[711.2]
Ordinanza concernente l’esame delle pretese di risarcimento danni fondate sull’articolo 15 della legge sull’espropriazione
del 13 febbraio 2013 (Stato 1° aprile 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 15 della legge federale del 20 giugno 19301 sull’espropriazione (LEspr),
ordina:
Art. 1 Competenza materiale
1 I Governi cantonali designano le autorità giudiziarie che esaminano le pretese di risarcimento danni derivanti da atti preparatori secondo l’articolo 15 LEspr.
2 Nella misura in cui conformemente al capoverso 1 siano competenti autorità giudiziarie inferiori, i Governi cantonali designano un'autorità di ricorso secondo l’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale.
Art. 2 Competenza territoriale
Per l’esame delle pretese di risarcimento danni è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui sono stati compiuti gli atti dannosi.
Art. 3 Procedura
1 L’autorità giudiziaria decide in procedura sommaria.
2 Essa accerta d’ufficio i fatti.
3 Le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20081 sono applicabili per analogia. I costi della procedura di prima istanza sono a carico dell’espropriante.
Art. 4 Abrogazione del diritto vigente
Il Regolamento del Tribunale federale del 22 maggio 19311 concernente il giudizio delle pretese d’indennità fondate sull’articolo 15 della legge sull’espropriazione è abrogato.
1 [CS 4 1189; RU 1972 1106]
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021