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RS 946.231.149.82 Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

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946.231.149.82

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

del 30 marzo 2011 (Stato 28 ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

  Sezione 1: Misure coercitive

  Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di beni di cui all’allegato 1 che possono essere utilizzati per la repressione interna.

3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2 oppure in relazione ad attività militari in Libia.

4 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 1 provenienti dalla Libia.

5 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e, se applicabili, in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per:

a.
equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;
b.
altro materiale d’armamento e l’assistenza ad esso connessa, compreso il personale;
c.
armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

6 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.

  Art. 21Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

a.
delle persone fisiche menzionate nell’allegato 2 parte A e nell’allegato 3 parte A;
b.
delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 2 parte B, purché gli averi e le risorse economiche siano state bloccate prima del 17 settembre 2011;
c.
delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 3 parte B.

2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nel capoverso 1 lettere a e c, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU e, se applicabili, in conformità delle decisioni di tale Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
rispettare contratti esistenti;
c.
rispettare crediti ogetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d.
soddisfare bisogni umanitari;
e.
finanziare misure di sostegno alla ricostruzione economica; oppure
f.
tutelare interessi svizzeri.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

  Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a.1
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

1 Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607).

  Art. 4 Divieto di entrata e di transito

1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 4 e 5.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1 può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 4 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

3 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 5:

a.
per motivi umanitari documentati;
b.
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Libia; oppure
c.
se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 51

1 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, con effetto dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

  Art. 6 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza o dall’ordinanza del 21 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia:

a.
il Governo della Libia;
b.
persone fisiche, imprese e organizzazioni in Libia;
c.
persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.

1 [RU 2011 869 961 1195]


  Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

  Art. 7 Controllo ed esecuzione

1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2 e 6.

2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3 …1

4 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

5 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.


1 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, con effetto dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

  Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

  Art. 9 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4 o 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1

2 Chiunque viola l’articolo 8 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).


  Sezione 3: Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali2 

  Art. 9a1Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegati 2 e 4), sono recepite automaticamente.


1 Introdotto dal n. I 16 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

  Art. 9b1Pubblicazione

Le voci secondo gli allegati 2–5 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).


1 Introdotto dal n. I 13 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

  Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 21 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia è abrogata.


1 [RU 2011 869 961 1195]

  Art. 11 Disposizione transitoria

Chiunque, in osservanza dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia ha inviato una dichiarazione alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, non deve dichiarare alla SECO gli stessi averi o le stesse risorse economiche conformemente all’articolo 8 della presente ordinanza.


1RU 2011 869

  Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.


  Allegato 1

(art. 1 cpv. 2 e 4)

  Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

1
Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)3.
2
I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:

2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;

2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti;

2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;

2.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.

3
Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall’allegato 1 OMB e dall’allegato 3 OBDI:

3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.

Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.

3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:

a. amatolo;

b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c. nitroglicolo;

d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e. cloruro di picrile;

f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

4
I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:

4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e protezione contro gli attacchi all’arma bianca;

4.2 elmetti con protezione balistica e protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

5
Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7
Filo spinato a lame di rasoio.
8
Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9
Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:

9.1 forche e ghigliottine;

9.2 sedie elettriche;

9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;

9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.

10
Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11
Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:

11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;

11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;

11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.

12
Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
13
Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:

13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.

Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;

13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);

13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).

14
Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
15
Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

1 RS 514.511
2 RS 946.202.1. L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO): www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.
3 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° lug. 2016.

  Allegato 21 

(art. 2 cpv. 1 lett.a e b, 9a e 9b)

  Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite2.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite3.


1 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
2 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
3 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

  Allegato 31 

(art. 2 cpv. 1)

  Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie


1 Non pubblicato nella RU (RU 2013 255 957 2073, 2014 541, 2015 985 2971, 2016 477, 2017 2805, 2018 3023, 2019 2629, 2020 3551 3969 4155 4519). È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

  Allegato 41 

(art. 4 cpv.1 e 2, 9a e 9b)

  Persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite2.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite3.


1 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
2 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
3 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

  Allegato 51 

(art. 4)

  Persone fisiche interessante dal divieto di entrata e di transito


1 Non pubblicato nella RU (RU 2013 255 2073, 2015 985 2971, 2016 477, 2017 2805, 2018 3023, 2019 2629, 2020 3551 3969 4155 4519). È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.


RU 2011 1305


1 RS 946.2312 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 30 marzo 2011
Entrata in vigore 31 marzo 2011
Fonte RU 2011 1305
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 28.10.2020 PDF DOC
non più in vigore 15.10.2020 PDF DOC
non più in vigore 06.10.2020 PDF DOC
non più in vigore 25.08.2020 PDF DOC
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non più in vigore 22.08.2019 PDF DOC
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non più in vigore 06.09.2011 PDF DOC
non più in vigore 24.06.2011 PDF DOC
non più in vigore 12.05.2011 PDF DOC
non più in vigore 31.03.2011 PDF DOC
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Revisioni

31.03.2011
Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
 
24.02.2011 - 31.03.2011
Ordinanza del 21 febbraio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
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