518.01
Ordinanza del DDPS sull’identificazione militare
del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visto l’articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 19521 concernente l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regola l’allestimento e la consegna delle tessere d’identità militari grigia e blu (tessere d’identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.
Art. 2 Basi
Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applicazione:
- a.
- della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19491 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- b.
- della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19492 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- c.
- della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19493 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- d.
- della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- e.
- del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19775 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;
- f.
- del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19776 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali;
- g.
- del Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20057 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale.
Art. 3 Contenuto e forma
Il contenuto e la forma delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Protocolli aggiuntivi.
Art. 41Utilizzazione
1 In caso di conflitto armato, le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.
2 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della consegna.
3 Non è consentito utilizzare le tessere d’identità nella vita civile.
4 La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.
5 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell’equipaggiamento personale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).
Sezione 2: Dati sulle tessere d’identità e sulla targhetta di riconoscimento
Art. 5 Dati sulle tessere d’identità
1 La tessera d’identità grigia contiene:
- a.
- il numero d’assicurato come numero di matricola;
- b.
- il cognome;
- c.
- il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale;
- d.
- la data di nascita con giorno, mese, anno;
- e.
- il grado militare o eventualmente la funzione d’ufficiale;
- f.
- la firma;
- g.
- il bollo del Comando Istruzione1.
2 La tessera d’identità blu contiene inoltre:
- a.
- la statura, il colore degli occhi e dei capelli;
- b.
- i segni particolari;
- c.
- una fotografia recente, formato passaporto;
- d.
- la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu.
1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 6 Dati sulla targhetta di riconoscimento
La targhetta di riconoscimento contiene:
- a.
- sul recto:
- 1.
- il numero d’assicurato come numero di matricola,
- 2.
- il cognome,
- 3.
- il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale,
- 4.
- la data di nascita con giorno, mese, anno;
- b.
- sul verso:
- 1.
- la designazione «CH»,
- 2.
- la croce svizzera.
Art. 7 Coincidenza con il libretto di servizio
I dati delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell’attestato militare di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio).
Art. 8 Raccolta dei dati
1 I dati necessari per le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA). 1
2 I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).
Sezione 3: Consegna e ritiro
Art. 9 Consegna
1 Le tessere d’identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell’esercito.
2 Ricevono la tessera d’identità grigia:
- a.
- i militari e tutte le altre persone impiegate nell’esercito;
- b.
- il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ha decretato l’esercizio militare;
- c.
- le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM;
- d.
- i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l’articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell’equipaggiamento personale.
3 Ricevono la tessera d’identità blu:
- a.
- il personale sanitario dell’esercito;
- b.
- gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa;
- c.
- il personale dell’assistenza spirituale dell’esercito;
- d.
- gli aiuti sanitari volontari.2
4 Ricevono una targhetta di riconoscimento:
- a.
- dopo il reclutamento:
- 1.
- i militari,
- 2.
- gli aiuti sanitari volontari,
- 3.
- i membri del Corpo delle guardie di confine,
- 4.
- le persone che prestano servizio di promovimento della pace;
- b.
- in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito:
- 1.
- tutte le altre persone impiegate nell’esercito,
- 2.
- il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 LM, ha decretato l’esercizio militare,
- 3.
- le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM.
5 In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata.
6 La consegna delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento è di competenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito (BLEs).
7 La tessera d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decretato l’esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari.
1 RS 510.10
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).
Art. 10 Iscrizione nel libretto di servizio
1 La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs.
2 Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite.
Art. 11 Rilascio di nuove tessere d’identità e targhette di riconoscimento in caso di modifica dei dati personali
1 In caso di modifica dei dati personali, il Comando Istruzione allestisce gratuitamente nuove tessere d’identità e una nuova targhetta di riconoscimento.
2 Il comandante di circondario o l’organo amministrativo competente che procede alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d’identità al Comando Istruzione.
3 I cambiamenti di grado o di funzione d’ufficiale sono iscritti nelle tessere d’identità dall’organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102–105 dell’ordinanza del 22 novembre 20171 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.2
1 RS 512.21
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).
Art. 12 Perdita
Le tessere d’identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003: 1
- a.
- durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio;
- b.
- fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del caposezione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).
Art. 13 Ritiro
1 In caso di ritiro dell’equipaggiamento personale, si procede come segue:
- a.
- in caso di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, le tessere d’identità vengono distrutte;
- b.
- dopo un servizio attivo, le tessere d’identità vengono conservate con l’equipaggiamento personale.
2 Se la persona non possiede altri oggetti d’equipaggiamento, l’organo amministrativo che ritira l’equipaggiamento invia le tessere d’identità al Comando Istruzione indicando il motivo del ritiro.
3 La targhetta di riconoscimento non viene ritirata.
Sezione 4: Allestimento
Art. 14
1 Su ordine dell’Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito negli altri casi, al Comando Istruzione dispone l’allestimento delle tessere d’identità.
2 Sono competenti per l’allestimento:
- a.
- delle tessere d’identità, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
- b
- della targhetta di riconoscimento, armasuisse.
3 Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di tessere d’identità, l’organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio al Comando Istruzione per l’allestimento delle tessere d’identità.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione
Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 28 novembre 19961 sulle tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata.
1 [RU 1997 177]
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021