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RS 725.116.22 Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)

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725.116.22

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

(OMinTA)

del 29 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin),

ordina:

  Sezione 1: In generale

  Art. 11Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin.

2 Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:

a.
ai contributi alle istruzioni elencate nell’ordinanza del 1° luglio 20152 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA);
b.
ai contributi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali di cui agli articoli 29–30 dell’ordinanza del 18 dicembre 19953 concernente il servizio della sicurezza aerea.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
2 RS 748.03
3 RS 748.132.1

  Art. 2 Applicabilità della legge sui sussidi

La legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi è applicabile.


1 RS 616.1


  Sezione 2: Chiave di ripartizione e importo dei contributi

  Art. 3 Chiave di ripartizione

1 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.1

2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione:

a.
per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all’interno dei tre settori di compiti;
b.
in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell’ambiente nel settore del traffico aereo.

3 In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

  Art. 4 Requisiti fondamentali dei provvedimenti

1 L’UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d–37f LUMin.

2 Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale.

3 I provvedimenti di cui agli articoli 37d–37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera.

  Art. 5 Programma pluriennale

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin.

2 Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l’80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–e LUMin, sempreché ai contributi di cui all’articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell’articolo 4 capoverso 1 OAFA1.2

3 La durata del programma pluriennale è di quattro anni.


1 RS 748.03
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

  Art. 6 Costi computabili

1 Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:

a.
gli emolumenti e le altre tasse versati alle autorità;
b.
i costi per l’acquisizione e la rimunerazione del capitale.

2 Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti comportino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici.

  Art. 7 Calcolo dei contributi

1 L’importo dei singoli contributi è calcolato in base:

a.
ai benefici del provvedimento in relazione all’obiettivo della corrispondente categoria di provvedimenti;
b.
alla capacità economica del richiedente;
c.
all’interesse proprio del richiedente.

2 I contributi sono concessi per un anno civile.

3 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile sono fissati contributi parziali per ogni anno civile.


  Sezione 3: Procedura

  Art. 81Richiesta di contributo

1 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC.

2 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:

a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;

b. dati sulla capacità economica del richiedente;

c. descrizione del provvedimento e della sua efficacia;

d. descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento;

e. importo del contributo richiesto;

f. elenco dettagliato dei costi;

g. prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne;

h. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;

i. inizio e fine del provvedimento;

j. per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equivalente all’estratto del registro di commercio svizzero;

k. per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti;

l. estratto del registro delle esecuzioni;

m. firma del richiedente.

3 L’UFAC può chiedere altri documenti.

4 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno successivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.

5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

  Art. 9 Ordine di priorità

1 Se l’importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l’anno civile in questione, l’UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale.

2 Comunica l’ordine di priorità alle cerchie interessate.

  Art. 10 Assegnazione dei contributi

1 L’UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione.

2 Se il contributo richiesto supera i cinque milioni di franchi, l’UFAC decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.1

3 La decisione indica:

a.
il provvedimento;
b.
i costi computabili;
c.
l’importo assegnato o, in caso di versamenti parziali su più anni civili, gli importi parziali e l’importo globale;
d.2
le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in particolare i termini per l’inizio dell’attuazione e la conclusione del provvedimento;
e.
la data in cui il contributo dev’essere versato.

4 Se l’attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione e se la conclusione non può più avvenire entro il termine stabilito, l’UFAC revoca l’assegnazione del contributo.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

  Art. 11 Versamento

1 L’UFAC ordina il versamento dei contributi.

2 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile, il corrispondente importo parziale è versato ogni anno.


  Sezione 4: Disposizioni finali

  Art. 12 Modifica del diritto vigente

...1


1 La mod. può essere consultata alla RU 2011 3473.

  Art. 131Disposizioni transitorie

1 Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3).

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

  Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.


RU 2011 3473


1 RS 725.116.2


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OMinTA
Decisione 29 giugno 2011
Entrata in vigore 1 agosto 2011
Fonte RU 2011 3473
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2016 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2011 PDF DOC

Revisioni

01.08.2011
Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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