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RS 432.22 Ordinanza del 9 ottobre 2013 sulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)

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432.22

Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz

(OBiG)

del 9 ottobre 2013 (Stato 1° novembre 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

  Sezione 1: In generale

  Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il mandato in materia di collezione, prestazioni e coordinamento della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG).

  Art. 2 Statuto

La BiG è la biblioteca di riferimento dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata e dell’Esercito svizzero.


  Sezione 2: Collezioni e prestazioni

  Art. 3 Mandato di collezione

1 La BiG colleziona informazioni specialistiche su stampati o su altri supporti d’informazione:

a.
utili all’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’Esercito svizzero; o
b.
pubblicate dall’Amministrazione federale o dall’Esercito svizzero.

2 Le pubblicazioni di interesse generale dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero devono essere fornite alla BiG spontaneamente e gratuitamente in ragione di un esemplare per ciascuna versione linguistica disponibile; tali pubblicazioni comprendono segnatamente studi, pubblicazioni informative, rapporti annuali e regolamenti.

  Art. 4 Acquisizione della collezione

1 La BiG amplia la sua collezione mediante:

a.
acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti;
b.
ricevimento dei documenti pubblicati dall’Amministrazione federale e dall’Esercito svizzero;
c.
liberalità di terzi secondo l’articolo 64 dell’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione;
d.
acquisizioni straordinarie di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti.

2 Per l’acquisizione di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti la BiG può:

a.
accettare l’aiuto finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni;
b.
rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati;
c.
impiegare le liberalità accettate in virtù dell’articolo 64 dell’ordinanza 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.

3 Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.


1 RS 611.01

  Art. 5 Preservazione della collezione

1 La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d’arte.

2 Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media.

  Art. 6 Accesso alla collezione

1 La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico.

2 Conformemente ai regolamenti relativi all’utilizzo, i fondi possono essere presi in prestito o consultati nei locali della biblioteca:

a.
da collaboratori dell’Amministrazione federale;
b.
da militari;
c.
dal mondo scientifico e dal pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.

3 Quando la preservazione dell’opera lo richiede, l’accesso può essere limitato.

4 Per determinata letteratura specialistica la BiG può creare abbonamenti personali destinati a collaboratori dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero oppure mettere a loro disposizione tale letteratura sotto forma di esemplari di servizio.

  Art. 7 Ricerca

1 Sulla base di mandati di documentazione, mandati di ricerca e mandati scientifici la BiG fornisce conoscenze specialistiche:

a.
all’Amministrazione federale e all’Esercito svizzero;
b.
al mondo scientifico e al pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.

2 Assiste i suoi clienti nell’approfondimento delle ricerche:

a.
mettendo a disposizione l’infrastruttura per l’utilizzo dei suoi fondi;
b.
permettendo l’accesso a infrastrutture di istituzioni e imprese esterne;
c.
fornendo letteratura specialistica attraverso il prestito interbibliotecario.

3 La BiG può pubblicare lavori scientifici nell’ambito delle proprie collane di pubblicazioni.

  Art. 8 Servizio degli archivi

La BiG gestisce, d’intesa con le unità amministrative interessate, il Servizio degli archivi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dell’Esercito svizzero.


  Sezione 3: Coordinamento e collaborazione

  Art. 9 Servizio bibliotecario dell’Amministrazione federale

1 La BiG gestisce e coordina le biblioteche dell’Amministrazione federale.

2 Provvede alla collaborazione in seno all’Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

  Art. 10 Conferenza di documentazione della Confederazione

1 La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l’organo di coordinamento dell’Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell’informazione e della documentazione secondo l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essa serve segnatamente a:

a.
fornire assistenza specialistica alla BiG;
b.
avviare progetti comuni negli ambiti specialistici;
c.
garantire uno scambio regolare di informazioni.

2 La CDC si compone:

a.
del capo della BiG quale presidente della CDC;
b.
di un rappresentante di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale.

3 Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC:

a.
un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera;
b.
un rappresentante dei Servizi del Parlamento;
c.
un rappresentante di altre unità amministrative interessate.

4 La BiG gestisce la segreteria della CDC.

  Art. 11 Rete di biblioteche Alexandria

Nell’ambito della rete di biblioteche Alexandria la BiG ha i compiti seguenti:

a.
assiste i partner sotto il profilo tecnico;
b.
gestisce il catalogo online accessibile al pubblico;
c.
definisce e dirige l’impiego dell’informatica.
  Art. 12 Collaborazione con terzi

1 Per adempiere i suoi compiti, la BiG può collaborare con istituzioni svizzere ed estere che adempiono compiti analoghi o complementari.

2 Essa contribuisce allo sviluppo del servizio bibliotecario in Svizzera.


  Sezione 4: Entrata in vigore

  Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.


RU 2013 3377


1 RS 172.010


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OBiG
Decisione 9 ottobre 2013
Entrata in vigore 1 novembre 2013
Fonte RU 2013 3377
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.11.2013 PDF DOC

Revisioni

01.11.2013
Ordinanza del 9 ottobre 2013 sulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)
 
15.08.1969 - 01.01.2009
Regolamento della Biblioteca centrale del Parlamento e dell’Amministrazione federale, del 23 giugno 1969
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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