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RS 518.01 Ordinanza del DDPS del 29 novembre 2013 sull’identificazione militare

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518.01

Ordinanza del DDPS sull’identificazione militare

del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 19521 concernente l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra,

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l’allestimento e la consegna delle tessere d’identità militari grigia e blu (tessere d’identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.

  Art. 2 Basi

Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applicazione:

a.
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19491 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
b.
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19492 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
c.
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19493 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
d.
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
e.
del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19775 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;
f.
del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19776 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali;
g.
del Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20057 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale.

1 RS 0.518.12
2 RS 0.518.23
3 RS 0.518.42
4 RS 0.518.51
5 RS 0.518.521
6 RS 0.518.522
7 RS 0.518.523

  Art. 3 Contenuto e forma

Il contenuto e la forma delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Protocolli aggiuntivi.

  Art. 41Utilizzazione

1 In caso di conflitto armato, le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.

2 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della consegna.

3 Non è consentito utilizzare le tessere d’identità nella vita civile.

4 La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.

5 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell’equipaggiamento personale.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).


  Sezione 2: Dati sulle tessere d’identità e sulla targhetta di riconoscimento

  Art. 5 Dati sulle tessere d’identità

1 La tessera d’identità grigia contiene:

a.
il numero d’assicurato come numero di matricola;
b.
il cognome;
c.
il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale;
d.
la data di nascita con giorno, mese, anno;
e.
il grado militare o eventualmente la funzione d’ufficiale;
f.
la firma;
g.
il bollo del Comando Istruzione1.

2 La tessera d’identità blu contiene inoltre:

a.
la statura, il colore degli occhi e dei capelli;
b.
i segni particolari;
c.
una fotografia recente, formato passaporto;
d.
la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu.

1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 6 Dati sulla targhetta di riconoscimento

La targhetta di riconoscimento contiene:

a.
sul recto:
1.
il numero d’assicurato come numero di matricola,
2.
il cognome,
3.
il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale,
4.
la data di nascita con giorno, mese, anno;
b.
sul verso:
1.
la designazione «CH»,
2.
la croce svizzera.
  Art. 7 Coincidenza con il libretto di servizio

I dati delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell’attestato militare di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio).

  Art. 8 Raccolta dei dati

1 I dati necessari per le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA). 1

2 I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).


  Sezione 3: Consegna e ritiro

  Art. 9 Consegna

1 Le tessere d’identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell’esercito.

2 Ricevono la tessera d’identità grigia:

a.
i militari e tutte le altre persone impiegate nell’esercito;
b.
il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ha decretato l’esercizio militare;
c.
le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM;
d.
i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l’articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell’equipaggiamento personale.

3 Ricevono la tessera d’identità blu:

a.
il personale sanitario dell’esercito;
b.
gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa;
c.
il personale dell’assistenza spirituale dell’esercito;
d.
gli aiuti sanitari volontari.2

4 Ricevono una targhetta di riconoscimento:

a.
dopo il reclutamento:
1.
i militari,
2.
gli aiuti sanitari volontari,
3.
i membri del Corpo delle guardie di confine,
4.
le persone che prestano servizio di promovimento della pace;
b.
in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito:
1.
tutte le altre persone impiegate nell’esercito,
2.
il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 LM, ha decretato l’esercizio militare,
3.
le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM.

5 In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata.

6 La consegna delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento è di competenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito (BLEs).

7 La tessera d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decretato l’esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari.


1 RS 510.10
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

  Art. 10 Iscrizione nel libretto di servizio

1 La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs.

2 Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite.

  Art. 11 Rilascio di nuove tessere d’identità e targhette di riconoscimento in caso di modifica dei dati personali

1 In caso di modifica dei dati personali, il Comando Istruzione allestisce gratuitamente nuove tessere d’identità e una nuova targhetta di riconoscimento.

2 Il comandante di circondario o l’organo amministrativo competente che procede alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d’identità al Comando Istruzione.

3 I cambiamenti di grado o di funzione d’ufficiale sono iscritti nelle tessere d’identità dall’organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102–105 dell’ordinanza del 22 novembre 20171 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.2


1 RS 512.21
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

  Art. 12 Perdita

Le tessere d’identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003: 1

a.
durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio;
b.
fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del caposezione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

  Art. 13 Ritiro

1 In caso di ritiro dell’equipaggiamento personale, si procede come segue:

a.
in caso di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, le tessere d’identità vengono distrutte;
b.
dopo un servizio attivo, le tessere d’identità vengono conservate con l’equipaggiamento personale.

2 Se la persona non possiede altri oggetti d’equipaggiamento, l’organo amministrativo che ritira l’equipaggiamento invia le tessere d’identità al Comando Istruzione indicando il motivo del ritiro.

3 La targhetta di riconoscimento non viene ritirata.


  Sezione 4: Allestimento

  Art. 14

1 Su ordine dell’Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito negli altri casi, al Comando Istruzione dispone l’allestimento delle tessere d’identità.

2 Sono competenti per l’allestimento:

a.
delle tessere d’identità, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
b
della targhetta di riconoscimento, armasuisse.

3 Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di tessere d’identità, l’organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio al Comando Istruzione per l’allestimento delle tessere d’identità.


  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 15 Esecuzione

Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

  Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 28 novembre 19961 sulle tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata.


1 [RU 1997 177]

  Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.


RU 2013 4469


1 RS 518.0


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 29 novembre 2013
Entrata in vigore 1 gennaio 2014
Fonte RU 2013 4469
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2019 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2014 PDF DOC

Revisioni

01.01.2014
Ordinanza del DDPS del 29 novembre 2013 sull’identificazione militare
 
01.01.1997 - 01.01.2014
Ordinanza del 28 novembre 1996 sulle tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento militari
 
01.02.1992 - 01.01.1997
Ordinanza del 24 dicembre 1991su le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento militari
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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