | carburanti provenienti da altre materie prime | 8.80 | 0.00 | |
2710. 1992 | oli per il riscaldamento: – extra leggero – medio e pesante | 3.— per 1000 kg fr. 3.60 | 0.00 per 1000 kg fr. 0.00 |
|
2711. | gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: | – Propulsione di turbine per comprimere il gas naturale trasportato in gasdotti di transito ecc. – Propulsione di turbine e motori a gas di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti di cogenerazione forza-calore – Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria
| ||
– liquefatti: | ||||
1110 |
| 2.10 | 0.00 | |
per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | |||
1210 |
| 1.10 | 0.00 | |
1310 |
| 1.10 | 0.00 | |
1410 |
| 1.10 | 0.00 | |
1910 |
| |||
per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. | |||
– – – da biomassa o altri agenti energetici rinnovabili | 2.10 | 0.00 | ||
per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | |||
– – – altri | 1.10 | 0.00 | ||
per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. | |||
| ||||
2110 |
| 2.10 | 0.00 | |
2910 |
| 2.10 | 0.00 | |
per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | |||
2901. 1011 2110 2210 2310 2411 2911 | idrocarburi aciclici, gassosi | 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|
Gruppo 4: altri | ||||
2710. 1291 | benzina e sue frazioni | –.90 | 0.00 | Trasformazione petrolchimica |
2710. 1291 | benzina e sue frazioni | 2.60 | 0.00 | Riscaldamento industriale |
2710. 1911 | petrolio per aeromobili | 9.50 | 0.00 | Test di reattori sul banco di prova |
2710. 1999 | gasolio | 3.— | 0.00 | Lavatura di gas greggi in impianti petrolchimici |
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3361).
2 Vedi RS 632.10, Allegato
Allegato 2
(art. 7 cpv. 3)
Consumo secondo norma di aziende agricole con cifra di superficie uguale o inferiore a 12
Cifra di superficie | Consumo secondo norma in litri | Cifra di superficie | Consumo secondo norma in litri | ||
Benzina | Olio diesel | Benzina | Olio diesel | ||
1 | 242 | 186 | 7 | 1092 | 840 |
2 | 397 | 305 | 8 | 1216 | 935 |
3 | 546 | 420 | 9 | 1334 | 1026 |
4 | 690 | 531 | 10 | 1447 | 1113 |
5 | 829 | 638 | 11 | 1555 | 1196 |
6 | 963 | 741 | 12 | 1658 | 1275 |
Allegato 3
(art. 9 cpv. 1 e 2)
Consumo secondo norma nella silvicoltura
Consumo secondo norma in litri | ||
Benzina | Olio diesel | |
| ||
| 1,2 | 0,8 |
| 1,0 | 0,7 |
| ||
| ||
– macchine per la lavorazione del suolo, per ha di superficie lavorata | 50 | 30 |
– polverizzatori a motore, per ha di superficie polverizzata | 60 | 35 |
| ||
– trivelle per buche di piantagione, per ha di superficie coltivata | 24 | 15 |
– attrezzi per la ripulitura e il diradamento dei boschi, per ha di superficie curata | 70 | 50 |
| ||
| 0,3 | 0,2 |
| 1,2 | 0,9 |
| 0,5 | 0,3 |
| 0,5 | 0,3 |
| 0,8 | 0,7 |
| 0,7 | 0,6 |
| 1,2 | 1,1 |
| ||
| 0,6 | 0,4 |
| ||
– fino a 800 m, per m3 di legname trasportato | 1,0 | 0,8 |
– sopra a 800 m, per m3 di legname trasportato | 1,2 | 0,9 |
Allegato 41
(art. 4 cpv. 1)
1 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFF del 25 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021