946.39
Ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle regole d’origine, OROPS)
del 30 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2017)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio
1 Le preferenze tariffali secondo l’ordinanza del 16 marzo 20071 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se:
- a.
- le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all’allegato 1 di detta ordinanza;
- b.
- sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3);
- c.
- all’importazione sono presentate le corrispondenti prove dell’origine (cap. 4); e
- d.
- i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell’origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5).
2 Le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certificati d’origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell’origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell’Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l’UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certificati d’origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.2
1 RS 632.911
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza è applicabile:
- a.1
- nel territorio doganale della Svizzera, compresi il Principato del Liechtenstein2 e il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein3, (Svizzera); e
- b.
- agli scambi con i Paesi e territori beneficiari4 (designati qui appresso Paesi beneficiari).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Cfr. RS 0.631.112.514
3 Cfr. RS 0.631.112.136
4 Cfr. RS 632.911, all. 1
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza s’intende per:
- a.
- fabbricazione: qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o procedimenti specifici;
- b.
- materiali: ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
- c.
- prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;
- d.
- merci: sia i materiali sia i prodotti;
- e.
- valore in dogana: il valore determinato conformemente all’Accordo del 15 aprile 19941 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f.
- prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell’impresa del quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all’esportazione del prodotto;
- g.
- valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell’importazione oppure, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera o nel Paese beneficiario interessato;
- h.
- capitoli e posizioni: i capitoli e le posizioni (codice a quattro cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 19832 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato nella presente ordinanza «Sistema armonizzato» o «SA»);
- i.
- classificare: il fatto di assegnare a prodotti o materiali una determinata posizione del Sistema armonizzato;
- j.
- invii: prodotti inviati simultaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure trasportati dall’esportatore al destinatario con un unico documento di trasporto oppure, qualora questo mancasse, inclusi in un’unica fattura.
Capitolo 2: Prodotti d’origine
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 4 Criteri d’origine
1 Sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario i prodotti:
- a.
- ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese;
- b.
- ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati , sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell’articolo 6.
2 I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7.
3 Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capoverso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati.
4 Per quanto l’UE1, la Norvegia e la Turchia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d’origine dell’UE2, della Norvegia3 e della Turchia di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7.
5 Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti originari dell’UE, della Norvegia o della Turchia che sono importati senza alterazioni nel Paese beneficiario; l’articolo 19 si applica per analogia.4
6 Il capoverso 4 si applica a condizione che l’UE, la Norvegia e la Turchia concedano lo stesso trattamento per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che incorporano materiali originari della Svizzera.
1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Cfr. RS 0.632.401.021
3 Cfr. RS 0.632.315.981
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 5 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati
Sono considerati come interamente ottenuti o fabbricati in un Paese beneficiario o nella Svizzera:
- a.
- i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b.
- i prodotti vegetali ivi raccolti;
- c.
- gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d.
- i prodotti ivi ottenuti da animali vivi o da animali macellati ivi nati e allevati;
- e.
- i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f.
- i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
- g.
- i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare impiegando le navi battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera;
- h.
- le merci fabbricate a bordo delle navi-fabbrica battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera, utilizzando esclusivamente prodotti di cui alla lettera g;
- i.
- gli articoli usati ivi raccolti e che possono essere utilizzati esclusivamente per ricavarne materie prime;
- j.
- i cascami e i residui provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati;
- k.
- i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, sempre che il Paese interessato sia autorizzato esclusivamente a sfruttare detta parte del fondale marino;
- l.
- le merci ivi fabbricate impiegando esclusivamente prodotti di cui alle lettere a–k.
Art. 6 Lavorazione o trasformazione sufficienti
1 I prodotti di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posizione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario utilizzato nella fabbricazione.1
2 Per i prodotti di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato figuranti nelle colonne 1 e 2 dell’elenco dell’appendice 1, invece delle condizioni di cui al capoverso 1 si applicano le condizioni menzionate nella colonna 3 di detto elenco.
3 I prodotti non originari di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempiute le condizioni di cui alla colonna 3 dell’elenco dell’appendice 1.2
4 Se nella colonna 3 dell’elenco dell’appendice 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, è preso in considerazione il valore in dogana dei materiali importati da Paesi terzi nel Paese beneficiario o in Svizzera.3
5 In deroga ai capoversi 1–3 è lecito utilizzare materie non originarie nella fabbricazione di un determinato prodotto, sempre che il loro valore non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; sono fatti salvi i prodotti di cui ai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato.
6 I capoversi 1–4 sono applicati fatto salvo l’articolo 7.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 7 Lavorazione o trasformazione insufficienti
1 Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall’adempimento o meno dell’articolo 6 capoversi 1–4:
- a.
- trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l’immagazzinamento;
- b.
- la scomposizione e composizione di confezioni;
- c.
- il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d.1
- la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e.
- semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f.
- la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g.
- le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, nonché la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h.
- la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i.2
- l’affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;
- j.
- il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k.3
- le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di carta o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l.
- l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m.
- la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n.
- la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o.
- il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p.
- il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a–o;
- q.
- la macellazione di animali.
2 Ai fini del capoverso 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciale, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate. Pertanto, una semplice miscela non contempla reazioni chimiche.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Correzione dell’11 mar. 2014 (RU 2014 597).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 8 Unità da prendere in considerazione
1 L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione della presente ordinanza è lo specifico prodotto adottato come unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.
2 Ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il Sistema armonizzato è classificato in un’unica posizione costituisce quale complesso l’unità da prendere in considerazione nella determinazione dell’origine.
3 Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti identici, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
4 Se gli imballaggi secondo la Regola generale n. 5 del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell’origine essi sono trattati come il prodotto.
Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi
Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzi forniti insieme a un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo senza essere fatturati a parte sono considerati come formanti un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Art. 10 Assortimenti di merci
1 Gli assortimenti di merci secondo la Regola generale n. 3 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d’origine se tutte le parti componenti sono prodotti d’origine.
2 Un assortimento di merci composto da prodotti d’origine e prodotti non d’origine è considerato tuttavia prodotto d’origine se il valore dei prodotti che non sono d’origine non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento di merci.
Art. 11 Elementi neutri
Nella determinazione del carattere originario di un prodotto non è necessario esaminare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
- a.
- energia e combustibili;
- b.
- impianti e attrezzature;
- c.
- macchine e attrezzi;
- d.
- merci che non entrano o non sono destinate ad entrare, nella composizione finale del prodotto.
Art. 12 Separazione contabile
1 Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali svizzere possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nella Svizzera secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un Paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
2 Le autorità doganali svizzere possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al capoverso 1 a condizioni da essi ritenute appropriate.
3 L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al capoverso 1 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari della Svizzera» è identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte. Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore in Svizzera.
4 Il beneficiario del metodo di cui al capoverso 1 rilascia la documentazione comprovante l’origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie della Svizzera o ne chiede il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali svizzere, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
5 Le autorità doganali svizzere controllano il modo in cui l’autorizzazione di cui al capoverso 1 è utilizzata. Esse possono ritirare l’autorizzazione se il beneficiario:
- a.
- fa un uso comunque scorretto dell’autorizzazione, o
- b.
- non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente ordinanza.
Sezione 2: Regole speciali per gruppi regionali
Art. 13 Concessione del cumulo regionale
1 La Svizzera concede il cumulo regionale a Paesi che fanno parte di un gruppo regionale se:
- a.
- il gruppo regionale si designa come tale e presenta alla Svizzera una pertinente domanda;
- b.
- il disciplinamento del commercio tra i Paesi che fanno parte del gruppo regionale corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza in materia di cumulo regionale;
- c.
- ogni Paese del gruppo regionale garantisce di rispettare le disposizioni della presente ordinanza o di provvedere al loro rispetto e di soddisfare le condizioni per la collaborazione amministrativa;
- d.
- il segretariato del gruppo regionale ha notificato alla Svizzera l’adempimento dei presupposti di cui alle lettere a–c.
2 Le merci escluse dal cumulo regionale figurano nell’appendice 5.
3 I Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale e ai quali è concesso il cumulo regionale figurano nell’appendice 6.
Art. 14 Cumulo regionale
1 I prodotti che sono interamente ottenuti o fabbricati oppure lavorati o trasformati sufficientemente in un Paese appartenente a un gruppo regionale, sono trattati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale come prodotti d’origine di questo Paese.
2 Per determinare se un prodotto fabbricato in un Paese appartenente a un gruppo regionale è un prodotto d’origine, i materiali provenienti da altri Paesi del medesimo gruppo regionale sono equiparati ai materiali originari del Paese di fabbricazione del prodotto.
3 I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese appartenente a un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce non originaria.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 15 Determinazione del Paese d’origine
1 Ai prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono lavorati o trasformati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è attribuita l’origine del Paese in cui è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che:
- a.
- il valore aggiunto conseguito in tale Paese sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti originari utilizzati provenienti da un altro Paese del gruppo regionale; e
- b.
- la lavorazione o la trasformazione ivi effettuata ecceda quelle di cui all’articolo 7.
2 Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la merce è considerata come prodotto d’origine del Paese del gruppo regionale i cui prodotti originari utilizzati nella lavorazione o trasformazione presentano il valore in dogana più elevato.
3 Per valore aggiunto s’intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati che sono prodotti originari di un altro Paese del gruppo regionale.
4 I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono esportati da un altro Paese del medesimo gruppo regionale in Svizzera e che non hanno subito in questo Paese alcuna lavorazione o trasformazione conservano l’origine del Paese in cui hanno acquisito il carattere di prodotti originari.
Sezione 3: Deroghe in favore dei Paesi meno sviluppati
Art. 16
1 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie nei Paesi beneficiari, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può autorizzare, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze, deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi meno sviluppati secondo l’allegato 1, colonne C e D dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sulle preferenze tariffali. A tal fine, il Paese beneficiario in questione presenta una domanda alla Svizzera.2
2 Nell’esame delle domande si tiene conto in particolare:
- a.
- dei casi in cui l’applicazione delle regole d’origine comprometterebbe sensibilmente o annullerebbe per un settore industriale esistente nel Paese interessato la possibilità di continuare le sue esportazioni in Svizzera o lo costringerebbe addirittura a cessare la sua attività;
- b.
- dei casi in cui si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un’industria potrebbero essere scoraggiati dalle regole d’origine e nei quali una deroga che favorisse l’attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette regole in fasi successive;
- c.
- dell’incidenza economica e sociale che le decisioni da prendere avrebbero sul Paese beneficiario e sulla Svizzera, in particolare in materia di occupazione.
3 Per facilitare l’esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione possibilmente completa. Questa contiene in particolare:
- a.
- la denominazione del prodotto finito;
- b.3
- la natura e il quantitativo dei materiali non originari;
- c.
- il processo di fabbricazione;
- d.
- il valore aggiunto;
- e.
- il personale impiegato nell’impresa interessata;
- f.
- il volume delle esportazioni previste nella Svizzera;
- g.
- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;
- h.
- la giustificazione della durata richiesta.
4 Per le domande di proroga di una deroga presentate da un Paese beneficiario sono applicabili per analogia i capoversi 1–3.
1 RS 632.911
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Capitolo 3: Requisiti territoriali
Art. 17 Principio di territorialità
1 Le condizioni di cui al capitolo 2 per l’acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio del Paese beneficiario o della Svizzera.
2 Si considera che l’acquisizione del carattere originario è interrotta se la merce che è stata lavorata o trasformata nel Paese beneficiario o in Svizzera ha abbandonato il territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio. È fatto salvo l’articolo 18.
3 Il carattere originario di un prodotto che è stato acquisito nel Paese beneficiario o in Svizzera è considerato perduto se il prodotto è esportato fuori dal territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio.
4 Sono fatti salvi gli articoli 14 e 19 capoverso 6.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 18 Reimportazione di merce
La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest’ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata:
- a.
- è la stessa di quella che è stata esportata; e
- b.
- nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subito alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.
Art. 191Condizioni di trasporto
1 Il prodotto originario per cui è richiesta l’imposizione preferenziale deve corrispondere al prodotto esportato dal Paese beneficiario. Prima che venga imposto il tasso preferenziale, il prodotto non può essere alterato né, in qualsivoglia misura, modificato. Sono ammesse soltanto le lavorazioni e le trasformazioni necessarie a garantirne la conservazione.
2 L’apposizione di marchi, etichette o sigilli oppure l’aggiunta di documenti sono ammesse soltanto se necessarie all’adempimento delle prescrizioni nazionali della Svizzera.
3 Il capoverso 1 si applica per analogia ai prodotti originari importati in un Paese beneficiario ai fini del cumulo secondo gli articoli 26 e 33.
4 L’immagazzinamento dei prodotti e lo scaglionamento degli invii in un Paese di transito sono ammessi soltanto se al suo interno le merci rimangono sotto vigilanza doganale.
5 Per verificare che siano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1–4, le autorità doganali svizzere possono richiedere che vengano presentati i documenti di trasporto, prove effettive o concrete oppure un’attestazione delle autorità doganali del Paese di transito.
6 I prodotti originari di un Paese appartenente a un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese del medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 20 Esposizioni
1 I prodotti originari inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e in seguito venduti in vista dell’importazione in Svizzera beneficiano delle preferenze tariffali al momento dell’importazione, sempre che tali prodotti soddisfino le condizioni necessarie per essere riconosciuti come originari del Paese beneficiario e che alle autorità doganali svizzere sia provato che:1
- a.
- l’esportatore ha inviato direttamente i prodotti dal Paese beneficiario nel Paese dell’esposizione;
- b.
- l’esportatore ha venduto o ceduto in altro modo i prodotti ad un destinatario in Svizzera;
- c.
- i prodotti sono stati inviati in Svizzera nello stato in cui furono spediti all’esposizione; e
- d.
- dal momento in cui furono inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati a scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.
2 Alle autorità doganali svizzere deve essere presentato un certificato d’origine modulo A o una dichiarazione d’origine. Devono esservi indicati la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. Se necessario, può essere chiesta una prova supplementare circa la natura dei prodotti e le condizioni in cui sono stati esposti.2
3 Il capoverso 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere e manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale durante le quali i prodotti rimangono sotto sorveglianza doganale; sono eccettuate le manifestazioni private per la vendita di prodotti esteri in empori o locali commerciali.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Capitolo 4: Prove dell’origine
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 211Modelli di prove dell’origine
1 Al momento dell’importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere:
- a.
- un certificato d’origine modulo A (appendice 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;
- b.
- un certificato d’origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’UE, della Norvegia o della Turchia sulla base di un certificato d’origine modulo A rilasciato dall’organo governativo competente del Paese beneficiario;
- c.
- una dichiarazione d’origine allestita in un Paese beneficiario secondo l’appendice 3;
- d.
- una dichiarazione d’origine sostitutiva allestita nell’UE, in Norvegia o in Turchia secondo l’appendice 3; oppure
- e.
- una dichiarazione su fattura secondo l’articolo 38b.
2 Al momento dell’esportazione di prodotti originari della Svizzera destinati, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, a un’ulteriore lavorazione o trasformazione in un Paese beneficiario, deve essere allestita una dichiarazione d’origine in conformità con l’appendice 3.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 22 Rinuncia alla prova dell’origine
1 I prodotti originari oggetto di piccoli invii da privati a privati sono ammessi al beneficio delle preferenze tariffali senza dover produrre una prova dell’origine, sempre che si tratti d’importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che si dichiari che soddisfano le condizioni richieste per la concessione delle preferenze tariffali; non deve sussistere alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.
2 Sono reputate come prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni:
- a.
- di tipo occasionale;
- b.
- che consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari;
- c.
- la cui natura e quantità non lasci supporre alcun motivo commerciale dell’importazione.
3 Il valore complessivo di questi prodotti non deve superare i 900 franchi a invio.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 23 Discordanze e vizi di forma
1 In caso di esigue discordanze tra i dati della prova dell’origine e quelli contenuti in altri documenti d’invio, la prova dell’origine resta valida, sempre che sia debitamente stabilito che quest’ultima si riferisce ai prodotti in questione.1
2 Vizi formali manifesti come errori di battitura nella prova dell’origine non implicano la reiezione del documento, sempre che non mettano in dubbio l’esattezza dei dati che vi sono contenuti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Sezione 2: Certificati d’origine modulo A
Art. 24 Domanda e rilascio
1 Il certificato d’origine modulo A è rilasciato dall’organo governativo del Paese beneficiario su domanda scritta dell’esportatore o del suo rappresentante.
2 Alla domanda occorre allegare tutti i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato d’origine modulo A.
3 La casella 11 del modulo è riservata all’organo governativo competente. Quest’ultimo vi indica la data del rilascio del certificato. La firma dev’essere autografa.
Art. 25 Compilazione del modulo
1 Il modulo dev’essere compilato completamente, in lingua francese o inglese; è eccettuata la casella 2 la cui compilazione è facoltativa.
2 Se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello.
3 Il Paese d’importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera. È ammesso anche iscrivere «Unione europea», il nome di uno Stato membro dell’UE, «Norvegia» o «Turchia». La firma dell’esportatore o del suo rappresentante deve essere autografa.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 261Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia
1 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2–5, l’organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d’origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione su fattura o della dichiarazione d’origine.
2 In questi casi, i certificati d’origine modulo A devono recare nella casella 4, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d’origine.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 27 Autenticazione e rilascio del certificato d’origine
Il certificato d’origine è autenticato dall’organo governativo competente del Paese beneficiario e rilasciato all’esportatore se:
- a.
- è compilato correttamente;
- b.
- l’organo governativo competente ha verificato il carattere originario dei prodotti e l’esattezza dei dati iscritti nel modulo;
- c.
- l’esportazione dei prodotti d’origine è realmente effettuata o assicurata; e
- d.
- serve quale prova per la concessione di preferenze tariffali.
Art. 28 Termine per la presentazione
1 Il certificato d’origine va presentato alle autorità doganali svizzere che procedono all’imposizione, entro 10 mesi dalla data del rilascio da parte dell’organo governativo competente del Paese beneficiario.
2 Le autorità doganali svizzere possono accettare certificati d’origine presentati tardivamente se:
- a.
- non è stato possibile rispettare i termini per cause di forza maggiore o circostanze straordinarie; o
- b.
- i prodotti in questione sono stati presentati loro prima della scadenza del termine.
Art. 29 Rilascio a posteriori
1 Se in seguito a errori od omissioni commesse senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell’esportazione, il certificato d’origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l’esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comunicazione alla Svizzera dei dati esigibili secondo l’articolo 44 capoverso 1.1
2 L’organo governativo competente rilascia un certificato d’origine a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell’esportatore corrispondono a quelle dei documenti d’esportazione e se al momento dell’esportazione dei prodotti non era già stato rilasciato un certificato d’origine modulo A.
3 I certificati d’origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella 4 la nota «Délivré a posteriori» oppure «Issued retrospectively».2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 30 Duplicato
1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d’origine, l’esportatore può chiedere un duplicato all’organo governativo competente, che lo rilascia sulla base della richiesta di certificato d’origine iniziale in suo possesso. Nel duplicato deve essere iscritta, nella casella 4, la menzione «Duplicata» oppure «Duplicate» e devono figurare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.1
2 Per i duplicati, il termine di cui all’articolo 28 capoverso 1 decorre dal giorno in cui è stato rilasciato il certificato originale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 31 Importazione con invii scaglionati
1 In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestito un certificato d’origine per ciascun invio.1
2 Se su domanda dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere un prodotto smontato o non montato delle sezioni XVI o XVII oppure delle posizioni 7308 o 9406 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, in occasione dell’importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un unico certificato d’origine concernente tutto il prodotto.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 31a1Limite temporale per l’impiego dei certificati d’origine modulo A
1 Il Paese beneficiario dichiara per scritto la data di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX). A partire da questa data, i certificati d’origine modulo A possono essere impiegati ancora per dodici mesi.
2 Su richiesta del Paese beneficiario, il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato di sei mesi al massimo.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Sezione 3:3 Dichiarazione d’origine
Art. 32 Allestimento
1 La dichiarazione d’origine di cui all’appendice 3 deve essere allestita dall’esportatore dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che le merci siano prodotti originari.
2 La dichiarazione d’origine deve essere allestita in inglese o in francese. Può essere allestita su ciascun documento commerciale che permette di identificare l’esportatore in questione e le relative merci.
3 Per l’allestimento delle dichiarazioni d’origine vale quanto segue:
- a.
- deve essere allestita una dichiarazione d’origine per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è inferiore o pari a 10 300 franchi. Una registrazione come esportatore registrato non è necessaria. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica;
- b.
- l’esportatore deve essere registrato come esportatore registrato per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.
Art. 33 Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia
1 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2–5, l’esportatore del Paese beneficiario di un prodotto fabbricato con materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia si basa sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 presentato dal fornitore dei materiali, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione d’origine.
2 In questi casi, le prove dell’origine allestite sulla base del capoverso 1 devono recare, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d’origine.
Art. 34 Termine di presentazione
1 La dichiarazione d’origine deve essere presentata alle autorità doganali svizzere entro dodici mesi a partire dalla data di allestimento.
2 Le autorità doganali svizzere possono accettare dichiarazioni d’origine presentate in ritardo se:
- a.
- non è stato possibile rispettare il termine a causa di circostanze eccezionali; oppure
- b.
- i prodotti ai quali si riferiscono sono stati consegnati prima della scadenza del termine.
Art. 35 Allestimento a posteriori
La dichiarazione d’origine può essere allestita dopo l’esportazione dei prodotti ai quali si riferisce; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 3 lettera b.
Art. 36 Importazione con invii scaglionati
1 In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestita una dichiarazione d’origine per ciascun invio.
2 Se, su domanda dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere, un prodotto smontato o non montato di cui alle sezioni XVI o XVII oppure alle posizioni 7308 o 9406 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, al momento dell’importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un’unica dichiarazione d’origine per l’intero prodotto.
Sezione 4:4 Dichiarazioni d’origine sostitutive per esportatori registrati e duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A
Art. 37 Principio
1 Gli esportatori registrati possono sostituire in qualsiasi momento i certificati d’origine modulo A e le dichiarazioni d’origine con una o più dichiarazioni d’origine se:
- a.
- i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto vigilanza doganale; e
- b.
- i certificati d’origine modulo A sono ripartiti presso l’ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti.
2 Possono essere rilasciate dichiarazioni d’origine sostitutive per prodotti originari di Paesi beneficiari che vengono riesportati nell’UE, in Norvegia o in Turchia.
3 Gli articoli 32–36 si applicano per analogia alle dichiarazioni d’origine sostitutive.
Art. 38 Allestimento di dichiarazioni d’origine sostitutive
1 Le dichiarazioni d’origine sostitutive possono essere allestite soltanto da esportatori registrati.
2 Nelle dichiarazioni d’origine sostitutive deve essere iscritta la menzione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement».
3 Il riesportatore in Svizzera allestisce una o più dichiarazioni d’origine sostitutive in cui iscrive quanto segue:
- a.
- tutti i dati relativi ai prodotti riesportati contenuti nella dichiarazione d’origine rilasciata nel Paese beneficiario o nel certificato d’origine modulo A;
- b.
- la data in cui la dichiarazione d’origine o il certificato d’origine modulo A sono stati rilasciati nel Paese beneficiario;
- c.
- i dati necessari in conformità con la dichiarazione d’origine o il certificato d’origine modulo A rilasciati nel Paese beneficiario, inclusi i riferimenti a un eventuale cumulo;
- d.
- il nome, l’indirizzo e il numero REX del riesportatore in Svizzera;
- e.
- il nome e l’indirizzo del destinatario nell’UE, in Norvegia o in Turchia; e
- f.
- la data e il luogo di allestimento della dichiarazione d’origine sostitutiva.
4 In caso di sostituzione di un certificato d’origine modulo A o di una dichiarazione d’origine, il riesportatore iscrive quanto segue nel certificato d’origine modulo A iniziale o nella dichiarazione d’origine:
- a.
- i dati relativi alla dichiarazione d’origine sostitutiva;
- b.
- il nome e l’indirizzo del riesportatore in Svizzera;
- c.
- il nome e l’indirizzo del destinatario nell’UE, in Norvegia o in Turchia.
5 Nelle dichiarazioni d’origine sostituite deve essere iscritta la menzione «Remplacé» oppure «Replaced».
Art. 38a Rilascio di duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A
L’articolo 30 si applica per analogia ai duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A.
Sezione 5:5 Dichiarazione su fattura
Art. 38b
1 Una dichiarazione su fattura può essere allestita da ciascun esportatore di un Paese beneficiario che non ha ancora concluso l’introduzione del sistema REX. La dichiarazione su fattura può essere allestita soltanto per invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari non è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.
2 Per l’allestimento della dichiarazione su fattura vale inoltre quanto segue:
- a.
- la dichiarazione deve essere allestita dall’esportatore e recare la sua firma autografa;
- b.
- deve essere allestita in francese o in inglese utilizzando il testo di cui all’appendice 4;
- c.
- in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia, l’articolo 26 si applica per analogia;
- d.
- l’esportatore deve presentare, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per provare il carattere originario delle merci in questione;
- e.
- deve conservare una copia della dichiarazione e le prove dell’origine per almeno tre anni.
3 L’articolo 28 si applica per analogia.
Sezione 6:6 Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale
Art. 38c Esportazioni in un Paese appartenente a un gruppo regionale da un altro Paese del medesimo gruppo regionale
La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese appartenente a un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d’importazione presentando:
- a.
- un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;
- b.
- una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’articolo 38b; oppure
- c.
- una dichiarazione d’origine allestita nel Paese beneficiario secondo l’articolo 32.
Art. 38d Esportazioni in Svizzera da un Paese appartenente a un gruppo regionale
1 La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera, nell’ambito del cumulo regionale, da un Paese appartenente a un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando:
- a.
- un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;
- b.
- una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’articolo 38b; oppure
- c.
- una dichiarazione d’origine allestita nel Paese beneficiario secondo l’articolo 32.
2 Le prove dell’origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera sono presentate prove dell’origine valide in virtù dell’articolo 38c.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano indipendentemente dal fatto che il prodotto originario inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell’ultimo Paese esportatore.
Capitolo 5: Assistenza e collaborazione amministrative
Sezione 1: Assistenza amministrativa
Art. 39 Controllo a posteriori di prove dell’origine
1 Il controllo a posteriori delle prove dell’origine avviene per campionatura oppure ogni qualvolta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi circa l’autenticità del documento o l’esattezza dei dati relativi all’origine dei prodotti in questione.1
2 In entrambi i casi, le autorità doganali svizzere inviano una copia del certificato d’origine modulo A, della dichiarazione d’origine o della dichiarazione su fattura all’organo governativo competente del Paese beneficiario o alla sua rappresentanza diplomatica in Svizzera. Qualora si tratti di un certificato d’origine sostitutivo modulo A o di una dichiarazione d’origine sostitutiva, le autorità doganali svizzere rinviano una copia alle autorità doganali del Paese di transito in cui sono stati rilasciati o allestiti il certificato d’origine sostitutivo o la dichiarazione d’origine sostitutiva.2
3 Se è stata presentata la fattura o una sua copia, essa va pure allegata alla copia della prova dell’origine unitamente agli altri documenti probanti.
4 Le autorità doganali svizzere comunicano all’organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circostanze che inducono a supporre l’inesattezza dei dati figuranti nella prova dell’origine in questione.
5 La risposta dell’organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell’origine la cui autenticità o esattezza è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi soddisfano le condizioni della presente ordinanza.3
6 Qualora si tratti di certificati d’origine modulo A rilasciati secondo l’articolo 26, di dichiarazioni d’origine allestite secondo l’articolo 32 o di dichiarazioni su fattura allestite secondo l’articolo 38b capoverso 2 lettera c, occorre allegare alla risposta una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione d’origine o della dichiarazione su fattura.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 40 Termini e procedura
1 Se le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta entro sei o, qualora si tratti di prove dell’origine sostitutive, otto mesi oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o circa l’origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all’organo governativo competente del Paese beneficiario o alle autorità doganali del Paese di transito.1
2 Se dopo quattro mesi dall’invio della seconda lettera le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o sull’origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non sono concesse.
3 Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l’origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l’autenticità della prova d’origine, le preferenze doganali non sono concesse. L’autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.
4 Durante il controllo a posteriori la prescrizione doganale è sospesa.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 411Imposizione provvisoria
Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell’esito del controllo a posteriori di una prova dell’origine, i prodotti possono essere tassati provvisoriamente alla tariffa normale e immessi in libera pratica in Svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 42 Controllo a posteriori di prove dell’origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale
Per il controllo a posteriori di prove dell’origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.
Art. 431Assistenza amministrativa per prove dell’origine rilasciate in Svizzera
1 Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa all’UE, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di dichiarazioni d’origine sostitutive e certificati d’origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera.
2 Esse prestano assistenza amministrativa ai Paesi beneficiari nonché all’UE, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR.1, dichiarazioni su fattura e dichiarazioni d’origine rilasciati in Svizzera.
3 Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia alla procedura e all’entità dell’assistenza amministrativa.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Sezione 2: Cooperazione amministrativa
Art. 441Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli
1 I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera quanto segue:
- a.
- i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio dei certificati d’origine modulo A;
- b.
- i facsimili d’impronta dei bolli utilizzati da detti organi per il rilascio dei certificati d’origine modulo A;
- c.
- i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il controllo a posteriori dei certificati d’origine modulo A, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni d’origine.
2 I Paesi beneficiari che rientrano nel Sistema di preferenze generalizzate (SPG) della Svizzera, ma non in quello dell’UE o della Norvegia, comunicano all’amministrazione doganale svizzera il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nel loro territorio per la registrazione degli esportatori nel sistema REX e la gestione dei relativi dati. Tale autorità deve appartenere agli organi governativi del Paese beneficiario o agire sotto la responsabilità del governo.
3 I Paesi beneficiari che rientrano sia nel SPG della Svizzera sia in quello dell’UE comunicano all’UE il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nel loro territorio per la notifica dei dati secondo il capoverso 2.
4 I Paesi beneficiari che rientrano nel SPG della Svizzera e nel SPG della Norvegia, ma non in quello dell’UE, comunicano all’amministrazione doganale svizzera o all’amministrazione doganale norvegese i dati secondo il capoverso 2.
5 I Paesi beneficiari comunicano senza indugio alla Svizzera ogni modifica dei dati di cui ai capoversi 1 e 2.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 45 Obblighi dei Paesi beneficiari
1 La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l’origine delle merci, il rilascio di certificati d’origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni d’origine e la cooperazione amministrativa.1
2 Qualora le procedure di controllo a posteriori o altri dati disponibili permettono di concludere che le disposizioni della presente ordinanza non sono rispettate, la Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto se il Paese beneficiario fornisce spontaneamente o su domanda della Svizzera le indicazioni necessarie oppure provvede affinché siano trasmesse con la dovuta tempestività per constatare o impedire siffatte infrazioni.
3 Al fine di garantire la corretta applicazione del Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera, i Paesi beneficiari assumono l’impegno di:
- a.
- porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro Paese, delle regole e delle procedure stabilite nella presente ordinanza, comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;
- b.
- assicurare che le loro autorità competenti cooperino con le autorità doganali svizzere.
4 La cooperazione di cui al capoverso 3, lettera b, consiste:
- a.
- nel fornire tutto il sostegno necessario qualora le autorità doganali svizzere chiedano di controllare la corretta gestione del Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera nel Paese interessato, in particolare in occasione di visite di verifica sul posto;
- b.
- fatti salvi gli articoli 39–42, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalle autorità doganali svizzere nell’ambito di controlli a posteriori dell’origine dei prodotti.
5 I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera l’impegno di cui al capoverso 3.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Art. 46 Custodia della documentazione d’origine
1 Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d’origine modulo A l’organo governativo competente del Paese beneficiario conserva per almeno tre anni le copie dei certificati d’origine ed eventualmente anche i documenti d’esportazione.
2 Per consentire il controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni d’origine, gli esportatori nel Paese beneficiario conservano per almeno tre anni le copie delle dichiarazioni, i documenti attestanti l’origine ed eventualmente i documenti d’esportazione.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 47 Esecuzione
L’Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell’esecuzione.
Art. 48 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 aprile 19961 concernente le regole d’origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo è abrogata.
1 [RU 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 all. n. 4]
Art. 49 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.
Appendice 1
(art. 6)
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario
Note introduttive
Nota 1
- 1.1
- La presente appendice fissa regole per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera.
- 1.2
- La presente appendice stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all’articolo 6, i prodotti sono considerati originari del Paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di regole, che variano in funzione del prodotto:
- a.
- attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b.
- a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una posizione a quattro cifre o in una sottoposizione a sei cifre del Sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla posizione o dalla sottoposizione dei materiali utilizzati;
- c.
- deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d.
- la lavorazione o la trasformazione deve essere effettuata con materiali interamente ottenuti o fabbricati.
Nota 2
- 2.1
- Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la posizione o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale posizione o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrispondono una o più regole nella colonna 3. In alcuni casi, la posizione che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che la o le regole delle colonne 3 si applicano soltanto alla parte di posizione o di capitolo descritta nella colonna 2. Se posizioni o parti di posizioni non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di posizione di cui all’articolo 6 capoverso 1 (cap. 1–24 del Sistema armonizzato).
- 2.2
- Quando nella colonna 1 compaiono più posizioni raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle diverse posizioni del capitolo o in una delle posizioni raggruppate nella colonna 1.
- 2.3
- Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa posizione, ciascun trattino riporta la designazione della parte di posizione cui si applicano le corrispondenti regole della colonna 3.
- 2.4
- Se la colonna 3 riporta due regole alternative, separate dalla congiunzione «o», l’esportatore può scegliere quale applicare.
- 2.5
- Regole meno rigorose si applicano ad alcuni prodotti originari dei Paesi meno sviluppati. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la regola applicabile ai paesi meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la regola applicabile a tutti gli altri Paesi beneficiari.
Nota 3
- 3.1
- Le disposizioni dell’articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel Paese beneficiario o in Svizzera.
Ad esempio: |
- Un motore della posizione 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 50 per cento (oppure il 70 % di un Paese meno sviluppato) del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della posizione ex 7224.
- Se la forgiatura è stata effettuata nel Paese beneficiario o in Svizzera a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la posizione ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel Paese beneficiario. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
- 3.2
- La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3
- Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione», tutti i materiali di qualsiasi posizione (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa posizione del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.
- Tuttavia, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione » oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della stessa posizione del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
- 3.4
- Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
Ad esempio: |
- La regola per i tessuti di cui alle posizioni 5208–5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.
- 3.5
- Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).
- Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Nota 4
- 4.1
- Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2
- Il termine «fibre naturali» comprende i crini della posizione 0511, la seta delle posizioni 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle posizioni 5101–5105, le fibre di cotone delle posizioni 5201–5203 e le altre fibre vegetali delle posizioni 5301–5305.
- 4.3
- Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50–63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4
- Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle posizioni 5501–5507.
Nota 5
- 5.1
- Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2
- Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano almeno due materiali tessili di base.
- Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- –
- seta;
- –
- lana;
- –
- peli grossolani di animali;
- –
- peli fini di animali;
- –
- crine di cavallo;
- –
- cotone;
- –
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- –
- lino;
- –
- canapa;
- –
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- –
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- –
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- –
- filamenti sintetici;
- –
- filamenti artificiali;
- –
- filamenti conduttori elettrici;
- –
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- –
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- –
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- –
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- –
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- –
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- –
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
- –
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- –
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- –
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- –
- altre fibre artificiali in fiocco;
- –
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- –
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- –
- prodotti di cui alla posizione 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- –
- altri prodotti di cui alla posizione 5605;
- –
- fibre di vetro;
- –
- fibre di metallo.
Ad esempio:
- Un filato della posizione 5205 ottenuto da fibre di cotone della posizione 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della posizione 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.
Ad esempio:
- Un tessuto di lana della posizione 5112 ottenuto da filati di lana della posizione 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della posizione 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici o filati di lana che non soddisfano le regole di origine o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.
Ad esempio:
- Una superficie tessile «tufted» della posizione 5802 ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti di cotone della posizione 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due posizioni separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
- Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti sintetici della posizione 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
- 5.3
- Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
- 5.4
- Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.
Nota 6
- 6.1
- Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una posizione diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2
- Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50–63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio: |
- Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50–63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
- 6.3
- Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50–63.
Nota 7
- 7.1
- I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
- a.
- distillazione sotto vuoto;
- b.
- ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c.
- cracking;
- d.
- reforming;
- e.
- estrazione mediante solventi selettivi;
- f.
- trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g.
- polimerizzazione;
- h.
- alchilazione;
- i.
- isomerizzazione.
- 7.2
- I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2710–2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a.
- distillazione sotto vuoto;
- b.
- ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c.
- cracking;
- d.
- reforming;
- e.
- estrazione mediante solventi selettivi;
- f.
- trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g.
- polimerizzazione;
- h.
- alchilazione;
- i.
- isomerizzazione;
- k.
- solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l.
- solo per i prodotti della posizione 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m.
- solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della posizione ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);
- n.
- solo per gli oli combustibili della posizione ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o.
- solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della posizione ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p.
- solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della posizione ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3
- Ai sensi delle posizioni 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
Elenco
Posizione SA | Designazione delle merci secondo SA | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |||
(1) | (2) | (3) | |||
1108 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da materiali originari dei Capitoli 7 e 10 | |||
ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401–0404 | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati zuccheri della posizione 1701. | |||
ex 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es., «corn flakes») | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati devono essere originari | |||
ex 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materia grasse, di formaggio o di frutta | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati materiali del Capitolo 11. | |||
ex Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite) | |||
Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
ex Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 2707 | Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici1 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici2 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici3 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici4 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici5 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 2811 | Triossido di zolfo | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 2840 | Perborato di sodio | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
2843 | Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 2843 | |||
ex 2852 |
| a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa posizione e di etanolo; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi altri materiali della posizione 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa posizione purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi altri materiali della posizione 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa posizione purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
2905 43; 2905 44; 2905 45 | Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 2932 |
| a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
2934 | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
Capitolo 31 | Concimi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 %del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oloresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali. | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi materiali di un gruppo diverso di questa stessa posizione. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo6 del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscive, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate:
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 3803 | Tallolio raffinato | a) Paesi meno sviluppati Raffinazione di tallolio greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Raffinazione di tallolio greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | a) Paesi meno sviluppati Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 3806 | «Gomme-esteri» | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | a) Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. | ||
3809 10 | Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
3824 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottoposizione, esclusi quelli della stessa sottoposizione del prodotto e quelli della sottoposizione 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottoposizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottoposizione, esclusi quelli della stessa sottoposizione del prodotto e quelli della sottoposizione 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottoposizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 39 | Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 3907 |
| a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa posizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto7 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa posizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto8 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 3920 | Fogli e pellicole di ionomeri | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex 3921 | Fogli di plastica, metallizzati | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron9 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron10 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
4012 | Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene, battistrada per pneumatici e nastri paranipplo («flaps»), di gomma: | ||||
| Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate | ||||
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||||
ex Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
4101–4103 | Pelli gregge di bovini (compresi i bufali) o di equidi (fresche, salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo Capitolo; altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo Capitolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
4104–4106 | Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati | Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottoposizioni 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, o fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
4107, 4112, 4113 | Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottoposizioni 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco | |||
Capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: | ||||
| Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate | ||||
| Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite | ||||
4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della posizione 4302 | |||
ex Capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | |||
ex 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | |||
da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature | |||
ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | |||
ex 4418 |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno | |||
| Fabbricazione di liste e modanature | ||||
ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi posizione, escluso il legno in fuscelli della posizione 4409 | |||
Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 49 | Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 50 | Seta; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | |||
5004–ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione11 | |||
5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura12 o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto13 | ||
ex Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
5106–5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura14 | |||
5111–5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura15 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto16 | ||
ex Capitolo 52 | Cotone; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
5204–5207 | Filati di cotone | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura17 | |||
5208–5212 | Tessuti di cotone: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura18 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto19 | ||
ex Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
5306–5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura20 | |||
5309–5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta | a) Paesi meno sviluppati Tessitura21 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto22 | ||
5401–5406 | Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali23 | |||
5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura24 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto25 | ||
5501–5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali | |||
5508–5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura26 | |||
5512–5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura27 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto28 | ||
ex Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o floccaggio accompagnato da tintura o stampa29 | |||
5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | ||||
| Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali30 | ||||
| Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali31 | ||||
5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate | a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica | ||
5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | ||||
| Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili | ||||
| Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali32 | ||||
5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati, costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco33 | |||
5606 | Filati spiralati, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio o floccaggio accompagnato da tintura34 | |||
Capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica.35 Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | |||
ex Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati tessitura36 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto37 | ||
5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in rilegatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa | |||
5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di raion viscosa: | ||||
| Tessitura | ||||
| Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura | ||||
5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura38 | |||
5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | ||||
| Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura | ||||
| Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto39 | ||||
5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | ||||
| Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia40 | ||||
| Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura | ||||
| Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura | ||||
5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | ||||
| Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia | ||||
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | ||||
5909–5911 | Manufatti tessili per usi tecnici: | ||||
| Tessitura | ||||
| a) Paesi meno sviluppati Tessitura41 | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura. Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate:
| |||
| Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco e accompagnate da tessitura45 o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura | ||||
Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 61 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: | ||||
| a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti | b) Altri Paesi beneficiari | |||
| Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)48 | ||||
ex Capitolo 62 | Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto49,50 | ||
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati | a) Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto51,52 | ||
ex 6210 ed ex 6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | a) Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)53 | ||
6213 e 6214 | Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | ||||
| Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto54 o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto55,56 | ||||
| Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto57,58 | ||||
6217 | Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212: | ||||
| Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto59 | ||||
| Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)60 | ||||
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||||
| a) Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)61 | |||
ex Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
6301–6304 | Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manufatti per arredamento: | ||||
| a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa l’agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio)62 | |||
| |||||
| Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto63,64 | ||||
| Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) | ||||
6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | a) Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)65 | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)66 | ||
6306 | Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: | ||||
| a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica | |||
| Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)67,68 o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) | ||||
6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e da filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | a) Paesi meno sviluppati Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento. | b) Altri Paesi beneficiari Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento | ||
ex Capitolo 64 | Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della posizione 6406 | |||
6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse da quelle esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
Capitolo 65 | Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
ex Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata | |||
ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | |||
Capitolo 69 | Prodotti ceramici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie | ||||
| Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della posizione 7006 | ||||
| Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7001 | ||||
7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da:
| |||
ex Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: | ||||
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 7106, 7108 e 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni | ||||
| Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi | ||||
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | |||
7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti d’oro, d’argento o di platino, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206 | |||
7208–7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della posizione 7206 o 7207 | |||
7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7207 | |||
7218 91 e 7218 99 | Semiprodotti | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposizione 7218 10 | |||
7219–7222 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della posizione 7218 | |||
7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7218 | |||
7224 90 | Semiprodotti | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposizione 7224 10 | |||
7225–7228 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle posizioni 7206, 7207, 7218 o 7224 | |||
7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7224 | |||
ex Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7207 | |||
7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7206 | |||
7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224 | |||
ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti e elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nella costruzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della posizione 7301 | |||
ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della posizione 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
ex Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 7606 | |||
Capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nell’ambito del sistema armonizzato | ||||
ex Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
7801 | Piombo greggio: | ||||
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | ||||
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della posizione 7802 non possono essere utilizzati. | ||||
Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
ex Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci 8202–8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 8202–8205. Tuttavia, utensili delle posizioni 8202–8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento | |||
8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |||
8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |||
8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |||
ex Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizione 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 8306 | Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizione 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
8401 | Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica | fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o a aghi (rullini) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
8501, 8502 | Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8513 | Lampade elettriche portatili destinate a funzionare mediante una propria sorgente di energia (per esempio, a pile a accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8519 | Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile per dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del Capitolo 37 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, apparecchi fotografici numerici e apparecchi costituiti da una videocamera combinata con un apparecchio di videoregistrazione o di videoriproduzione (camescopes) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8528 | Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8535–8537 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 e 8536, per il comando e la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del Capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8540 11 e 8540 12 | Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8542 31–8542 33 e 8542 39 | Circuiti integrati monolitici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non parte | |||
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo Capitolo | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car») | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
ex Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 8804 | «Rotochutes» | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 8804 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
9002 | Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
9033 | Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del Capitolo 90 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
Capitolo 91 | Orologeria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 92 | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
Capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati ne’ compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex Capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
ex 9506 | Bastoni da golf e parti di bastoni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni da golf | |||
ex Capitolo 96 | Lavori diversi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
9601e 9602 | Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
9603 | Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
9605 | Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti | Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento | |||
9606 | Bottoni e bottoni a pressione; forme per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione:
| |||
9608 | Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di tali articoli, escluse quelle della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa posizione | |||
9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione:
| |||
9613 20 | Accendini tascabili, a gas, ricaricabili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della posizione 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
9614 | Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
Capitolo 97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
1 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
2 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.
3 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.
4 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.
5 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
6 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della posizione separata dal resto da un punto e virgola.
7 Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901–3906, da un lato e 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
8 Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901–3906, da un lato e 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
9 Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.
10 Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.
11 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
12 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
13 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
14 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
15 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
16 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
17 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
18 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
19 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
20 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
21 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
22 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
23 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
24 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
25 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
26 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
27 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
28 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
29 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
30 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
31 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
32 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
33 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
34 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
35 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
36 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
37 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
38 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
39 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
40 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
41 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
42 L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
43 L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
44 L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
45 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
46 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
47 Cfr. la nota introduttiva 6.
48 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
49 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
50 Cfr. la nota introduttiva 6.
51 Cfr. la nota introduttiva 6.
52 Cfr. la nota introduttiva 6.
53 Cfr. la nota introduttiva 6.
54 Cfr. la nota introduttiva 6.
55 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
56 Cfr. la nota introduttiva 6.
57 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
58 Cfr. la nota introduttiva 6.
59 Cfr. la nota introduttiva 6.
60 Cfr. la nota introduttiva 6.
61 Cfr. la nota introduttiva 6.
62 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
63 Cfr. la nota introduttiva 5.
64 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 5.
65 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
66 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
67 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
68 Cfr. la nota introduttiva 6.
69 SEMII – «Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated».
Appendice 21
(art. 21 cpv. 1 lett. a)
Certificato d’origine modulo A
Il testo del certificato d’origine modulo A è disponibile sul sito Internet:
www.unctad.org > Themes > Trade Agreements and Negotiations > Generalized System of Preferences > Sample of Form A
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Appendice 31
(art. 21 cpv. 1 lett. c, d e 2 nonché 32 cpv. 1)
Dichiarazione d’origine
La dichiarazione d’origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita su ciascun documento commerciale e recare il nome e l’indirizzo completo nonché la descrizione delle merci e la data di rilascio.
Versione francese:
L’exportateur 2 (Numéro d’exportateur enregistré ) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle 3 au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est 4.
Versione inglese:
The exporter 5 (Number of Registered Exporter ) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of 6 preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is .7
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale.
3 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
4 In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti:a) in caso di cumulo bilaterale, «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»;b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE», «EU Cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»;c) in caso di cumulo regionale, «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».
5 Invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale.
6 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
7 In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti:a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»;b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie», «Turkey cumulation»;c) in caso di cumulo regionale; «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».
Appendice 41
(art. 38b cpv. 2 lett. b)
Dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita in conformità con le note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.
Versione francese:
L’exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle 2 au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Versione inglese:
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential 3 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Luogo e data)4
(Firma dell’esportatore e nome del firmatario in stampatello)
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
2 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
3 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
4 Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.
Appendice 51
(art. 13 cpv. 2)
Merci escluse dal cumulo regionale
Posizione SA | Designazione delle merci secondo SA |
Sezione XI (cap. 50–63) | Materie tessili e loro manufatti |
6401 | Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
6402 | Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
6404 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
ex 6405 | Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito, di gomma o di materia plastica |
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Appendice 61
(art. 13 cpv. 3)
Elenco dei gruppi economici regionali ai quali la Svizzera accorda un cumulo regionale
Designazione del gruppo | Paesi Parte del gruppo |
Associazione delle nazioni dell’Asia del Sud-Est (ASEAN) | Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailandia, Vietnam |
A Brunei Darussalam e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ASEAN, non viene concesso il cumulo regionale in quanto non figurano nell’elenco dei Paesi beneficiari.
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
1 RS 632.912 RS 946.2013 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021