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RS 946.32 Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell’origine (ORPO)

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946.32

Ordinanza sul rilascio di prove dell’origine

(ORPO)

del 23 maggio 2012 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne,

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Principio e campo d’applicazione

Sul territorio doganale le prove dell’origine devono essere rilasciate conformemente:

a.
ai trattati internazionali menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20081 sul libero scambio 1 e nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sul libero scambio 2; e
b.
all’ordinanza del 30 marzo 20113 sulle regole d’origine.

1 RS 632.421.0
2 RS 632.319
3 RS 946.39

  Art. 2 Diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie delle basi giuridiche di cui all’articolo 1 o della presente ordinanza si applica la legislazione doganale.

  Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
esportatore: persona che asporta o fa asportare merci dal territorio doganale;
b.
esportatore autorizzato: esportatore che può allestire prove dell’origine secondo l’articolo 1 nella procedura semplificata (art. 12–18);
c.1
esportatore registrato: esportatore che può allestire prove dell’origine ai sensi dell’ordinanza del 30 marzo 20112 sulle regole d’origine (OROPS) secondo le regole di procedura della sezione 3a (art. 18a–18f).

1 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4955).
2 RS 946.39

  Art. 4 Prove dell’origine

Ai sensi della presente ordinanza sono considerati prove dell’origine:

a.
i certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 ed EUR-MED, richiesti dall’esportatore o dal suo rappresentante e rilasciati dall’ufficio doganale;
b.
i certificati d’origine sostitutivi modulo A, richiesti dall’esportatore o dal suo rappresentante e rilasciati dall’ufficio doganale;
c.1
le dichiarazioni d’origine e le dichiarazioni d’origine EUR-MED, allestite secondo le basi giuridiche di cui all’articolo 1 lettera a dall’esportatore o, se esse lo prevedono, da un rappresentante dell’esportatore;
d.
le dichiarazioni secondo gli articoli 16 capoverso 3 e 21 dell’allegato C2 all’Accordo di libero scambio del 26 gennaio 20083 tra gli Stati dell’AELS e il Canada, allestite dall’esportatore;
e.
le dichiarazioni dei fornitori secondo l’articolo 27a del Protocollo B4 dell’Accordo di libero scambio del 17 dicembre 20045 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina, allestite dall’esportatore;
f.
le dichiarazioni concernenti il carattere originario delle merci, allestite da fornitori svizzeri per i loro clienti svizzeri (dichiarazioni dei fornitori);
g.6
le dichiarazioni d’origine e le dichiarazioni d’origine sostitutive, allestite dall’esportatore registrato conformemente all’OROPS7.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4955).
2 Regole d’origine e norme di cooperazione amministrativa: non pubblicato nella RU; l’All. C può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese e in inglese oppure su quelle dell’Amministrazione delle dogane (www.ezv.admin.ch > Documentazione > Prescrizioni > D. 30).
3 RS 0.632.312.32
4 Prot. B relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa: non pubblicato nella RU; il Prot. può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese e in inglese oppure su quelle dell’Amministrazione delle dogane (www.ezv.admin.ch > Documentazione > Prescrizioni > D. 30).
5 RS 0.632.317.581
6 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4955).
7 RS 946.39

  Art. 5 Obblighi

1 Chiunque richiede, allestisce o commissiona una prova dell’origine deve:

a.
disporre delle necessarie indicazioni e comprovarne l’esattezza; e
b.1
conservare per tre anni i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell’origine; sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo le basi giuridiche di cui all’articolo 1.

1bis I termini di conservazione valevoli per i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell’origine si applicano anche ai giustificativi delle indicazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori di cui all’articolo 4 lettera f.2

2 Chiunque richiede, allestisce o commissiona una prova dell’origine e successivamente constata che tale prova è stata rilasciata indebitamente, deve notificarlo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 713).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 713).


  Sezione 2: Procedura

  Art. 6 Rilascio di un CCM o di un certificato d’origine sostitutivo modulo A

1 Chiunque necessita di un CCM o di un certificato d’origine sostitutivo modulo A deve richiederlo all’ufficio doganale competente.

2 Se le condizioni sono adempiute, l’ufficio doganale rilascia il CCM o il certificato d’origine sostitutivo modulo A.

3 L’esportatore può sottoporre, per esame preliminare, la sua richiesta di rilascio di un CCM alla competente direzione di circondario o alla competente camera di commercio. Se le condizioni sono adempiute, l’ufficio competente appone il proprio visto sulla richiesta.

  Art. 7 Controllo a posteriori

1 L’AFD tratta le domande delle autorità del Paese d’importazione relative al controllo a posteriori di prove dell’origine conformemente alle basi giuridiche di cui all’articolo 1.

2 Di propria iniziativa, può verificare la correttezza delle prove dell’origine.

  Art. 8 Informazioni e sopralluogo

Se necessario per la verifica dell’origine, l’AFD può, nel caso di persone che richiedono, allestiscono o commissionano una prova dell’origine:

a.
chiedere informazioni;
b.
consultare libri contabili, documenti commerciali, documenti e documentazione concernenti i processi di fabbricazione; e
c.
procedere in qualsiasi momento e senza preavviso a un sopralluogo.
  Art. 9 Responsabilità e obblighi delle camere di commercio

1 Gli organi, gli impiegati e gli incaricati delle camere di commercio sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l’obbligo del segreto degli impiegati della Confederazione, come previsto dall’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne.

2 Le camere di commercio devono rimuovere dalle loro funzioni le persone che, in qualità di loro organi, impiegati o incaricati, hanno commesso, intenzionalmente o ripetutamente per negligenza, reati ai sensi della presente ordinanza.

3 Se accertano un’infrazione alla presente ordinanza o hanno motivi per sospettarla, le camere di commercio informano senza indugio la competente direzione di circondario.

  Art. 10 Compiti dell’AFD

1 La Direzione generale delle dogane vigila sulle camere di commercio in relazione alle loro attività ai sensi della presente ordinanza.

2 Essa emana istruzioni concernenti la richiesta o l’allestimento di prove dell’origine.

3 La direzione di circondario sorveglia l’allestimento di prove dell’origine da parte dell’esportatore autorizzato.

4 L’AFD può sostenere l’esportatore nell’acquisire le conoscenze necessarie per gli esportatori autorizzati.

  Art. 11 Emolumenti

1 Gli emolumenti dell’AFD si fondano sull’ordinanza del 4 aprile 20071 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

2 Per le prestazioni fornite nel quadro dell’esecuzione della presente ordinanza, le camere di commercio riscuotono emolumenti conformemente all’ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. Gli emolumenti spettano alle camere di commercio.


1 RS 631.035


  Sezione 3: Procedura semplificata per gli esportatori autorizzati

  Art. 12 Autorizzazione

Chi intende allestire prove dell’origine quale esportatore autorizzato necessita dell’autorizzazione dell’AFD.

  Art. 13 Condizioni

Per ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo 12, l’esportatore deve adempiere le seguenti condizioni:

a.
asporta o fa asportare regolarmente dal territorio doganale merci per le quali può essere rilasciata una prova dell’origine;
b.
è iscritto nel registro di commercio svizzero o nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechtenstein;
c.
dispone di personale sufficientemente qualificato e designa le persone fisiche responsabili dal profilo tecnico e organizzativo;
d.
garantisce che le prove dell’origine siano rilasciate correttamente;
e.
è in grado di comprovare che la merce esportata ha il carattere di un prodotto originario.
  Art. 14 Concessione dell’autorizzazione

1 La direzione di circondario esamina se le condizioni di cui all’articolo 13 sono adempiute.

2 All’occorrenza può:

a.
esigere ulteriori documenti e informazioni;
b.
verificare prove dell’origine;
c.
prendere visione sul posto dell’organizzazione e dell’attività commerciale dell’esportatore.

3 Essa tiene conto, se del caso, del fatto che l’esportatore, nel corso degli ultimi tre anni prima dell’inoltro della domanda, abbia commesso:

a.
un’infrazione alla presente ordinanza;
b.
una grave infrazione o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la relativa esecuzione competa all’AFD.

4 Se l’esportatore adempie le condizioni di cui all’articolo 13, la direzione di circondario gli concede gratuitamente l’autorizzazione, per una durata indeterminata, ad allestire prove dell’origine quale esportatore autorizzato e gli assegna un numero d’autorizzazione.

5 La direzione di circondario può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni.

6 Essa può:

a.
concedere l’autorizzazione per tutte le stabili organizzazioni dell’esportatore autorizzato;
b.
limitare l’autorizzazione a singole stabili organizzazioni dell’esportatore autorizzato.

7 Essa decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.1


1 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

  Art. 15 Rifiuto di concedere l’autorizzazione

Se l’esportatore non adempie le condizioni per la concessione di un’autorizzazione, la direzione di circondario glielo notifica, su domanda, con una decisione.

  Art. 16 Diritti dell’esportatore autorizzato

L’esportatore autorizzato può allestire prove dell’origine conformemente alle basi giuridiche di cui all’articolo 1. Non è tenuto a firmarle, ma resta in ogni caso responsabile dell’esattezza delle prove dell’origine allestite.

  Art. 17 Obblighi dell’esportatore autorizzato

L’esportatore autorizzato ha i seguenti obblighi:

a.
garantisce che le condizioni di cui all’articolo 13 siano sempre adempiute;
b.
provvede affinché le persone responsabili secondo l’articolo 13 lettera c dispongano delle necessarie conoscenze e si perfezionino periodicamente;
c.
collabora ai controlli dell’AFD, in particolare:
1.
permette di prendere visione dei processi di fabbricazione,
2.
espone le procedure,
3.
mette a disposizione e fornisce documenti commerciali e documentazione,
4.
dà informazioni,
5.
in caso di verifiche di ampia portata, mette a disposizione elettronicamente i dati necessari nella forma richiesta dall’AFD;
d.
sostiene l’AFD nell’elaborazione di un’analisi dei rischi fornendo le necessarie indicazioni;
e.
osserva le istruzioni impartite dall’AFD e prende i provvedimenti necessari;
f.
comunica senza indugio alla direzione di circondario:
1.
modifiche delle condizioni di cui all’articolo 13,
2.
informazioni che potrebbero essere rilevanti per l’AFD ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
  Art. 18 Revoca dell’autorizzazione

1 La direzione di circondario revoca l’autorizzazione all’esportatore autorizzato che:

a.
non adempie più le condizioni di cui all’articolo 13;
b.
viola un obbligo di cui all’articolo 17; o
c.
non osserva le condizioni e gli oneri stabiliti dall’AFD.

2 Prima della prevista revoca dell’autorizzazione, all’esportatore autorizzato può essere accordato un termine adeguato affinché possa prendere le necessarie misure per conformarsi nuovamente alle condizioni di cui all’articolo 13 nonché poter osservare obblighi, condizioni e oneri.

3 La direzione di circondario può revocare l’autorizzazione se l’esportatore autorizzato commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, per quanto la relativa esecuzione competa all’AFD.


  Sezione 3a:2  Procedura per gli esportatori registrati

  Art. 18a Obbligo di registrazione

Chi intende allestire dichiarazioni d’origine quale esportatore registrato deve registrarsi presso l’AFD.

  Art. 18b Condizioni per la registrazione

Per ottenere la registrazione secondo l’articolo 18a, l’esportatore deve adempiere le seguenti condizioni:

a.
è una persona giuridica o fisica con sede o domicilio in Svizzera;
b.
è in grado di comprovare che la merce esportata ha il carattere di un prodotto originario;
c.
acconsente che i suoi dati siano trasmessi agli Stati menzionati nell’articolo 1 capoverso 2 dell’OROPS1.

1 RS 946.39

  Art. 18c Esame, decisione, costi

1 La direzione di circondario esamina se le condizioni di cui all’articolo 18b sono adempiute.

2 All’occorrenza può:

a.
esigere ulteriori documenti e informazioni;
b.
verificare prove dell’origine.

3 Essa decide in merito alla registrazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

4 Se l’esportatore non adempie le condizioni per la registrazione, la direzione di circondario glielo notifica, su domanda, con una decisione.

5 La registrazione è gratuita.

  Art. 18d Diritti dell’esportatore registrato

L’esportatore registrato può allestire dichiarazioni d’origine conformemente alle basi giuridiche dell’OROPS1.


1 RS 946.39

  Art. 18e Obblighi dell’esportatore registrato

L’esportatore registrato ha i seguenti obblighi:

a.
comunica immediatamente alla direzione di circondario le modifiche concernenti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 18b;
b.
collabora ai controlli dell’AFD, in particolare:
1.
permette di prendere visione degli eventuali processi di fabbricazione,
2.
espone le procedure,
3.
mette a disposizione e fornisce documenti commerciali e documentazione,
4.
dà informazioni,
5.
in caso di verifiche di ampia portata, mette a disposizione elettronicamente i dati necessari nella forma richiesta dall’AFD;
c.
osserva le istruzioni impartite dall’AFD e prende i provvedimenti necessari.
  Art. 18f Revoca della registrazione

1 La direzione di circondario revoca la registrazione all’esportatore registrato che non adempie più le condizioni di cui all’articolo 18b.

2 Prima della prevista revoca della registrazione, all’esportatore registrato può essere accordato un termine adeguato affinché possa prendere le necessarie misure per conformarsi nuovamente alle condizioni di cui all’articolo 18b.


  Sezione 4: Infrazioni

  Art. 19

1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.
in relazione al rilascio di un CCM EUR.1, un CCM EUR-MED o un certificato d’origine sostitutivo modulo A fornisce indicazioni inesatte, tace fatti rilevanti o presenta documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
b.
richiede, allestisce, commissiona o utilizza prove dell’origine inesatte;
c.1
non adempie l’obbligo di cui all’articolo 5 capoversi 1 lettera b e 1bis;
d.
nega all’AFD i diritti di cui all’articolo 8;
e.
intralcia, ostacola o impedisce l’esecuzione di un controllo o di un sopralluogo;
f.
in qualità di organo, impiegato o incaricato di una camera di commercio, nella procedura di esame preliminare appone indebitamente un visto sul modulo di richiesta.

2 Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettera a, b o c, l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

3 Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’AFD conformemente alla legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo.

4 La prescrizione del perseguimento è retta dall’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 713).
2 RS 313.0


  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 20 Esecuzione

L’AFD è incaricata dell’esecuzione.

  Art. 21 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 28 maggio 19971 sull’approntamento delle prove d’origine è abrogata.

2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.


1 [RU 1997 1382, 2005 2289 n. II, 2006 1079, 2007 1469 all. 4 n. 21, 2008 1833 all. n. 2]

  Art. 22 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni dell’AFD ad approntare prove dell’origine nella procedura semplificata concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide e sono considerate autorizzazioni secondo l’articolo 12 della presente ordinanza. Se la direzione di circondario constata che l’esportatore autorizzato non adempie le condizioni di cui all’articolo 13, gli impartisce un termine adeguato per conformarsi.

  Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.


  Allegato

(art. 21 cpv. 2)

  Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 3477.


 RU 2012 3477


1 RS 946.2012 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4955).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OAPO
Decisione 23 maggio 2012
Entrata in vigore 1 luglio 2012
Fonte RU 2012 3477
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2017 PDF DOC
non più in vigore 01.09.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2012 PDF DOC

Revisioni

01.07.2012
Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell’origine (ORPO)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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